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Rinnovi, requisiti speciali da calibrare sull’importo comprensivo delle opzioni

Le conclusioni di due pareri del Mit e della Provincia di Trento a supporto dell’attività dei Rup

 

Con due recenti pareri dell’ufficio legale di supporto del Mit e del servizio di consulenza della Provincia Autonoma di Trento, vengono forniti alcuni chiarimenti in tema di rinnovo/opzioni di durata del contratto d’appalto che risultano rilevanti sotto il profilo pratico/operativo e quindi di ausilio per i Rup.

 

I tratti generali del rinnovo del contratto
Con il parere meno recente (Provincia Autonoma Trento n. 498/2025) al servizio di consulenza si chiede se in caso di rinnovo del contratto «debitamente prevista nella procedura di aggiudicazione con gara» sia (o meno) è necessario «ripetere le verifiche sull’operatore economico» ed eventualmente con quali strumenti. Nel riscontro, con il parere si premette che secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, «il rinnovo di un contratto d’appalto pubblico presuppone una rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originariamente stipulato all’esito della quale le parti, con specifiche manifestazioni di volontà, danno corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici».

Questa rinegoziazione potrebbe concludersi con una integrale conferma delle precedenti condizioni, «oppure con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali (ex multis, Tar Campania, Napoli, dd. 1.3.2023, n. 1318 e dd. 17.05.2019 n. 2615)».

Quest’ultima sottolineatura, anche se non oggetto del parere, necessità di un chiarimento visto che il rinnovo – debitamente programmato negli atti di «gara» -, normalmente richiede una nuova manifestazione di volontà (non tanto una rinegoziazione perché altrimenti non si configurerebbe il rinnovo) destinata a concludersi, evidentemente, alle stesse condizioni tecnico/economiche del precedente contratto (che si intende «clonare»).

Per intendersi, sotto il profilo pratico, attraverso il rinnovo – salvo una chirurgica programmazione nella lex specialis -, si determina una mera clonazione che non può portare ad ampliare l’oggetto dell’appalto/prestazioni (si violerebbero le regole classiche dell’evidenza pubblica).

Considerato che con il rinnovo, spiega il parere, si giunge ad un nuovo e distinto contratto – tra l’altro, come richiesto dall’ANAC, con un nuovo CIG -, i controlli non debbono riguardare i requisiti speciali tecnico/economici/organizzativi, già richiesti all’atto dell’indizione della prima competizione «in quanto stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni nel corso del tempo e già verificati prima della sottoscrizione del contratto originario» mentre risulta imprescindibile un nuovo controllo sui requisiti generali.

Relativamente a questi requisiti, che, per le specifiche caratteristiche potrebbero invece «essere soggetti a modificazioni nel corso del tempo, si ritiene necessario acquisire una nuova dichiarazione sostitutiva da parte dell’affidatario e, pertanto, procedere ad una nuova verifica mediante l’acquisizione dei relativi certificati».

 

Proroga e verifica dei requisiti
Sullo stesso tema, opzioni di durata, si innesta anche il più recente parere del Mit n. 3633/2025. Nel quesito, si chiede – in caso di esercizio/attivazione delle opzioni (in questo caso una proroga) – quale importo debba essere considerato per stabilire i requisiti speciali (ex art. 100 del codice). Più nel dettaglio si chiede se «per la determinazione dei requisiti speciali di partecipazione debba considerarsi il valore complessivo dell’appalto comprensivo del valore della proroga ovvero si debba tenere conto solo del valore del contratto posto a base d’asta (valore riferito ad una sola annualità)».

L’ufficio di supporto ricorda che, in generale, il costo delle opzioni (rinnovo, proroga e ripetizione) «così come i premi o i pagamenti a favore dei partecipanti, quando previsti» deve essere compreso nell’importo complessivo dell’intervento che è un costo diverso dalla base di affidamento/gara «puro» (senza le opzioni).

L’art. 100 – in tema di requisiti speciali – non fornisce una indicazione univoca sul riferimento da considerare per la calibratura dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale si deve ritenere però che la considerazione riguardi l’importo complessivo dell’intervento (ovvero comprensivo delle opzioni). Calibratura dei requisiti speciali che non può, però, prescindere dalla «dimensione economica e tecnica dell’impegno richiesto all’operatore economico» e del fatto, quindi, che le opzioni anche se «pro futuro» fanno parte della prestazione oggetto di affidamento, se prevista nei documenti di gara.

Pertanto, i requisiti speciali di partecipazione devono avere come riferimento il «valore complessivo dell’appalto, comprensivo dell’opzione di proroga, se tale proroga è esplicitamente prevista nella documentazione di gara. In caso contrario (cioè in assenza di clausola di proroga), il riferimento rimane il valore annuale effettivo».

 

 

 

FONTI    Stefano Usai    “Enti Locali & Edilizia”

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