Tar Calabria: basta che la proposta contenga il prezzo offerto e si possa risalire alla percentuale con una semplice operazione matematica
La mancata indicazione del ribasso in offerta può determinare l’esclusione dell’operatore economico? Ebbene, questa volta, la risposta è negativa: se l’offerta economica contiene l’indicazione del prezzo offerto e consente di risalire alla percentuale di ribasso proposta sulla scorta di una mera operazione matematica, non è possibile apprezzare alcuna carenza di carattere sostanziale tale da inficiare la regolarità dell’offerta. Si esclude perciò il «rilievo invalidante» di carenze o errori contenuti nell’offerta quando essi siano agevolmente riconoscibili e autonomamente emendabili, senza necessità di far ricorso ad elementi esterni all’offerta stessa. Questo è enunciato dal giudice nella sentenza del Tar Campania, Napoli, sez. II, n. 6406/2025, esprimendosi così in senso opposto rispetto alla sentenza del Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, n. 455/2025 il cui articolo è stato pubblicato in questo giornale lo scorso 4 luglio, pronuncia che non riteneva ammissibile neppure il ricorso a forme di soccorso istruttorio.
Il fatto
È stata indetta una procedura di gara per l’affidamento della gestione del servizio di asilo nido per due anni scolastici, all’esito della quale un concorrente, con un unico motivo di gravame, ricorre al Tar competente eccependo la mancata esclusione dell’aggiudicatario il quale aveva violato la lex specialis, in quanto la sua offerta economica avrebbe contenuto solo l’indicazione del prezzo finale dell’aggiudicazione e non anche della percentuale di ribasso proposta.
La decisione
Secondo i giudici calabresi la censura non può essere condivisa e il ricorso è infondato. L’offerta economica presentata dall’aggiudicataria contiene l’indicazione del prezzo offerto e ciò consente di risalire alla percentuale di ribasso proposta sulla scorta di una mera operazione matematica «sicché non è possibile apprezzare alcuna carenza di carattere sostanziale, tale da inficiare la regolarità dell’offerta». La giurisprudenza più aggiornata, tenendo conto anche dei principi ispiratori del codice dei contratti, esclude il «rilievo invalidante» di carenze o errori contenuti nell’offerta quando essi siano «agevolmente riconoscibili e autonomamente emendabili, senza necessità di far ricorso ad elementi esterni all’offerta stessa». Vi è, pertanto, in capo alla stazione appaltante l’onere di ricercare l’effettiva volontà del concorrente in presenza di un errore materiale nella formulazione dell’offerta. In presenza del quale, quindi, l’amministrazione ha l’onere di ricercare l’effettiva volontà del concorrente «come nel caso in cui, mediante il ricorso ad una mera operazione matematica, effettuata sulla base degli altri elementi contenuti nell’offerta economica, si possa procedere alla correzione dell’errore materiale stesso; ciò tanto più quando la correzione dell’errore materiale, rilevabile immediatamente senza necessità di particolari verifiche o interpretazioni del relativo dato, non sia in grado di comportare alcuna modifica dell’offerta globalmente intesa. Deriva da quanto rilevato che non è ragionevolmente ravvisabile alcuna incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta economica, assoggettabile ad una mera operazione di rettifica del dato numerico non corretto».
Nel caso in esame, la puntuale indicazione del prezzo offerto esclude l’esistenza di un dubbio effettivo sulla volontà negoziale espressa dall’aggiudicatario nella sua offerta e che, anzi, è ricostruibile con certezza anche senza l’indicazione della percentuale di ribasso. Pertanto il ricorso viene respinto.
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”
