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Verifiche su amministratori del socio di maggioranza: cosa cambia con il nuovo Codice Appalti?

Il MIT chiarisce l’art. 94 del Codice appalti: verifiche solo sul socio unico, non sugli amministratori del socio di maggioranza. Attenzione alla disciplina antimafia.

 

Gli amministratori del socio di maggioranza persona giuridica sono sottoposti a controllo ai fini di una possibile esclusione di cui all’art. 94, comma 3, del Codice dei contratti pubblici? Cambia qualcosa in funzione della quota di partecipazione alla società?

 

Verifiche su amministratori del socio di maggioranza: il parere del MIT
Il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) ha riscritto molte delle disposizioni in tema di cause di esclusione automatica, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare gli oneri istruttori in capo alle stazioni appaltanti. Tuttavia, come spesso accade in fase applicativa, non mancano dubbi interpretativi su alcuni passaggi chiave, come quello relativo all’estensione dei controlli sugli amministratori delle persone giuridiche che detengono partecipazioni rilevanti nell’operatore economico concorrente.

Ha affrontato questa problematica il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il parere n. 3562 del 23 giugno 2025 che riguarda un caso ricorrente: se, ai fini dell’art. 94 del nuovo Codice, siano soggetti a verifica anche gli amministratori del socio di maggioranza (persona giuridica), ancorché non socio unico.

In particolare, ecco il quesito posto al MIT:

“L’art. 94 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 prevede che ai fini di determinare l’esclusione di cui ai commi 1 e 2 tra i soggetti da sottoporre a controllo ci sia il Socio Unico e nel caso in cui il socio unico sia persona giuridica l’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest’ultima. Premesso quanto sopra si chiede se, in vigenza del D.Lgs. 36/2023, gli amministratori del socio di maggioranza persona giuridica, indipendentemente dalla quota di partecipazione alla società, fosse anche il 95%, sono sottratti al controllo”.

 

Il parere del MIT
Nel parere il MIT chiarisce che «Dal combinato disposto del comma 3, lett. g) e del comma 4 dell’art. 94, D. Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest’ultima” si ritiene che le verifiche debbano limitarsi agli amministratori della persona giuridica che sia socio unico».

In sostanza, il perimetro applicativo delle cause di esclusione ex art. 94 è più ristretto rispetto a quello previsto dalla normativa antimafia. Infatti, il parere sottolinea che “per quanto concerne la disciplina antimafia, in ragione della specialità dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, la verifica si estende anche agli amministratori delle persone giuridiche che siano soci di maggioranza”.

 

Quadro normativo di riferimento
La disposizione interessata è l’art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina in maniera analitica le cause di esclusione automatica dalle gare. In particolare:

  • il comma 3, lett. g) stabilisce che l’esclusione è disposta anche nei confronti del socio unico;
  • il comma 4 chiarisce che, qualora il socio unico sia una persona giuridica, i controlli vanno estesi agli amministratori di tale soggetto.

Diversamente, la normativa antimafia (art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011) contiene una disciplina più ampia, che include espressamente tra i soggetti da sottoporre a verifica anche gli amministratori dei soci di maggioranza, indipendentemente dall’unicità della partecipazione.

 

Analisi tecnica
L’impostazione ministeriale è coerente con la struttura dell’art. 94, che tende a ridurre gli oneri a carico delle stazioni appaltanti, circoscrivendo la platea dei soggetti da sottoporre a verifica automatica. In assenza di un’esplicita previsione normativa, non può essere estesa per analogia la responsabilità agli amministratori di tutti i soci di maggioranza, pena l’introduzione surrettizia di nuovi obblighi istruttori non previsti dal legislatore.

Il principio di tassatività delle cause di esclusione e delle verifiche correlate è ribadito anche dalla giurisprudenza, che esclude interpretazioni estensive delle norme limitative della partecipazione alle gare.

Tuttavia, permane un doppio binario tra Codice appalti e normativa antimafia, che richiede da parte delle stazioni appaltanti una gestione coordinata ma attenta delle verifiche nei confronti dei soggetti collegati agli operatori economici.

 

Conclusioni operative
Il chiarimento fornito dal MIT con il parere n. 3562/2025 rappresenta un punto fermo importante per le stazioni appaltanti che si trovano a dover applicare correttamente l’art. 94 del nuovo Codice dei contratti pubblici. Il Ministero precisa che, nell’ambito delle verifiche sulle cause di esclusione automatica, l’attenzione deve concentrarsi unicamente sugli amministratori della persona giuridica che risulti essere socio unico dell’operatore economico. In altre parole, la mera titolarità di una quota di maggioranza, anche molto elevata (ad esempio il 95%), non è sufficiente a estendere automaticamente i controlli agli amministratori del socio, in assenza di una previsione esplicita in tal senso.

Questa impostazione appare coerente con la ratio del nuovo Codice, che mira a contenere l’estensione dei controlli e a razionalizzare l’istruttoria, evitando aggravi procedurali non giustificati da un’effettiva esposizione al rischio.

Diverso è invece il caso delle verifiche antimafia, le quali continuano ad applicarsi secondo i criteri più ampi previsti dal D.Lgs. n. 159/2011. In questo ambito, l’art. 85 impone di sottoporre a controllo anche gli amministratori delle persone giuridiche che siano soci di maggioranza, indipendentemente dalla percentuale detenuta o dall’unicità della partecipazione. Si tratta di un impianto normativo autonomo, fondato su esigenze di prevenzione più stringenti, che permane in parallelo rispetto al Codice degli appalti.

Alla luce di questo doppio regime, è fondamentale che le stazioni appaltanti mantengano una distinzione netta tra le cause di esclusione previste dal Codice e quelle connesse alla disciplina antimafia. Ogni ambito ha una sua specifica portata applicativa e richiede una verifica separata, basata su presupposti giuridici differenti.

In definitiva, il parere MIT n. 3562/2025 invita a un’applicazione rigorosa e non estensiva dell’art. 94, valorizzando al contempo il principio di tassatività delle cause di esclusione. Un approccio che contribuisce a garantire maggiore certezza nei procedimenti di gara, senza trascurare le esigenze di legalità sostanziale tutelate dalla normativa antimafia.

 

 

FONTI       “LavoriPubblici.it”

 

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