Rientra nella discrezionalità del Rup procedere alla esecuzione immediata tramite affidamento diretto ad uno o più operatori economici
Il decreto Infrastrutture (Dl 73/2025, convertito con modificazioni dalla legge 105/2025) prosegue l’opera di chiarificazione e razionalizzazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, già avviata con il “correttivo” (Dlgs 209/2024). Materia oggetto di significative modifiche è quella delle procedure di somma urgenza e di protezione civile.
È un settore speciale di interventi che merita una particolare e puntuale regolamentazione, specie ora che aumenta la frequenza di eventi eccezionali, anche derivanti dal cambiamento climatico. In tali casi sono previste procedure derogatorie di affidamento dei contratti pubblici, per cui l’opera del legislatore deve essere cauta ed accurata per evitare abusi nella concreta applicazione. L’originaria formulazione del Codice disciplinava le due fattispecie in un’unica disposizione (articolo 140).
Ora il legislatore ha separato il regime della somma urgenza da quello delle procedure per interventi di protezione civile (introducendo l’articolo 140-bis nel Codice dei contratti). Sono modifiche opportune, poiché si chiarisce l’ambito operativo dei singoli regimi speciali, a seconda delle situazioni che le amministrazioni si trovano ad affrontare, nell’ottica di una progressiva graduazione delle deroghe al sistema ordinario. Per specificare ulteriormente il regime dei contratti di protezione civile, il decreto interviene anche sul Codice di tale settore, introducendo una disposizione ad hoc riguardante ulteriori semplificazioni procedurali (articolo 46-bis del Dlgs 1/2018).
I casi di somma urgenza si verificano nell’ipotesi in cui un particolare evento non consenta alcun ritardo nella rimozione del pericolo, in atto o previsto. È, quindi, «urgenza qualificata» (non derivante dall’inerzia della Pa) riguardante il bene giuridico dell’incolumità delle persone o di salvaguardia dei beni pubblici dalla suddetta situazione di pericolo.
Le nuove disposizioni individuano con chiarezza i limiti alla immediata esecuzione dei lavori («ordine di esecuzione»). Entro la soglia dei 500mila euro si può procedere tramite l’ordine di esecuzione, una volta accertata la situazione di somma urgenza, da parte del Rup (responsabile unico del procedimento). Inoltre, sopra tale soglia è necessario che sia compiuta anche la valutazione della indispensabilità dell’intervento per rimuovere lo stato di pregiudizio alla incolumità pubblica e privata; si tratta, quindi, di un rafforzamento dell’obbligo di motivazione. Il nuovo decreto prevede che anche i servizi tecnici (per esempio, progettazione, direzione lavori e collaudo) necessari per la realizzazione dei lavori possano essere oggetto di esecuzione immediata nei casi in cui l’amministrazione non disponga di adeguate professionalità. Disposizione coerente con la ratio di eseguire immediatamente gli interventi necessari.Viene ribadito che l’esecuzione immediata in ogni caso non può superare l’importo delle soglie europee.
Rientra nella discrezionalità del Rup procedere alla esecuzione immediata tramite affidamento diretto ad uno o più operatori economici. Una volta cessata l’emergenza (di norma 15 giorni, così come previsto dal comma 1-bis dell’articolo 140), l’affidamento dei contratti deve avvenire tramite le procedure ordinarie.
Rientrano nel concetto di somma urgenza anche i contratti relativi alla protezione civile (articolo 7 del Dlgs 1/2018). Ma è un settore caratterizzato da un regime ulteriormente derogatorio.
Il nuovo articolo 140-bis del Codice dei contratti prevede un ampliamento dell’utilizzo degli affidamenti diretti, poiché si deroga alle soglie individuate dalle disposizioni sulla somma urgenza, anche a quelle europee nel caso di forniture e servizi.
Tale modifica è coerente con la circostanza che, tramite la dichiarazione dello stato di emergenza e le conseguenziali ordinanze di protezione civile, si devono effettuare tutti gli interventi necessari per predisporre i soccorsi alle popolazioni interessate dall’evento calamitoso e ripristinare la funzionalità di servizi o infrastrutture. La disposizione reca, inoltre, specifiche deroghe alla normativa del Codice dei contratti: le innovazioni riguardano, in particolare, l’esclusione automatica delle offerte anomale (deroga all’articolo 54) e la necessaria semplificazione procedimentale (tempi delle comunicazioni e svolgimento degli affidamenti); infatti, sono le stazioni appaltanti a organizzare le procedure più funzionali in contesti emergenziali.
Il legislatore, intervenendo sul Codice della protezione civile (articolo 46-bis), introduce poi l’informativa antimafia liberatoria provvisoria, immediatamente rilasciata a seguito della consultazione delle banche dati disponibili. È un documento che consente l’immediata stipula del contratto, sotto condizione risolutiva delle ulteriori verifiche che, in caso di esito negativo, porteranno al recesso dello stesso.
Altra importante innovazione attiene alla realizzazione di strutture temporanee di emergenza (per esempio, per far fronte ad esigenze abitative o didattiche): i soggetti delegati nel caso di assenza di idonei contratti già in essere, si potranno avvalere delle centrali di committenza (come la Consip). Tale ulteriore opzione potrà costituire utile supporto alle amministrazioni colpite da eventi calamitosi.
Con le recenti modifiche, il perimetro delle procedure speciali dovrebbe essere stato adeguatamente circoscritto, instaurando un microsistema normativo derogatorio, sia pure necessario. L’auspicio è che si evitino ulteriori regimi di questo tipo, spesso introdotti da una improvvisata normativa asistematica, confusa e sovente sganciata da situazioni effettivamente emergenziali, fonte di notevoli difficoltà applicative per gli operatori.
FONTI Ruggiero Dipace * “Enti Locali & Edilizia”
* Ordinario di diritto amministrativo presso l’università degli studi del Molise
