Il Consiglio di Stato chiarisce la competenza escludendo la possibilità di attribuzione alla commissione giudicatrice
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5741/2025 conferma che il sub-procedimento di verifica della potenziale anomalia dell’offerta è di competenza del Rup e non della commissione di gara.
Competenza sulla verifica
Una delle doglianze, riprodotta in appello da parte del ricorrente, ha riguardato la conduzione «in concreto» del subprocedimento di valutazione di anomalia della propria offerta visto che tale verifica risultava condotta dalla commissione di gara e non dal Rup. Verifica, inoltre, condotta «in via preventiva e indiscriminata nei confronti di tutti i concorrenti sfociando, per giunta, nell’azzeramento del punteggio e non già nell’esclusione tout court delle offerte ritenute anomale». Il giudice evidenzia come la doglianza circa l’irregolarità formale della procedura di verifica colga nel segno.
La conduzione del procedimento in argomento, infatti, è stata condotta in modo irrituale dalla commissione di gara – anche in contrasto con quanto previsto dal disciplinare di gara che riservava «l’intera gestione della sub-procedura di verifica al Rup» – , in contrasto con quanto previsto dalla giurisprudenza amministrativa (relativa al pregresso codice) e, soprattutto, in relazione a quanto previsto dall’attuale codice dei contratti (ed in particolare dall’allegato I.2).
La giurisprudenza amministrativa richiamata in sentenza (cfr. Cons. St., sez. III, 5 giugno 2020, n. 3602; sez. V, 24 febbraio 2020, n. 1371; id., 13 novembre 2019, n. 7805; id. 24 luglio 2017, n. 3646), ha chiarito come non sia preclusa al Rup la possibilità di avvalersi, sotto il profilo istruttorio, dell’ausilio di soggetti/organi appositamente individuati – tra questi ad esempio, della stessa commissione di gara -, ma deve risultare chiaro però che questi collaboratori non possono assumere decisioni che rimangono di esclusiva competenza del responsabile unico di progetto.
Non a caso la giurisprudenza conclude che, nel caso di delega dell’attività meramente istruttoria, «testa comunque ferma la necessità che il Rup valuti l’operato della commissione di gara e adotti l’eventuale provvedimento di esclusione dell’offerta ritenuta anomala ovvero il provvedimento di aggiudicazione».
La disciplina
Quanto appena sintetizzato risulta chiaramente esplicitato anche nell’attuale disciplina codicistica che, sul tema – in sostanza -, riprende le conclusioni e gli approdi a cui giungevano anche le pregresse linee guida dell’Anac n. 3 (dedicate proprio ai compiti del Rup).
Più nel dettaglio, l’allegato I. 2 art. 7 comma 1 chiarisce, rispettivamente ai punti b) e c) che il Rup svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita (…) o di una commissione appositamente nominata e, in relazione alla verifica dell’anomalia, il Rup «svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l’eventuale supporto della commissione nominata».
L’intervento di altri soggetti/organi, pertanto, può avvenire solo sotto il profilo istruttorio ovvero di analisi con successivo invio, delle risultanze, al Rup al quale compete la prerogativa non rinunciabile di adottare le decisioni.
L’aspetto in parola, del resto, è stato confermato dal comma 1 dell’articolo 2 dell’allegato già citato (secondo una modifica innestata dal decreto legislativo 209/2024 (ri)calibrata direttamente dal Consiglio di Stato con il parere n. 1463/2024, espresso sullo schema di decreto di modifica) in cui si legge che «Il Rup può delegare al personale della stazione appaltante, dell’ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, (…)”.
Il Rup, quindi, può delegare solo mere attività istruttorie e non anche il suo potere decisorio.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
