Tar Campania: la Pa gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei motivi che rendono inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara
Con la sentenza del Tar Campania, Napoli, sez. VII, n. 6002/2025, i giudici si soffermano sul potere discrezionale della stazione appaltante di revocare l’aggiudicazione di una gara e sull’incidenza dell’affidamento del privato avvantaggiato dal provvedimento. In particolare, nell’ esercizio del cosiddetto «ius poenitendi», l’amministrazione gode di un’ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara. Tale potere di revoca dev’essere però calibrato in funzione della fase procedimentale in cui la stessa interviene e nell’affidamento ingenerato nel privato avvantaggiato dal provvedimento.
Il fatto
È stata indetta una procedura pubblica per l’affidamento della subconcessione di un azienda agricola, all’esito della quale la stazione appaltante procedeva all’aggiudicazione all’operatore economico che aveva presentato il miglior canone annuo. Dapprima la stazione appaltante aveva stipulato una convenzione con una società in house per la concessione in uso fino al 31 agosto 2028 dei beni. La società in house era stata messa in liquidazione e la stazione appaltante aveva deciso di ricorrere alla procedura di subconcessione in argomento che poi, però, viene revocata in considerazione degli accertamenti da eseguire in relazione ai beni culturali presenti nell’azienda agricola e delle indicazioni prevenute da parte della stessa società in house. La società aggiudicataria decide così di presentare ricorso al Tar competente impugnando il provvedimento di revoca.
La decisione del Tar
Secondo il Collegio il potere di revoca di cui all’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 richiede tre presupposti ovvero i sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il mutamento della situazione di fatto e la nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (c.d. «ius poenitendi»). Da ciò si ricava l’ampiezza della discrezionalità per cui l’amministrazione può revocare il provvedimento e, quindi, «non solo per l’insorgenza di sopravvenienze (tra cui possono essere annoverati anche i mutamenti di situazioni di fatto), ma anche per una nuova (e diversa) valutazione dell’interesse pubblico originario». Il provvedimento di revoca dev’essere adeguatamente motivato con riferimento a «una nuova valutazione dell’interesse pubblico in virtù della discrezionalità di cui gode l’amministrazione nell’esercizio del cosiddetto ius poenitendi, per di più laddove non possa ritenersi maturato alcun affidamento legittimo alla conservazione del provvedimento». Quanto detto è confermato dalla giurisprudenza con riferimento alla revoca di procedure selettive ovvero «la revoca del bando di gara richiede la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara, secondo una valutazione di opportunità ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all’art. 21-quinquies della L. 241/1990, nessuna esclusa, e rientrante nel potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione procedente».
Secondo il Collegio, l’amministrazione ha agito correttamente e la sua motivazione è imperniata sull’opportunità di una anticipata risoluzione della concessione con la società in house ai fini dell’individuazione di un nuovo concessionario e non di un sub-concessionario. Per tali ragioni, la determinazione dirigenziale è adeguatamente motivata.
Nel caso di specie, lo stato del procedimento era tale per cui non può dirsi consolidato alcuno specifico interesse in capo alla ricorrente, ad eccezione di quello al corretto dispiegarsi della procedura: infatti, nei contratti pubblici dopo l’intervento dell’aggiudicazione definitiva non è precluso all’amministrazione di revocare l’aggiudicazione in presenza di un interesse pubblico concreto. Pertanto il ricorso dev’essere respinto.
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”
