Desumibile dalla struttura imprenditoriale degli operatori economici, finalizzato al tentativo di eludere il vincolo di partecipazione e aggiudicazione imposto dal disciplinare
Nel caso di gara suddivisa in lotti, la stazione appaltante non può escludere imprese offerenti per lotti diversi sulla base di meri indizi di collegamento o di sospetti intrecci societari, ma deve dimostrare l’esistenza di un unico centro decisionale desumibile dalla struttura imprenditoriale degli operatori economici, finalizzato al tentativo di eludere il vincolo di partecipazione e aggiudicazione imposto dal disciplinare di gara. Solo nell’ipotesi di cui sopra si giustifica l’esclusione dalla gara dei soggetti coinvolti, stante la lesione dell’interesse tutelato dalla normativa nazionale e comunitaria in tema di libera concorrenza, che impedisce un preventivo concerto delle offerte in violazione del principio di segretezza delle stesse.
Il fatto
Sulla base di queste argomentazioni il Consiglio di Stato (Sezione V, sentenza n. 7041/2025) ha accolto il ricorso di un’impresa che era risultata vincitrice di un lotto nell’ambito della procedura indetta da un Comune della riviera ligure per l’affidamento della gestione, organizzazione e conduzione di 8 spiagge libere attrezzate comunali per il periodo dal 2024 al 2028.
L’impresa in questione era stata estromessa dopo che la seconda società classificata nella medesima procedura aveva impugnato gli atti di gara dinanzi al Tar Liguria, chiedendo l’aggiudicazione e/o il subentro in suo favore nell’affidamento per asserita violazione del vincolo di aggiudicazione imposto dal disciplinare di gara, a causa del fatto che fra l’impresa vincitrice del lotto e la società aggiudicataria di un altro lotto vi sarebbero stati «indici di collegamento sostanziale», tali da fare presumere l’esistenza di un’intesa circa la ripartizione delle spiagge per le quali competere.
Con la decisione n. 600/2024 il Tar ligure accoglieva detto ricorso e annullava l’aggiudicazione impugnata, non solo per il fatto che a seguito di un’analisi delle partecipazioni azionarie detenute dalle società coinvolte risultava una condivisione delle quote societarie e dei poteri di rappresentanza, ma anche perché le amministratrici delle 2 società erano unite da stretti vincoli di parentela.
Ad avviso del giudice di primo grado questi elementi deponevano per l’esistenza incontrovertibile di un unico centro decisionale volto a eludere la finalità della suddivisione in lotti prevista dal disciplinare, mediante condotte illecite e anticoncorrenziali.
Il collegamento sostanziale
Per contro, la Sezione V si è espressa in modo opposto e ha capovolto l’esito del giudizio affermando che il collegamento sostanziale tra le imprese deve essere individuato, e non soltanto sospettato, tanto più che nel caso in esame non è emersa l’esistenza di accordi o intese fra le due società, finalizzati a realizzare una politica societaria convergente o a esercitare un’influenza significativa nelle reciproche politiche aziendali.
Di qui l’assunto dei giudici secondo cui «l’ipotesi di collegamento sostanziale deve essere desunta dalla presenza di elementi plurimi, precisi e concordanti, idonei a sorreggere in via inferenziale la valutazione in fatto circa la sussistenza in concreto di un tale collegamento tra imprese partecipanti, distorsivo delle regole di gara».
Giova sottolineare che un siffatto onere della prova in ordine all’esistenza degli elementi di cui sopra grava in via esclusiva a carico della stazione appaltante, mentre il giudice adito non può che limitarsi a ripercorrere il ragionamento seguito dalla Pa per verificarne la ragionevolezza, la logicità e la coerenza.
FONTI Michele Nico “Enti Locali & Edilizia”
