Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Nulla la clausola che impone all’impresa i costi connessi ai servizi di committenza

Tribunale Napoli Nord: una diversa soluzione violerebbe l’articolo 23 della Costituzione nonché il principio di tassatività delle clausole di esclusione

 

E’ nulla la clausola che pone a carico dell’impresa che si aggiudica un appalto i costi connessi ai servizi di committenza. Una diversa soluzione violerebbe l’articolo 23 della Costituzione («Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge») nonché il principio di tassatività delle clausole di esclusione. Lo ha stabilito il Tribunale di Napoli Nord con la sentenza 13 giugno 2025, n. 2281

L’antefatto

Una centrale di committenza aveva ingiunto all’impresa aggiudicataria di una gara d’appalto il pagamento delle prestazioni fornite per l’espletamento della gara evidenziando che l’ingiunzione traeva fondamento nella sottoscrizione di un atto unilaterale in virtù del quale l’aggiudicataria «si obbligava a corrispondere alla centrale di committenza il corrispettivo… per l’uso della piattaforma…nella misura del 1,5% dell’importo di aggiudicazione».

La sentenza

Nel procedimento di opposizione l’impresa aveva chiesto di «accertare e dichiarare la illegittimità dell’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto che ha traslato il peso economico del servizio di committenza dall’amministrazione al privato, risolvendosi in una prestazione imposta per contrattare con l’amministrazione senza che la stessa trovi copertura in una espressa norma di legge». Tesi che ha colto nel segno. Il Tribunale ha revocato il provvedimento impositivo alla luce dell’orientamento secondo cui:

– la clausola che pone a carico dell’aggiudicatario il costo del servizio di committenza non trova alcuna copertura costituzionale, in quanto manca nell’ordinamento nazionale una norma che conferisca alle centrali di committenza di trasporre le spese di gestione della gara in capo all’operatore, come è invece previsto per le spese per la pubblicazione del bando di gara, nonché per le spese di registro, che sono rimborsate alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 16-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Tar Lombardia 3 febbraio 2020, n. 240; Anac, flash news 31 marzo 2023);

– tale clausola contrasta con l’articolo 41, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (ora articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023) che preclude alle stazioni appaltanti di riversare i costi derivanti dall’utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione, non solo nei confronti dei concorrenti ma anche dell’eventuale aggiudicatario (Cons. Stato, Sez. V, 3 novembre 2020, n. 6787; Cons. Stato, Sez. V, 6 maggio 2021, n. 3538) ed incide sulla capacità di elaborare una proposta tecnica ed economica che sia concretamente espressione di scelte imprenditoriali vincolate unicamente dalle esigenze tecniche della stazione appaltante, dalla base d’asta formulata e dalle convenienze dello stesso concorrente (Tar Campania- Salerno, 2 gennaio 2021, n. 1)

Da qui la decisione in narrativa: «tenuto conto della riserva di legge prevista all’articolo 23 della Costituzione, va dichiarata la nullità dell’atto unilaterale ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile […] giacché il corrispettivo del servizio reso, nella misura percentuale dell’1,5% sul valore dell’intero appalto, non trova riscontro in alcuna previsione normativa».

 

 

 

FONTI      Pietro Verna   “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News