Spetta alla stazione appaltante decidere quali parti dell’offerta possano contenere segreti commerciali da tutelare: a chi si vede negare la richiesta resta la strada del ricorso
Nell’ambito del diritto di accesso nelle procedure di gara è la stazione appaltante a dover direttamente individuare le parti specifiche dell’offerta del controinteressato che contengono” segreti tecnici o commerciali”, dandone adeguata motivazione, e l’interessato non soddisfatto può presentare ricorso nei termini di cui all’art. 36, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023. Nel bilanciamento dei vari interessi contrapposti il diritto di accesso può essere limitato limitato solo nel rispetto del principio di necessità che deve essere inteso come canone di stretta interpretazione. Questo è quanto disposto con sentenza del Tar per il Veneto, sez. I, Venezia, n. 1315/2025.
Tutto nasce all’interno di una procedura di gara per l’affidamento di una fornitura, all’esito della quale la seconda in graduatoria chiedeva alla stazione appaltante di mettere a disposizione il contenuto della busta amministrativa, della busta tecnica e di quella economica, nonchè eventuali richieste di chiarimenti o soccorsi istruttori, gli esiti delle anomalie e la documentazione relativa. La stazione accoglieva solo in parte la richiesta ritenendo che i documenti di cui si chiedeva l’ostensione facessero parte del know how industriale-commerciale.
Di qui il ricorso al Tar. Secondo il ricorrente, la stazione appaltante non avrebbe dovuto formulare una richiesta all’operatore economico in quanto era già previsto nel disciplinare che i concorrenti dichiarassero il proprio assenso o l’opposizione all’accesso agli atti della propria offerta e il controinteressato avrebbe barrato la casella del consenso. Inoltre, il controinteressato non avrebbe dimostrato concretamente la natura riservata delle informazioni oscurate e ciò comprometterebbe il diritto di difesa del ricorrente e la par condicio tra i concorrenti.
Il tribunale ritiene le censure del ricorrente sono fondate con alcuni limiti. Il Collegio rileva che, sebbene il disciplinare di gara prevedesse che nell’offerta tecnica i concorrenti dichiarassero il proprio consenso ovvero la propria opposizione, in ogni caso dev’essere riconosciuta la “facoltà” in capo alla stazione appaltante di attivare nuovamente il contradditorio per verificare l’effettiva sussistenza di segreti tecnici o commerciali.
Allo stesso modo non può essere condivisa l’eccezione secondo la quale l’istanza del ricorrente avrebbe dovuto essere respinta in quanto non avrebbe dimostrato l’indispensabilità ai fini difensivi della documentazione richiesta. Il Dlgs n. 36/2023 ha completamente ridisegnato la disciplina del diritto di accesso nell’ambito dei contratti pubblici ed è la stazione appaltante a dover direttamente individuare le parti specifiche dell’offerta del controinteressato che contengono ”segreti tecnici o commerciali” dandone adeguata motivazione. Ad avviso del Collegio, sarebbe “irragionevole” gravare l’interessato di un ulteriore onere motivazionale in conseguenza di omissioni della stazione appaltante.
Detto questo, il tribunale alla fine ritiene che nel caso in esame, gli oscuramenti operati dalla stazione appaltante non risultano conformi ai canoni interpretativi in quanto le motivazioni addotte non risultano idonee a giustificarle. Pertanto il provvedimento impugnato viene annullato con l’obbligo per la stazione appaltante di rideterminarsi sull’istanza di accesso.
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”
