In arrivo in Gazzetta il regolamento Mase-Mit che sostituisce il testo del 2017 e introduce, tra le altre cose, tempi ridotti per le opere Pnrr, semplificazioni sui micro-cantieri, semplificazioni documentali e facilitazioni per individuare i siti di stoccaggio intermedio
Riutilizzo dei sedimenti dragati come sottoprodotti in opere dell’entroterra, come rilevati e sottofondi stradali. Tempi ridotti per le opere del Pnrr. Semplificazioni per i micro-cantieri. Introdotta una nuova procedura per la valutazione del rispetto dei requisiti di qualità ambientale quando nelle operazioni di scavo vengono utilizzati additivi. E poi semplificazioni documentali, facilitazioni per individuare i luoghi dove sistemare i deposti intermedi di terre e rocce da scavo e raccordo con la normativa sulla valutazione di impatto ambientale (Via).
Sono alcune delle principali innovazioni contenute nel nuovo regolamento sulla gestione delle terre e rocce da scavo che, conclusa la procedura di informazione in Commissione europea, inizia il percorso verso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il nuovo decreto – previsto dalla legge 41 del 2023 per assicurare il rispetto dei tempi per le opere del Pnrr – sostituirà il Dpr 120 del 2017. Come il precedente, anche il nuovo regolamento va a definire il perimetro entro cui le terre e le rocce da scavo possono essere riutilizzate come sottoprodotti, garantendo al contempo i livelli di tutela dell’ambiente e della salute ritenuti adeguati. Ridurre gli oneri amministrativi, i tempi dei procedimenti, l’utilizzo di materiale da cava, nonché i costi connessi all’approvvigionamento di materia prima è l’obiettivo della revisione del Dpr 120, predisposto – anche grazie a una consultazione pubblica – dal gruppo di lavoro tecnico costituito, oltre che dal ministero dell’Ambiente, anche dal ministero delle Infrastrutture, dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici, da Ispra e da Iss.
Riutilizzo più ampio dei sedimenti
Il regolamento punta ad agevolare la gestione come sottoprodotto dei sedimenti per il loro utilizzo nell’entroterra. L’obiettivo è ampliarne i possibili usi per riutilizzare quelli derivanti dalle opere del Pnrr o da altre infrastrutture come le grandi dighe di competenza statale. Dalla relazione tecnica che accompagna la bozza di Dpr si evince che sono 349 le dighe per le quali sono stati trasmessi progetti di gestione al Mit, da cui deriverebbero 400 milioni di mc di sedimenti. Secondo i dati Ispra relativi al 2023, è stata misurata una produzione complessiva dei materiali di dragaggio che si attesterebbe intorno a circa 94mila tonnellate. La gestione di questo quantitativo enorme di materiale è un problema cui dare risposta. Con questo obiettivo, il decreto definisce procedure, requisiti ambientali e specifiche tecniche da applicare ai sedimenti dragati ai fini del loro utilizzo nell’entroterra come sottoprodotto (ad esempio come sottofondo stradale o per la formazione dei rilevati).
Lo fa innanzitutto ampliando la definizione di terre e rocce da scavo facendovi rientrare anche i sedimenti che all’articolo 2 hanno anche una loro specifica definizione. Dunque, il nuovo regolamento amplia le possibilità di riutilizzo dei sedimenti come sottoprodotti se utilizzati sulla terraferma (quelli destinati alla reimmersione in mare o in ambiti contigui come le spiagge, le lagune, gli stagni salmastri, le vasche di colmata, etc., restano soggetti alla disciplina vigente, ossia all’art. 109 del Dlgs 152 del 2006). «Inoltre, il decreto chiarisce che sono esclusi dal proprio ambito di applicazione gli spostamenti di sedimenti all’interno degli invasi artificiali e dagli invasi artificiali nei corpi idrici a valle, comprese le operazioni di spurgo e fluitazione tramite gli organi di scarico, derivazione o by-pass delle dighe, in quanto già disciplinati dall’articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalla relativa regolamentazione attuativa», viene spiegato ancora nella relazione tecnica.
Per il riutilizzo dei sedimenti marini nell’entroterra, il decreto introduce una procedura ad hoc che consiste nell’acquisizione del parere dell’Agenzia ambientale territorialmente competente da allegare al piano di utilizzo o alla dichiarazione di utilizzo. L’Agenzia, con l’aiuto dell’Ispra, verifica anche la concentrazione di cloruri per dare l’ok sulla destinazione finale dei sedimenti. Inoltre, sono state inserite precise indicazioni per la caratterizzazione ambientale e procedure di campionamento da seguire e illustrare nella documentazione progettuale.
Procedura ad hoc per scavi che utilizzano additivi
Un’altra innovazione riguarda la procedura per la valutazione del rispetto dei requisiti di qualità ambientale quando nelle operazioni di scavo vengono utilizzati additivi. Ne è un esempio lo scavo delle gallerie con sistema meccanizzato tramite frese (Tunnel boring machine) che richiede l’utilizzo di prodotti chimici. L’attuale normativa consente di riutilizzare le rocce e terre da scavo come sottoprodotti se le concentrazioni di contaminanti – inclusi gli additivi usati per lo scavo – sono inferiori a dei valori soglia contenuti in specifiche tabelle del testo unico Ambiente, differenziati in base alle destinazioni d’uso. Se poi l’additivo impiegato ha sostanze non comprese tra i contaminanti delle tabelle, allora entrano in campo l’Iss e l’Ispra per valutare il rispetto dei requisiti di qualità ambientale applicando il regolamento (Ce) 1272/2008 sulla classificazione etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, che offre criteri per valutare il pericolo per l’ambiente acquatico e per l’ozono. Regolamento che, però, non dà parametri di riferimento per stimare il pericolo per il suolo.
Così, il nuovo decreto prova a superare questa ed altre criticità relative alle terre e rocce provenienti da scavi che utilizzano additivi. Per questo elabora una nuova procedura in più fasi: una prima indagine sulle schede di sicurezza degli additivi e nella banca dati Echa per avere una stima delle concentrazioni delle sostanze componenti nei terreni additivati; una caratterizzazione ecotossicologica del prodotto commerciale usato; una caratterizzazione ecotossicologica dei campioni rappresentativi delle aree interessate dallo scavo meccanizzato tramite l’esecuzione di prove con organismi acquatici e terrestri. Si tratta, dunque, di eseguire una caratterizzazione dei prodotti sulla base di prove di laboratorio che la relazione definisce «standardizzate e di facile esecuzione». Il nuovo testo introduce anche una procedura semplificata per verificare la compatibilità ambientale degli additivi quando, in fase di cantiere, l’esecutore abbia la necessità di utilizzare un additivo diverso rispetto a quello previsto e sottoposto a valutazione in fase progettuale.
Accorciate le tempistiche per le opere del Pnrr
Per i progetti delle opere del Pnrr sono state ridotte drasticamente le tempistiche relative alla gestione delle terre e rocce da scavo. Più nel dettaglio, sono dimezzati i tempi di consegna degli elaborati progettuali del piano di utilizzo, ridotti da 90 a 45 giorni prima dell’inizio dei lavori. Inoltre, per la verifica d’ufficio della completezza della documentazione progettuale trasmessa, l’autorità competente ha a disposizione non più 30 ma 15 giorni. Dimezzati anche i tempi di decorrenza per l’inizio dei lavori che passano da 90 a 45 giorni. Infine, è stato ridotto da 60 a 40 giorni il tempo a disposizione dell’agenzia ambientale per effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti per la gestione come sottoprodotto.
Semplificazioni per micro-cantieri e cantieri puntuali
Il nuovo regolamento introduce uno specifico meccanismo procedurale per i cantieri di micro-dimensioni, basato sull’autocertificazione delle condizioni per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo. Per questo viene elaborata la nozione di «cantiere di micro-dimensioni», ossia quelli in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 600 mc. Per essi la caratterizzazione ambientale è semplificata: il numero di punti di campionamento viene ridotto ed è in funzione dell’estensione della superficie di scavo e delle volumetrie prodotte. Ad esempio, per aree di scavo entro i mille mq e volumi prodotti inferiori a 3mila mc il numero di campionamenti può anche essere pari a uno. Inoltre, è stato fissato a sette giorni, computati dall’inizio dell’attività, il termine per la trasmissione della dichiarazione di utilizzo con la quale il produttore attesta i requisiti di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo.
Oltre alla definizione di micro-cantiere, il nuovo regolamento conia anche quella di «cantiere puntuale» in cui la produzione di terre e rocce da scavo – riutilizzate direttamente in sito – non supera i 20 mc. Per tali cantieri le terre prodotte possono essere riutilizzate nel sito di produzione senza procedere alla preventiva caratterizzazione. Si tratta di una facilitazione pensata, ad esempio, per i cantieri di interventi di manutenzione di reti e servizi. Cantieri che hanno una durata di poche ore o di pochi giorni quindi non compatibile con le verifiche di non contaminazione per il riutilizzo in sito. Per essi la sussistenza dei requisiti che consentono di classificare il cantiere come «puntuale» deve essere riscontrabile dalla documentazione di esecuzione dei lavori. Non possono rientrare nel novero dei cantieri puntuali – e quindi non beneficiano della semplificazione – i siti oggetto di bonifica e gli scavi realizzati per rimuovere eventuali sorgenti di contaminazione.
Disciplina più snella per il deposito intermedio di Trs qualificate come sottoprodotto
Importanti semplificazioni sono previste anche per i depositi intermedi, ossia i luoghi in cui le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale. Il nuovo regolamento semplifica l’individuazione di tali depositi. Più nel dettaglio, si tenta di superare l’attuale difficoltà di reperire un sito per il deposito rispondente all’attuale normativa. Per le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti rispetta le concentrazioni soglia di contaminazione stabiliti dal Dlgs 152 del 2006 per i siti da bonificare, l’attuale normativa impone che il sito di deposito rientri nella stessa classe urbanistica del sito di produzione. Una prescrizione, questa, che comporta difficoltà in quanto non sempre è possibile trovare dei siti idonei negli spazi limitrofi ai siti di produzione o di utilizzo. Ecco allora che il decreto consente di realizzare il deposito intermedio anche in siti con destinazione d’uso urbanistica verde, residenziale, agricola, «a condizione che vengano assicurati presidi idonei a evitare criticità ambientali alle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, garantendo la separazione fisica tra i materiali depositati e le matrici sottostanti, nonché a condizione che venga adottata ogni misura necessaria a riservare l’accesso alle aree di deposito ai soli addetti ai lavori». Un’altra importante novità, rispetto all’attuale normativa, consiste nel cancellare dall’elenco delle modifiche sostanziali il deposito delle terre e rocce da scavo in un sito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo. La conseguenza dell’espunzione è che «non è più necessaria la modifica della documentazione progettuale presentata all’avvio del relativo iter amministrativo, essendo a tal fine richiesta la sola comunicazione, da parte del proponente alle autorità competenti, entro trenta giorni dall’inizio del conferimento al deposito intermedio», viene spiegato nella relazione tecnica.
Nella normale pratica industriale anche la stabilizzazione a calce o cemento
Il regolamento amplia il numero di operazioni rientranti nella cosiddetta «normale pratica industriale». Va detto che la normativa consente di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti se sono utilizzate direttamente oppure se non sottoposte a trattamenti diversi dalla «normale pratica industriale». Significa che per essere utilizzate come sottoprodotto, le terre e rocce da scavo possono essere sottoposte esclusivamente a trattamenti finalizzati a migliorare le caratteristiche merceologiche e a renderle più performanti dal punto di vista tecnico. L’allegato tre dello schema di decreto elenca le operazioni che rientrano nella «normale pratica industriale» e vi aggiunge una voce nuova: la stabilizzazione a calce o cemento utilizzata per migliorare le caratteristiche del sottoprodotto, senza modificare i requisiti ambientali e sanitari del materiale. Si tratta di un chiarimento inserito nel nuovo testo per includere con certezza la stabilizzazione a calce – molto utilizzata per il miglioramento delle caratteristiche geotecniche – tra le operazioni rientranti nel novero della «normale pratica industriale».
Raccordo con la procedura di Via, nasce il piano di gestione delle terre e rocce da scavo
Il nuovo regolamento punta anche ad ovviare a delle criticità – evidenziate da uno studio dell’Ispra – che derivano dal mancato coordinamento tra le previsioni del Dpr 120 del 2017 e le norme sulla valutazione di impatto ambientale. Attualmente, infatti, le due normative si scontrano sia sul livello di definizione degli elaborati richiesti sia sui tempi di istruttoria. Più nel dettaglio, le informazioni per redigere gli elaborati progettuali richiesti attualmente dal regolamento sulle rocce e terre da scavo devono avere un grado di dettaglio che non corrisponde a quello della progettazione di fattibilità sufficiente all’avvio delle procedure di Via. «Questo spesso determina – viene spiegato nella relazione tecnica – informazioni carenti soprattutto sotto il profilo della mancata caratterizzazione di tutte le aree di cantiere che producono terre e rocce da scavo, del non idoneo numero di punti di prelievo, della mancata individuazione da parte dei proponenti dei siti certi di destinazione finale, del corretto bilancio delle terre e rocce da scavo prodotte e da utilizzare nella stessa opera o in impianti produttivi in sostituzione dei materiali di cava». Inoltre, sul fronte della tempistica dei procedimenti, la Via quasi sempre registra una durata superiore ai 90 giorni previsti dall’attuale regolamento del 2017 per dare avvio alla gestione delle terre e rocce da scavo conformemente al piano di utilizzo. Per ovviare a tali problematiche, il nuovo regolamento introduce il piano di gestione delle terre e rocce da scavo, un documento preliminare al piano di utilizzo redatto in funzione del livello di progettazione e da presentarsi assieme allo Studio di impatto ambientale. Ad esso si conformerà poi il piano di utilizzo che va trasmesso all’autorità competente dopo l’adozione del provvedimento di compatibilità ambientale e prima dell’avvio dei lavori.
Dichiarazione di consegna all’utilizzo
Alcune novità riguardano anche la dichiarazione di avvenuto utilizzo con la quale l’esecutore o il produttore attesta l’avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di utilizzo. Il nuovo regolamento cerca di correggere una stortura presente nell’attuale Dpr che si palesa quando l’utilizzatore è diverso dal produttore o dall’esecutore, con la conseguenza che questi ultimi sono tenuti ad attestare fatti che non rientrano nella loro sfera di competenza. Per ovviare a tale incongruenza il nuovo testo introduce sia la figura dell’utilizzatore cui affida precisi oneri sia la dichiarazione di consegna all’utilizzo. Dunque, chi ha redatto il piano di utilizzo o la dichiarazione di utilizzo attesta, con la dichiarazione di consegna all’utilizzo, l’avvenuta consegna delle terre e rocce da scavo all’utilizzatore individuato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo. Inoltre, sarà colui che utilizza le terre e rocce da scavo come sottoprodotto a redigere la dichiarazione di avvenuto utilizzo la quale, nel caso in cui l’utilizzatore sia anche il soggetto che ha elaborato piano di utilizzo o la dichiarazione di utilizzo, contiene anche l’attestazione di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Nuovi termini per la dichiarazione di avvenuto utilizzo
Il nuovo testo prevede che la dichiarazione di consegna all’utilizzo e la dichiarazione di avvenuto utilizzo siano rese alle autorità competenti non più entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo, bensì entro i 30 giorni successivi al termine di validità degli stessi. Inoltre, con le nuove regole, in caso di omessa dichiarazione l’autorità competente concede un termine non inferiore a 30 giorni entro cui adempiere agli obblighi previsti dalla norma. L’omessa dichiarazione, entro il termine assegnato, comporta la decadenza, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto, con conseguente obbligo di gestirle come rifiuti. Dunque, rispetto all’attuale normativa viene introdotta una semplificazione che si concretizza in una diffida con la concessione di minimo 30 giorni per mettersi in regola prima della decadenza della qualifica di sottoprodotti.
Cantieri diffusi
Lo schema di decreto introduce una semplificazione della modulistica per i cantieri diffusi, ossia per quei cantieri che riguardano un’unica opera insistente su più siti collegati dalla viabilità pubblica aperta al traffico. Quando il trasporto delle terre e rocce da scavo è effettuato più volte dal medesimo sito di produzione con lo stesso mezzo e verso lo stesso sito di destinazione è possibile aggiornare il modulo di trasporto in cui è stata prevista un’apposita sezione.
FONTI Mariagrazia Barletta “Enti Locali & Edilizia”
