Lo ricorda ancora una volta l’Autorità Anticorruzione nell’aggiornamento delle Faq sulla qualificazione delle stazioni appaltanti
L’Autorità Anticorruzione ha di recente aggiornato le Faq in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti. Tra le diverse risposte (più o meno recenti) merita una particolare attenzione – anche per le problematiche/implicazioni pratico operative poste agli enti -, il riscontro fornito con la Faq M4 in tema di esecuzione delle concessioni.
Riposta aggiornata alle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo 209/2024 in tema di qualificazione per le concessioni.
Il quesito
La domanda, tra le più frequenti, risulta finalizzata al chiarimento se gli enti concedenti non qualificati per l’affidamento di contratti di partenariato pubblico privato e concessioni possano procedere direttamente «a curare la relativa fase di esecuzione».
La risposta è, evidentemente, negativa visto che per le concessioni/partenariato – nonostante l’intervento «semplificativo» del decreto legislativo 209/2024 -, viene richiesto un livello di qualificazione rafforzato almeno per progettare, affidare ed eseguire le concessioni di servizi di importo pari o superiori ai 140 mila euro (sempre con un esperto in tema di gestione dei Pef) e, per la concessione lavori il livello di qualificazione rafforzato si esige nel caso di importi pari o superiori ai 500 mila euro sempre che, anche in questo caso si assicuri la presenza (nell’ente beneficiario richiedente la concessione) «di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi».
Da notare che, con altra Faq n. E12, l’Anac chiarisce che la figura tecnica esperta potrebbe anche essere esterna non necessariamente quindi nell’ambito del proprio organico (ovviamente la condizione però è quella di avere la qualificazione rafforzata)
In relazione al quesito posto pertanto l’Anac spiega che «nel caso di esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara fino a 500 mila euro per lavori e fino a 140 mila euro per servizi e forniture le stazioni appaltanti e le centrali di committenza non qualificate possono procedere a curare la relativa fase di esecuzione».
Le implicazioni pratiche
Dal riscontro quindi emerge che nell’ambito di importi inferiori ai 140 mila euro (concessione di beni/servizi) e per la concessione di lavori di importo inferiore ai 500 mila euro, non si richiede più (come detto per effetto del decreto legislativo 209/2024 e le modifiche apportate agli artt. 3 e 5 dell’allegato II.4) un livello di qualificazione specifico.
Si pone quindi la problematica dell’esecuzione della concessione nel caso in cui si superino gli importi citati e la stessa sia stata delegata ad ente concedente qualificato.
Nel caso di specie, senza qualificazione, l’ente beneficiario non può che affidarsi all’ente delegato qualificato (non potendo direttamente eseguire/curare l’esecuzione della concessione).
Questa sembra essere una differenza importante rispetto alla dinamica di qualificazione delle stazioni appaltanti (e quindi per gli appalti) visto che il comma 6 dell’articolo 62 alla lettera g) – di chiusura dell’articolo -, prevede che «qualora (nda le stazioni appaltanti deleganti l’appalto) non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al Rup della centrale di committenza affidataria.
L’inciso «affidataria» è stato innestato dal decreto legislativo 209/2024 con la modifica apportata dall’art. 25 del correttivo.
La prerogativa (di nominare un supporto al Rup anche per l’esecuzione), prevista espressamente per le stazioni appaltanti non qualificate, deve ritenersi fondata sul fatto che l’incarico in argomento, ma anche l’incarico di direttore dell’esecuzione, si riduce (se non è affidato al personale interno) ad un appalto di servizi (per cui le stazioni appaltanti possono procedere entro, al di sotto, delle soglie comunitarie).
In analogia, pertanto, si potrebbe ritenere che anche gli enti concedenti possano affidare un appalto di servizi – per l’incarico di direttore dell’esecuzione della concessione e/o inserire l’importo relativo nel (semplificando) «quadro economico” della concessione rimettendo la formalizzazione dell’incarico in parola direttamente all’ente concedente qualificato (che in realtà potrebbe scegliere anche un dipendente del proprio organico, con i requisiti richiesti, che beneficerebbe dell’incentivo per funzioni tecniche e non di altri compensi).
In difetto, nel momento della delega della concessione occorre affidare anche i vari adempimenti (e responsabilità) connessi all’esecuzione del contratto/convenzione.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
