Occorre un esame su due livelli per riscontrare il grave illecito professionale, dice il Tar Campania: valutando il comportamento pregresso e la sua relazione con il contratto oggetto dell’affidamento
La stazione appaltante è investita di un autonomo e distinto apprezzamento sui provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla gara ed è chiamata a svolgere un sillogismo giuridico complesso che si articola su due livelli: da un lato, occorre che il comportamento pregresso dell’operatore economico assuma la qualificazione oggettiva di comportamento in grado d’incrinare la sua affidabilità e integrità nei rapporti con l’amministrazione; dall’altro, che il fatto così qualificato sia messo in relazione con il contratto oggetto dell’affidamento, così da poter ricadere nella nozione d’inaffidabilità.
Questo è quanto disposto con sentenza dal Tar della Campania, sez. IX, n.5969/2025. In particolare, è stata indetta una gara per l’affidamento di un servizio di manutenzione impianti, all’esito della quale un concorrente in graduatoria presentava plurime istanze chiedendo l’ostensione di tutti gli atti della procedura in oggetto, inclusi tutti i provvedimenti e/o verbali sino ad allora adottati dalla Commissione Giudicatrice nonché i verbali e/o determine di nomina dei componenti della predetta commissione. La stazione appaltante, in riscontro alle citate istanze, consentiva al richiedente di poter accedere ai verbali di gara e all’offerta dell’aggiudicatario senza accordare l’ostensione della documentazione relativa alla nomina della commissione di gara. Il concorrente presenta, quindi, ricorso al Tar eccependo che l’aggiudicatario sarebbe dovuto essere escluso in quanto a suo sfavore ci sarebbero stati diversi carichi pendenti al momento della presentazione dell’offerta, tra i quali, tra l’altro, una penale contrattuale con relativa contestazione di grave inadempimento, come risulta dalla dichiarazione integrativa al Dgue, un avviso di accertamento per l’anno di imposta anno 2016 in ragione di un’infedele dichiarazione ai fini d’Iva e della conseguente illegittima detrazione di imposta operata nonché la pendenza di un procedimento penale.
La stazione appaltante, in sede di verifica della documentazione amministrativa della controinteressata, si sarebbe limitata a ritenere la stessa «conforme al disciplinare di gara» senza attivare alcun approfondimento istruttorio di fronte alle plurime dichiarazioni dell’operatore economico incidenti sulla sua moralità professionale e all’affidabilità dell’impresa. Il Collegio investito della causa, richiamando quanto affermato dal Consiglio di Stato, rileva dapprima che l’obbligo dichiarativo può essere anche un semplice decreto di rinvio a giudizio a condizione, però, «che sia relativo a condotte tenute nell’esecuzione di precedenti contratti di appalto, di modo che essa costituisca vicenda professionale suscettibile di essere qualificata come “grave illecito professionale” e purché sia riferibile ad uno dei soggetti elencati all’art. 80, comma 3, del codice dei contratti pubblici» (Cons. Stato, sez. V, n. 6615/2020), poi si sofferma sul modus operandi che dev’essere tenuto dalla stazione appaltante nella sua valutazione, quando sia venuta a conoscenza di un grave illecito professionale incidente sull’affidabilità e integrità del concorrente. In primis, la stazione appaltante dovrà verificare se si è in presenza di un grave illecito professionale e, successivamente, in che termini «risulti incongruo» rispetto all’affidabilità dell’impresa. Il quest’ultimo caso, la valutazione della stazione appaltante «non può che investire il fatto in sé, in tutti i suoi profili sostanziali, e non la sola valutazione e il trattamento datogli in sede penale», non rilevando neppure l’esistenza di un giudicato sulla vicenda addebitata al concorrente per poterne trarre ragioni di inaffidabilità o non integrità giustificanti la sua esclusione.
L’amministrazione «è investita di un autonomo e distinto apprezzamento in funzione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla gara» ed è chiamata a svolgere «un sillogismo giuridico complesso che si articola su due livelli, dalla cui integrazione discende la complessiva verifica del grave illecito professionale a effetto escludente: da un lato occorre che il comportamento pregresso assuma la qualificazione oggettiva di comportamento in grado d’incrinare l’affidabilità e integrità dell’operatore nei rapporti con l’amministrazione; dall’altro, il fatto così qualificato va messo in relazione con il contratto oggetto dell’affidamento, così da poter declinare in termini relativi e concreti la nozione d’inaffidabilità e assenza d’integrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata» (Consiglio di Stato, sez. V, n. 3772/2021). Perciò il sindacato giurisdizionale ha limitati poteri in ordine alle valutazioni discrezionali compiute dalla stazione appaltante sull’affidabilità dell’operatore economico, che «può esercitare solo un sindacato estrinseco su tali valutazioni, che riguarda la manifesta inadeguatezza o irrazionalità del giudizio formulato dall’Amministrazione, l’insufficienza della motivazione o il vizio istruttorio o di travisamento dei fatti, non potendo giammai sostituirsi alla Amministrazione nelle proprie valutazioni discrezionali» (Consiglio di Stato, sez. III, n. 4337/2025).
Nel caso di specie, la controinteressata ha adempiuto ai propri obblighi dichiarativi, rappresentando tutti i procedimenti penali, le situazioni debitorie e le sanzioni che le erano state comminate e, dalle difese dell’Amministrazione e dalla documentazione in atti, emerge che il Rup e la stazione appaltante hanno effettuato approfondite valutazioni per le quali le circostanze evidenziate dalla controinteressata sono insuscettibili di determinare la sua esclusione automatica, e come tali inidonee a fondare un giudizio di inaffidabilità. Non si trattava quindi di gravi illeciti professionali e dunque la stazione appaltante «non aveva un obbligo motivazionale rafforzato con riferimento all’ammissione della controinteressata, sussistendo, tale onere di motivazione puntuale solo per le esclusioni». Il ricorso pertanto è infondato.
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”
