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Nuovi prezzi appalto e ribasso d’asta: il chiarimento del MIT

 

Il MIT chiarisce se i nuovi prezzi in corso d’opera vanno assoggettati al ribasso d’asta: focus su art. 5, All. II.14 e art. 114 del Codice Appalti.

 

Cosa succede se durante l’esecuzione emergono lavorazioni non previste in gara? È corretto applicare il ribasso d’asta anche ai nuovi prezzi costruiti per analisi? La disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici consente di estendere automaticamente le condizioni economiche dell’offerta a lavorazioni sopravvenute, non incluse nei prezzari?

 

Nuovi prezzi appalto e ribasso d’asta: il quesito al MIT
Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con il parere n. 3545 del 23 giugno 2025, ha fornito un importante chiarimento in merito all’ambito applicativo dell’art. 5, comma 7, lett. b), dell’Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).

Il caso (frequente) riguarda la necessità, in corso di esecuzione di un appalto lavori, di introdurre nuove lavorazioni o materiali non previsti nel progetto né coperti da prezzi contrattuali o da voci nei prezzari ufficiali. In tale situazione, il Codice impone di procedere con la formazione di nuovi prezzi, costruiti per analisi.

In particolare, viene posto il seguente quesito:

“La fattispecie è quella in cui, durante una commessa, si verifichi l’ipotesi per cui si debba eseguire una categoria di lavori non prevista inizialmente nel progetto a base di gara o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta prefissato il prezzo contrattuale. In tali casi, dovendo provvedere alla formazione di nuovi prezzi e non potendo desumerli dal prezzario regionale, si rende necessario applicare quanto disposto dall’art. 5, co. 7, lett. b) dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Si rileva che la disciplina contenuta nel previgente DPR 207/2010, all’art. 163, co. 4 prevedeva espressamente che “tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti a ribasso d’asta e ad essi si applica il disposto di cui all’art. 133 co. 3 e 4…”. Si chiede, pertanto, se in un appalto lavori eseguito in vigenza del D.Lgs. 36/2023 e dallo stesso disciplinato – nel caso di specie, l’offerta è stata presentata a luglio 2024 -, i nuovi prezzi di cui all’art. 5, co. 7, lett. b) dell’Allegato II.14 del Codice (determinati mediante procedimento di analisi, con riferimento ai prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta), siano da assoggettare o meno al ribasso percentuale unitario offerto in sede di gara”.

Il parere del MIT
Il MIT, dopo aver richiamato la corretta interpretazione dell’art. 5, comma 7, lett. b), ha precisato che:

  • i nuovi prezzi devono essere determinati tramite analisi prezzi, sulla base dei costi elementari (manodopera, materiali, noli, trasporti) alla data dell’offerta;
  • la determinazione deve avvenire in contraddittorio tra direttore dei lavori ed esecutore, con successiva approvazione da parte del RUP;
  • non è previsto che tali nuovi prezzi siano automaticamente assoggettati al ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Il parere chiarisce che la logica attuale si discosta da quella prevista dal vecchio art. 163, comma 4, del d.P.R. 207/2010, che imponeva il ribasso d’asta anche sui nuovi prezzi. Nel nuovo impianto normativo, tale automatismo è stato superato.

Di seguito la risposta integrale del Ministero:

Al quesito posto trova applicazione il comma 7 dell’art. 5 Allegato II.14 del D.Lgs.36/2023, pertanto, qualora, come nel caso in esame, non sia possibile ricavare i nuovi prezzi dai prezziari, la determinazione dei nuovi prezzi dovrà avvenire, in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, a seguito di una attenta valutazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, e successivamente gli stessi dovranno essere approvati dal RUP. La normativa cerca di garantire che i prezzi delle nuove lavorazioni o materiali siano determinati in modo trasparente e coerente, anche quando non sono espressamente previsti nei prezzari. Il riferimento ai prezzi elementari, la necessità del contraddittorio e l’approvazione del RUP sono tutti elementi che contribuiscono a garantire la corretta valutazione dei costi. Ad ogni buon fine, si precisa che, come espressamente previsto dal comma 8 dell’art.5 dell’Allegato II.14, “Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 7 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati”.

 

Quadro normativo di riferimento
La risposta al quesito viene posta considerando il seguente quadro normativo:

art. 5, co. 7, lett. b), Allegato II.14, D.Lgs. 36/2023
Se non è possibile ricorrere ai prezzari ufficiali, i nuovi prezzi sono determinati mediante analisi elementari, sulla base dei costi alla data di formulazione dell’offerta, in contraddittorio tra le parti e con approvazione del RUP.

Art. 5, co. 8, Allegato II.14, Allegato II.14, D.Lgs. 36/2023
In caso di superamento delle somme previste nel quadro economico, i prezzi devono essere approvati dalla stazione appaltante. Se l’esecutore non accetta, l’amministrazione può comunque ingiungere l’esecuzione, salvo riserva.

Art. 114 del Codice dei contratti
Definisce il ruolo del RUP e del direttore dei lavori nella fase esecutiva, con particolare riferimento al controllo tecnico, contabile e amministrativo e alla corretta gestione delle modifiche contrattuali.

 

Analisi tecnica: la nuova logica dell’analisi prezzi
Il chiarimento fornito dal MIT sancisce un cambio di prospettiva nella gestione dei prezzi in corso d’opera. A differenza del regime previgente, che prevedeva l’estensione automatica del ribasso d’asta anche ai nuovi prezzi, il Codice del 2023 adotta un modello più flessibile e tecnico:

  • l’analisi prezzi non è un’estensione del contratto originario, ma una procedura autonoma di determinazione economica fondata su parametri oggettivi;
  • l’assenza di una norma che imponga l’applicazione del ribasso indica che la volontà del legislatore è quella di valorizzare la specificità della nuova voce rispetto all’equilibrio contrattuale originario;
  • la contrattazione tecnica tra direttore lavori ed esecutore, unitamente al ruolo autorizzativo del RUP e della stazione appaltante, garantisce la sostenibilità del processo e la corretta gestione contabile.

Ne deriva una maggiore attenzione alla trasparenza, alla congruità tecnica e alla legittimità delle modifiche rispetto alla precedente impostazione automatica.

 

Conclusioni operative
Il parere n. 3545/2025 si rivela particolarmente utile per risolvere un dubbio interpretativo ancora aperto tra operatori pubblici e imprese. In particolare, consente di chiarire che:

i nuovi prezzi determinati per analisi non sono soggetti al ribasso offerto in gara, trattandosi di voci non originariamente previste nel contratto;
il procedimento previsto dal Codice è fondato su criteri tecnici, non su automatismi contrattuali;
la responsabilità nella definizione e approvazione dei prezzi ricade su DL, RUP e stazione appaltante, con un ruolo attivo anche dell’esecutore;
l’eventuale disaccordo sui prezzi non blocca l’esecuzione, ma può essere gestito mediante riserva.
Si tratta quindi di un passaggio che va oltre la logica del ribasso, per privilegiare l’equità, la trasparenza e la tenuta dell’equilibrio economico dell’appalto, nel rispetto del principio del risultato e della buona amministrazione.

 

 

 

FONTI       “LavoriPubblici.it”

Categorized: News