La puntualizzazione dell’Anac in risposta al quesito di una stazione appaltante
Il meccanismo previsto nell’art. 60 del codice («revisione prezzi» non determina un automatico adeguamento dei prezzi consacrati con l’aggiudicazione se la circostanza che determina l’aumento non può essere definita come imprevedibile. In questo senso l’Anac con la deliberazione n. 347/2025.
La vicenda
Nel parere, l’Anac affronta la questione della legittimità della richiesta dell’appaltatore, in relazione ad un appalto raccolta e smaltimento rifiuti, di vedersi riconosciuto il maggior costo relativo al personale utilizzato dal momento dell’aggiudicazione. A tal riguardo chiedeva, e diffidava, la stazione appaltante a procedere con la revisione dei prezzi. L’Autorità non ritiene corretta la richiesta evidenziando che l’articolo 60 non sostanzia una dinamica di revisione dei prezzi automatica che prescindere dagli accadimenti correlati.
A tal riguardo, nel parere si rammenta anche l’indicazione fornita dagli stessi estensori nella relazione tecnica che accompagna il codice.
Nel caso di specie, infatti, si rimarca che l’esigenza della «variazioni dei prezzi che renderanno in concreto attivabile il meccanismo della revisione» sia stata determinata «particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta».
Inoltre, e ciò emerge dalla stessa previsione, il Rup deve concentrare la propria attenzione (e l’aspetto istruttorio) sia «sul profilo temporale della valutazione dell’imprevedibilità («imprevedibili al momento della formulazione dell’offerta») sia sul dato quantitativo di essa (variazioni imprevedibili nel quantum)» con riferimento agli indici sintetici delle variazioni dei prezzi relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture approvati dall’ISTAT con proprio provvedimento entro il 30 settembre di ciascun anno, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Nel caso di specie la richiesta di revisione/adeguamento riguardava il costo del personale aumento che, in realtà, era già prevedibile all’atto dell’aggiudicazione.
L’orientamento giurisprudenziale
Per confermare quindi che l’operatore economico non può pretendere una revisione di costi assolutamente prevedibili al momento della gara, l’Anac richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude meccanismi automatici di adeguamento dei prezzi. Nel dettaglio, si rammenta che anche l’attuale «meccanismo della revisione prezzi non può essere invocato per far fronte agli aumenti retributivi futuri dei lavoratori che fossero già prevedibili al momento dell’indizione della gara (Cons. Stato, Sez. V, 25 luglio 2025, n. 6638 e giurisprudenza ivi richiamata)».
L’aumento del costo del personale utilizzato nell’esecuzione dell’appalto – spesso eccepito dall’operatore anche come causa di onerosa eccessività sopravvenuta -, «derivante dal periodico rinnovo dei contratti collettivi di lavoro non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile ma una normale evenienza di cui l’imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell’offerta presentata in gara».
La responsabilizzazione degli appaltatori
Secondo l’Anac, il codice ha l’obiettivo di responsabilizzare maggiormente gli operatori richiamando una precisa attenzione e consapevolezza nel momento della formulazione dell’offerta. Detta valorizzazione si rinviene nei disposti normativi di cui all’articolo 41 comma 13 (sul costo medio determinato annualmente dalle tabelle ministeriali), l’art. 108 comma 9 che impone l’obbligo, a pena di esclusione, di scorporare il costo della manodopera focalizzando, quindi, la richiesta di una specifica attenzione (dell’operatore e della stessa stazione appaltante).
La giurisprudenza amministrativa, quindi, esclude «la possibilità di far fronte, attraverso il meccanismo revisionale, agli aumenti retributivi che fossero già noti al momento del bando» visto che ciò avrebbe un effetto contrario all’interesse pubblico e della stessa par condicio tra operatori.
La principale conseguenza, ad esempio, è la violazione della stessa ratio dell’istituto della revisione prezzi che è finalizzata ad evitare che «che il corrispettivo subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere l’equilibrio finanziario sulla cui base è avvenuta la stipula, e allo stesso tempo tutelare l’interesse dell’impresa a non subire alterazioni dell’equilibrio contrattuale per l’incremento dei costi sopravvenuti durante l’arco del rapporto».
In pratica, l’articolo 60 e quindi la revisione prezzi deve essere considerata come una possibilità potenziale che esige il verificarsi di rigorose condizioni «non comportando quindi un diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale e demandando all’amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori normativamente imposti (Cons. Stato, n. 6638/2025 cit.)».
La rinegoziazione
Evidenziata, quindi, l’impossibilità del ricorso alla revisione, il parere si sofferma sulla rinegoziazione delle condizioni contrattuali (consacrate nell’aggiudicazione). Anche in questo caso, l’approccio del Rup deve essere attento e rigoroso visto che la rinegoziazione è consentita solo quando risulti ragionevole e plausibile.
Nell’istruttoria (eventuale) che può portare alla rinegoziazione delle condizioni di aggiudicazione, occorre considerare:
a) il tempo intercorso tra la formulazione/presentazione dell’offerta e l’avvio delle prestazioni contrattuali, circostanza da considerare caso per caso in relazione al contesto economico;
b) la necessità per il Rup della stazione appaltante di assicurarsi di giungere alla stipula di un contratto in condizioni di equilibrio, «valutando ogni sopravvenienza segnalata dagli operatori economici partecipanti alla gara che, alla luce del quadro normativo vigente e del contesto socio economico, appaia in grado di alterare tali condizioni, adottando le misure necessarie a ristabilire l’originario equilibrio contrattuale»;
c) valutare le circostanze sopravvenute, inoltre, il Rup deve verificare che si tratti effettivamente di circostanze sopravvenute, e «di sopravvenienze imprevedibili, estranee anche al normale ciclo economico, in grado di generare condizioni di shock eccezionale»;
In ogni caso, sottolinea l’Anac, deve ritenersi «preclusa la negoziazione di modifiche che non mirino al recupero dell’equilibrio iniziale del contratto che la gara stessa perseguiva ma che si presentino in grado di estendere in modo considerevole l’oggetto dell’appalto ad elementi non previsti, alterare l’equilibrio economico contrattuale originario in favore dell’aggiudicatario» (cfr. Tar Sardegna, 16 novembre 2022, n. 770, e delibera Anac n. 335 del 12 luglio 2023-AG1/2023).
Nel caso di specie, gli incrementi del costo del lavoro erano conoscibili all’atto dell’appalto (risultavano già pubblicate le tabelle ministeriali) pertanto l’aumento non può essere considerato imprevedibile e sopravvenuto tale da giustificare una rinegoziazione prima della stipula del contratto con l’impossibilità di utilizzare il meccanismo revisionale.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
