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Appalto «a corpo» o «a misura»? Il Tar spiega come procedere nel silenzio del bando

Conta la previsione di un prezzo globale, mentre la possibilità richiedere all’appaltatore servizi aggiuntivi non determina il passaggio da un sistema remunerativo all’altro

 

La scelta del sistema remunerativo dell’appalto “a corpo” o “a misura” è rimessa alla stazione appaltante che decide con adeguata motivazione. Se non espressamente indicato dal bando la sua individuazione verrà fatta comunque sulla base del contenuto della lex specialis.

L’indicazione si ricava dalle sentenza del Tar per la Sicilia, Catania, sez. I, n. 2364/2025. Nel caso di specie, una stazione appaltante ha indetto una procedura di gara aperta per l’affidamento di un servizio all’esito della quale un concorrente escluso presenta ricorso al Tar.

Ai fini della trattazione della causa, il Collegio ritiene di dover procedere preliminarmente alla qualificazione dell’appalto “a corpo” o “a misura”, in mancanza di una espressa previsione contenuta nella lex specialis. Aspetto su cui vogliamo concentrare l’attenzione anche con questo articolo.

Richiamando l’art. 5, comma 1 lett. a) dell’all.I.7 del Dlgs. n. 36/2023, il giudice afferma che la scelta tra i due sistemi alternativi di remunerazione dell’appalto è rimessa alla stazione appaltante che decide, con adeguata motivazione «in relazione alle caratteristiche specifiche dell’opera o del lavoro».

Caratteristica peculiare dell’appalto “a corpo” è che «il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile, che non può subire di regola modifiche in relazione alla quantità o alla qualità delle prestazioni effettivamente eseguite; detta somma risulta dal ribasso offerto dall’operatore economico sull’importo a base d’asta, sicché elemento essenziale è solo tale valore finale, e non anche le voci di costo che hanno concorso a determinarlo». Di conseguenza nessuna delle parti può pretendere una modifica del prezzo pattuito e il rischio di eventuali aumenti nella quantità sono a carico dell’appaltatore rientrando nella «normale alea del contratto».

Nell’appalto a misura, invece, il corrispettivo «è stabilito fissando il prezzo per ogni unità dell’opera finita e per ogni tipologia di prestazione occorrente per la sua realizzazione» e, di conseguenza, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione e il rischio di un incremento delle prestazioni necessarie ricade sull’ente appaltante perché il costo complessivo viene determinato a consuntivo.

Nel caso in esame, la lex specialis non indica in modo espresso il sistema prescelto, ma per il Collegio non può certo condividersi l’assunto secondo il quale, in mancanza di una espressa previsione, debba escludersi che l’appalto sia a corpo. Lo stesso art. 5 dell’all. I.7, pur dando atto della natura residuale dell’appalto a corpo, non ne impone l’espressa indicazione nella lex specialis né tanto meno può implicarne una forma di eterointegrazione. Secondo i giudici bisogna, quindi, soffermarsi sulle clausole della lex specialis le quali nel caso in esame prevedono chiaramente un «corrispettivo globalmente considerato», fisso e invariabile, in quanto riferito al complesso dei servizi oggetto dell’appalto e che, pertanto, l’appalto dev’essere considerato “a corpo”.

Tale qualificazione non viene certo snaturata da quelle disposizioni che prevedono la possibilità per l’ente, in presenza di particolari circostanze, di richiedere servizi aggiuntivi o straordinari, trattandosi di ipotesi eventuali per far fronte a situazioni impreviste, imprevedibili o d’emergenza. Secondo un orientamento giurisprudenziale condiviso dal Tar, confermato anche sotto la vigenza dell’attuale codice, negli appalti a corpo il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta. Di conseguenza «elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale. Ne consegue che le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare» . Pertanto il Collegio ritiene che la previsione secondo cui il committente può richiedere all’appaltatore servizi aggiuntivi non previsti nel capitolato, trattandosi di prestazioni eventuali non determina la trasformazione dell’appalto “a corpo” in appalto “a misura”, per il quale, quindi, alla luce dell’orientamento sopra richiamato, elemento essenziale della proposta economica è e resta il solo importo finale offerto.

 

 

 

FONTI        Silvana Siddi        “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News