Prima guida operativa per amministrazioni che intendono bandire gare soprasoglia per progettare, affidare ed eseguire i contratti pubblici
Il 22 agosto 2025, il giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta ufficiale n. 193 del 21 agosto 2025, è entrato in vigore il Regolamento in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. 36/2023 e del d.lgs. n. 209/2024 (cd. correttivo), approvato dall’Anac con la delibera n.334 del 30 luglio 2025. Il testo, che completa l’assetto normativo delineato dal codice dei contratti in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, indica alle Amministrazioni il quadro operativo per conseguire e mantenere la qualificazione necessaria a progettare e bandire gare e dare esecuzione ai contratti di importo superiore alle soglie di legge.
Applicazione della qualificazione e deroghe – ambito soggettivo
Tutte la stazioni appaltanti e le centrali di committenza, per svolgere in autonomia la progettazione delle gare, bandirle ed eseguire i contratti devono essere qualificate. La qualificazione non è richiesta per:
a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici (imprese pubbliche ed enti operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi);
b) i soggetti privati tenuti solo in parte all’applicazione della disciplina codicistica sugli appalti;
c) i Commissari straordinari, nominati sulla base della normativa nazionale;
d) le Amministrazioni per le attività espletate sulla base di specifiche ordinanze emanate dai Commissari straordinari nominati sulla base della normativa nazionale vigente;
e) le stazioni appaltanti, comunque denominate, della Presidenza della Repubblica, del Senato, della Camera dei Deputati e della Corte Costituzionale.
Applicazione della qualificazione e deroghe – ambito oggettivo
La qualificazione delle stazioni appaltanti è richiesta per affidamenti di lavori pari o superiori ai 500.000 euro e per servizi e forniture sopra la soglia dell’affidamento diretto (pari o superiore a 140.000 euro) . Le stazioni appaltanti non qualificate, ai sensi dell’articolo 62, comma 6, lettere c) e d) del d.lgs. 36/23, possono comunque:
a) affidare appalti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee e lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;
b) effettuare ordini (senza limiti di valore) su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. La qualificazione non è, altresì, richiesta:
- per gli appalti esclusi nei settori ordinari ai sensi dell’art. 56 del Codice e per i lavori di somma urgenza;
- per le procedure svolte all’estero, ai sensi del Decreto 17 gennaio 2024, n. 32.
Ambiti disciplinati dal regolamento
Il regolamento disciplina tre istituti:
- qualificazione ordinaria per le fasi di progettazione/affidamento e di esecuzione;
- assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o di una centrale di committenza qualificata;
- qualificazione con riserva, nei casi di nuovi enti, fusioni o riorganizzazioni.
Qualificazione ordinaria – requisiti e criteri di attribuzione del punteggio
Oltre, all’iscrizione all’anagrafe delle stazioni appaltanti, alla presenza di un ufficio dedicato alla gestione dei contratti pubblici, alla disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitali, il conseguimento di un punteggio minimo è condizione necessaria per conseguire la qualificazione. Per la fase di progettazione e affidamento, i criteri per l’attribuzione del punteggio riguardano i seguenti ambiti:
- personale con competenze specifiche e formazione continua;
- numero di gare sopra i 150.000 euro svolte nel quinquennio;
- assolvimento degli obblighi verso le banche dati Anac;
- disponibilità a gestire gare per conto di stazioni non qualificate;
- forme di aggregazione e specializzazione;
- efficienza decisionale (tempo medio tra offerte e stipula)
- ricorso a stazioni appaltanti o centrali di committenza per acquisizioni per le quali non è richiesta la qualificazione.
Per la fase di esecuzione, vengono in rilievo:
- rispetto dei tempi di pagamento;
- rispetto degli obblighi di comunicazione all’Anac;
- formazione e aggiornamento del personale.
Gli allegati tecnici al regolamento (Delibera Anac n. 236/2025 e Atto generale del 2 luglio 2025) contengono le formule di calcolo per la quantificazione dei punteggi e individuano i requisiti di formazione del personale.
Procedura e durata della qualificazione
Le stazioni appaltanti presentano domanda tramite il servizio on-line Anac. Anche i soggetti esclusi dall’obbligo di qualificazione devono accedere al servizio online per dichiarare l’esclusione. La domanda non deve essere presentata dai soggetti qualificati di diritto di cui all’art. 63, comma 4 del d.lgs. 36/2023. La qualificazione ha validità biennale . È possibile presentare nuove istanze durante il periodo, con sostituzione della precedente. La perdita dei requisiti per conseguire/mantenere la qualificazione va comunicata entro 15 giorni, pena la cancellazione.
Assegnazione d’ufficio
Quando una stazione appaltante non qualificata deve affidare contratti oltre soglia, deve prima tentare un interpello ad almeno una stazione qualificata iscritta nell’elenco Anac. Solo in caso di esito negativo può chiedere l’assegnazione d’ufficio. La domanda va presentata mediante PEC. A tal proposito, già in sede di predisposizione della programmazione triennale, le Amministrazioni non qualificate devono individuare, per ciascuna procedura per la quale è richiesta la qualificazione, una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata da coinvolgere per l’affidamento o l’esecuzione, individuandola tra quelle presenti nell’elenco Anac e già disponibili oppure avviando un interpello preventivo presso altra stazione appaltante qualificata per ottenerne la disponibilità. L’omessa approvazione della programmazione triennale rende inammissibile l’istanza per ottenere l’assegnazione d’ufficio.
Qualificazione con riserva
La qualificazione con riserva è uno strumento eccezionale che consente a stazioni appaltanti e centrali di committenza non ancora in possesso dei requisiti di qualificazione di operare per un periodo di tempo limitato e di acquisire nel frattempo la capacità tecnica e organizzativa necessaria per ottenere la qualificazione.
La richiesta può essere presentata in caso di:
- costituzione di nuovi enti,
- fusioni/aggregazioni,
- riorganizzazioni significative.
La qualificazione con riserva dura 12 mesi. Alla scadenza è necessario richiedere la qualificazione ordinaria, pena impossibilità di ottenere CIG. È possibile rinnovare una sola volta la qualificazione con riserva dimostrando la permanenza delle condizioni, i progressi realizzati e le azioni correttive intraprese. Un ulteriore rinnovo è ammesso solo in casi eccezionali (modifiche normative, eventi imprevedibili, situazioni istituzionali/operative straordinarie).
Verifiche e sanzioni
Anac esercita poteri di vigilanza e può avviare procedimenti sanzionatori in caso di dichiarazioni false o inadempimenti. Particolare attenzione è riservata alle stazioni appaltanti che, pur dichiaratesi disponibili a gestire gare per terzi, non danno seguito agli incarichi assegnati.
Conclusioni
Il regolamento completa il percorso strutturato previsto per l’ottenimento della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Le Amministrazioni che intendono progettare/affidare ed eseguire i contratti pubblici in autonomia devono investire su formazione e strutture interne, pena l’obbligo di rivolgersi a stazioni appaltanti/centrali di committenza qualificate. La programmazione triennale dei lavori e degli acquisti di servizi e forniture prevista dall’articolo 37 del codice dei contratti diventa presupposto essenziale per accedere all’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante qualificata, in carenza di qualificazione, e per ottenere la qualificazione con riserva. Il rispetto dei tempi procedimentali e degli obblighi informativi verso Anac si traduce in punteggio utile per l’ottenimento della qualificazione.
FONTI Filippo Bongiovanni “Enti Locali & Edilizia”
