Palazzo Spada conferma: l’idoneità professionale non è un requisito tecnico, ma un requisito “di accesso” che certifica la validità dell’impresa e la sua collocazione nel settore
Quando un’impresa partecipa a una gara pubblica, deve dimostrare che il proprio oggetto sociale coincide perfettamente con le prestazioni da affidare, oppure è sufficiente che l’attività dichiarata sia solo pertinente, senza perfetta sovrapposizione? E cosa accade se il requisito viene integrato tramite avvalimento: è sufficiente indicare genericamente l’apporto dell’ausiliaria o è necessario dettagliare le risorse messe a disposizione?
Idoneità professionale e certificato camerale: il Consiglio di Stato su requisiti di partecipazione
A questi dubbi ha dato risposta la sentenza del Consiglio di Stato del 19 agosto 2025, n. 7073, nell’ambito di un affidamento, mediante accordi quadro ex art. 59 del Codice dei contratti pubblici, per la gestione di nidi comunali.
La questione nasce dal ricorso dell’operatore economico secondo classificato, che ha impugnato l’aggiudicazione lamentando che una delle mandanti del RTI vincitore non fosse in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 100 d.lgs. n. 36/2023.
Secondo il ricorrente, l’iscrizione camerale della società non menzionava in modo espresso i servizi oggetto dell’appalto. Contestualmente, veniva censurata anche la validità del contratto di avvalimento stipulato per comprovare i requisiti di esperienza, ritenuto troppo vago nell’indicazione delle risorse.
Il Consiglio di Stato ha respinto entrambe le censure, richiamando quanto previsto in materia dal Codice Appalti.
Vediamo in dettaglio la decisione dei giudici d’appello.
Idoneità professionale e art. 100 Codice contratti
Spiega Palazzo Spada che, in tema di idoneità professionale, l’iscrizione camerale non richiede una coincidenza perfetta, ma una pertinenza complessiva.
L’art. 100, comma 3, del Codice parla infatti espressamente di attività “pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto”. Ciò significa che il requisito ha funzione di filtro per garantire che l’impresa operi nel settore economico di riferimento, senza trasformarsi in una barriera formale che riduce ingiustificatamente la concorrenza.
L’idoneità professionale non è un requisito tecnico, ma un requisito “di accesso” che certifica la validità dell’impresa e la sua collocazione nel settore. La verifica della corrispondenza deve essere globale, non atomistica: non si tratta di confrontare parola per parola le diciture camerali, ma di accertare la compatibilità sostanziale tra attività esercitata e prestazioni richieste.
In questo senso, la nuova formulazione dell’art. 100 recepisce un orientamento giurisprudenziale già consolidato, che da tempo esclude la necessità di una perfetta sovrapponibilità tra iscrizione camerale e oggetto dell’appalto, a tutela dei principi di massima partecipazione e concorrenza.
Il contratto di avvalimento
Anche sulla validità del contratto di avvalimento l’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ricordato che l’avvalimento ex art. 104 del d.Lgs. n. 36/2023 è uno strumento funzionale ad ampliare la platea dei concorrenti e che resta valido purché le risorse messe a disposizione siano concretamente identificabili.
Nel caso in esame, il contratto è stato ritenuto pienamente legittimo perché conteneva un’indicazione puntuale delle risorse umane e materiali (coordinatori, educatori, operatori, postazione informatica), oltre a un impegno a non concedere analogo supporto ad altri concorrenti.
Conclusioni
L’appello è stato quindi respinto, confermando la legittimità dei requisiti di partecipazione dell’aggiudicatario.
In concreto, la sentenza offre alcuni spunti interessanti per operatori e stazioni appaltanti:
la verifica sull’idoneità professionale deve essere condotta con un criterio di coerenza complessiva, evitando formalismi che rischiano di escludere operatori pienamente qualificati;
l’idoneità professionale non è un requisito tecnico, ma un requisito “di accesso” che certifica la validità dell’impresa e la sua collocazione nel settore
gli operatori economici possono fare affidamento su iscrizioni camerali non perfettamente coincidenti, purché pertinenti al settore di riferimento.
FONTI “LavoriPubblici.it”
