Il MIT chiarisce che la garanzia va riferita ai singoli contratti attuativi e non all’importo complessivo dell’accordo quadro sottosoglia
Nel caso di accordo quadro di lavori, è necessario prestare una garanzia definitiva anche sull’importo complessivo, oppure è sufficiente la garanzia del 5% sui singoli contratti attuativi? E come si coordinano gli articoli 53 e 117 del Codice dei contratti pubblici nei casi di appalti sotto soglia?
Accordi quadro: il MIT sull’importo della garanzia definitiva
La questione è stata affrontata dal supporto giuridico del MIT con il parere del 3 giugno 2025, n. 3518, in risposta ai dubbi di una Stazione appaltante sull’applicazione della garanzia definitiva per un accordo quadro di lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 (attualmente pari a 5.538.000 euro).
La domanda posta dalla SA è se, per effetto del combinato disposto degli artt. 53, comma 4, e 117, comma 1, sia possibile prevedere nei documenti di gara esclusivamente la garanzia definitiva pari al 5% dell’importo dei singoli contratti attuativi, senza richiederla sull’importo dell’accordo quadro complessivo.
La risposta del MIT è stata chiara e basata proprio sulle norme richiamate dall’Amministrazione per dirimere la questione.
Garanzia definitiva: il quadro normativo
Due sono le disposizioni del d.Lgs. n. 36/2023 citate all’interno del parere e che vale la pena richiamare per comprendere la risposta del Ministero:
- art. 53, comma 4, che attribuisce alla stazione appaltante la facoltà, in casi debitamente motivati, di non richiedere la garanzia definitiva per i contratti sottosoglia o per i contratti a valere su un accordo quadro. Se richiesta, essa è pari al 5% dell’importo contrattuale;
- art. 117, comma 1 che stabilisce che la garanzia definitiva è costituita nella misura del 5% dell’importo contrattuale, riducibile in presenza di certificazioni di qualità.
Dal combinato disposto emerge che il riferimento all’“importo contrattuale” va riferito non al valore dell’accordo quadro, ma a quello dei singoli contratti attuativi, che rappresentano le obbligazioni effettivamente eseguibili.
Il parere del MIT
Si tratta di un orientamento confermato dal supporto giurudico: la garanzia definitiva è riferita ai singoli contratti attuativi e non all’accordo quadro complessivo.
Quest’ultimo, infatti, ha natura programmatoria e non genera obbligazioni esecutive dirette; di conseguenza, la richiesta di una garanzia sull’intero valore rischierebbe di introdurre un onere sproporzionato per gli operatori economici, senza un effettivo collegamento al rischio da presidiare.
In questo senso, l’art. 53, comma 4, amplia la discrezionalità delle stazioni appaltanti, consentendo – con adeguata motivazione – di limitare la garanzia ai soli atti attuativi, calibrando le richieste in funzione delle concrete esigenze di tutela.
Operativamente, ciò significa che:
- la misura della garanzia resta quella ordinaria del 5% dell’importo contrattuale (con riduzioni ammesse in presenza delle certificazioni previste dal Codice);
- le stazioni appaltanti, specie nei casi sottosoglia, possono calibrare le richieste in funzione delle concrete esigenze di tutela;
- l’eventuale scelta di non richiedere la garanzia deve essere sempre sorretta da una motivazione adeguata, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
FONTI “LavoriPubblici.it”
