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Mera irregolarità la violazione dello stand still senza danni

Tar Veneto: non inficia la legittimità dell’aggiudicazione

 

La mera violazione del termine di stand still (previsto nell’art. 18 del codice) di per sé non è idonea a determinare l’illegittimità dell’aggiudicazione sostanziandosi in una mera irregolarità (salvo che si dimostrino danni ai concorrenti). In questo senso il   Tar Veneto, sez. I. con la sentenza n. 1502/2025.

 

La sentenza
Nell’ambito di un’articolata serie di censure, ritenute in questo giudizio non condivisibili, la ricorrente (non partecipante alla competizione per l’assegnazione del contratto), «lamenta l’omessa comunicazione dell’aggiudicazione e la violazione del termine di stand still».

Il giudice offre un chiaro riscontro, utile anche sotto il profilo pratico. In relazione al rilievo della omessa comunicazione dell’aggiudicazione, il giudice ricorda che eventuali irregolarità commesse circa l’esito della procedura di gara se non sono di tale intensità da arrecare pregiudizio – e lo stesso non viene dimostrato –, non valgono a fondare/legittimare alcuna azione ulteriore. Nel caso di specie, inoltre, la stessa ricorrente, spontaneamente, decideva di non prendere parte alla competizione. Da questo, in modo plastico emergeva che la stessa «non nutriva alcun interesse alla stipulazione del contratto».

 

La mera violazione dello stand still
In termini più o meno analoghi il giudice si esprime sulla lamentata violazione dello stand still ovvero del termine (dilatorio) che necessariamente deve decorrere dall’ultima comunicazione di aggiudicazione al momento della stipula del contratto. Termine posto a tutela dei concorrenti che potenzialmente potrebbero aspirare alla stipula del contratto evitando che possano essere penalizzati da una troppo celere sottoscrizione. Una scadenza oggi ridotta a 32 giorni grazie al decreto legislativo correttivo 209/2024 (con la modifica apportata dall’art. 6).

Da notare che, per effetto del nuovo codice, in sostanza lo stand still trova applicazione soprattutto in relazione al sopra soglia comunitario.

Il giudice spiega che la violazione «del termine dilatorio antecedente alla stipula non è di per sé idonea a determinare l’annullamento degli atti di gara e dell’aggiudicazione». In pratica la mera violazione della previsione senza che si dimostri un danno concreto non consente di giungere a dichiarare illegittimo l’operato della stazione appaltante ma, al più, a dichiarare una mera irregolarità.

Irregolarità che, in ogni caso, lo stesso Rup oggi deve controbilanciare con il principio di risultato e quindi con un approccio di tipo sostanziale e non meramente formale.

Una mera irregolarità, spiega il giudice, che d’altra parte non «consente la dichiarazione di inefficacia del contratto, ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. c), e comma 4, cod. proc. amm.» (Cons. Stato, Sez. V, n. 3754/2025).

In relazione a questi casi, infatti, trova ampia conferma il principio giurisprudenziale, per cui «la mera violazione della clausola di stand still di cui all’art. 18, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, senza che concorrano vizi propri dell’aggiudicazione, non comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o l’inefficacia del contratto, in quanto trattasi di una fase successiva a quella di selezione del migliore contraente, che, per ciò stesso, non potrebbe ripercuotersi negativamente sul provvedimento di aggiudicazione definitiva» (Tar Calabria, Catanzaro, 284/2025).

La precisazione ultima è di tutto rilievo visto che conferma che la violazione, eventuale, del termine dilatorio, non ha incidenza sul procedimento di aggiudicazione (se corretto) diventando, in pratica, ininfluente. In caso di danni dimostrati, chiaramente, la stazione appaltante potrebbe anche essere chiamata a risarcire il danno provocato.

 

 

 

FONTI      Stefano Usai     “Enti Locali & Edilizia”

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