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Debiti fiscali, la rateizzazione non basta a evitare l’esclusione dagli appalti

Per il Tar Puglia non è possibile applicare una disciplina di favore quando sia stata presentata richiesta di spalmare il debito

 

La rateizzazione del debito fiscale non basta a evitare l’esclusione da una gara di appalto per violazioni accertate in modo definitivo. La conclusione, estremamente penalizzante per le imprese, è contenuta nella   sentenza n.1094/2025 del Tar Puglia, appena pubblicata. Al centro della controversia c’è un provvedimento di esclusione da una gara, emanato da una stazione appaltante che ha verificato, a carico dell’impresa ricorrente, «la sussistenza di violazioni fiscali definitivamente accertate per un importo di 17.762,29 euro, somma quindi superiore alla soglia di gravità» fissata dalla legge.

A questo proposito bisogna ricordare che l’articolo 94, comma 6 del Dlgs n. 36 del 2023, il Codice appalti, prevede l’esclusione automatica dell’operatore economico che «ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali», precisando che «costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’allegato II.10». Nell’allegato queste violazioni sono individuate come quelle contenute «in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione» per un importo superiore a 5mila euro. Nel Codice l’articolo 95 comma 2 prevede anche ipotesi di esclusione non automatica, a discrezione della stazione appaltante, con soglie di gravità più elevate, solo per violazioni fiscali «non definitivamente accertate». In questo caso la soglia di gravità minima è fissata in 35mila euro.

Il ricorrente contestava di avere presentato un’istanza di rateizzazione per il debito. Per questo motivo «ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, poiché la Pa avrebbe dovuto verificare che la violazione non potesse dirsi “grave”, in considerazione dell’istanza di rateizzazione, con conseguente applicazione delle più elevate soglie di esclusione non automatica». In altre parole, per effetto della rateizzazione l’impresa sarebbe dovuta rientrare nella situazione delle soglie più elevate e, quindi, non essere esclusa dall’appalto.

Il Tar Puglia si schiera in maniera netta contro questa impostazione. E spiega che «la presentazione di un’istanza di rateizzazione non incide sulla natura del debito, che va qualificato come definitivamente accertato o meno a prescindere da tale richiesta». Secondo i giudici, l’istanza di rateizzazione non ha «effetto sospensivo del termine per impugnare la cartella di pagamento». Il decorso di questo termine, allora, ne comporta comunque l’inoppugnabilità, «con conseguente definitività – spiega il Tar Puglia nella sua decisione – della relativa pretesa tributaria». Sul punto si è pronunciato anche il Consiglio di Stato (sentenza n. 7378/2024). In questo caso, allora, «essendo pacifica la definitività dell’accertamento e il superamento della soglia di 5mila euro, l’esclusione dalla gara si configura come un atto vincolato e doveroso per la stazione appaltante».

 

 

 

FONTI       Giuseppe Latour        “Enti Locali & Edilizia”

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