Gli ingegneri segnalano l’ok del Consiglio di Stato alla non comprimibilità dei compensi professionali, se indicata espressamente dalla Pa
«Il Consiglio di Stato afferma che nulla vieta alla stazione appaltante di introdurre nei documenti di gara clausole finalizzate a garantire il principio dell’equo compenso professionale; ad esempio, prevedendo la non ribassabilità (in tutto o in parte) del corrispettivo posto a base d’asta. Questa facoltà – esercitabile in via discrezionale dalla P.A. entro i margini consentiti – è anzi pienamente coerente con il quadro normativo vigente». Lo segnalano gli ingegneri nella recente circolare n.332/2025 del 16 settembre che approfondisce una pronuncia di Palazzo Spada che, pur non essendo centrata sull’equo compenso, secondo il Cni ne conferma la ratio e ne indica i profili di applicabilità al campo degli appalti pubblici ai fini della tutela dei margini da assicurare al lavoro dei professionisti.
La controversia affrontata dalla sentenza n.5741/2025 del Consiglio di Stato (di cui questo giornale ha già dato notizia per diversi profili di novità) «è sorta a seguito dell’esclusione di un operatore economico che, – in sede di offerta economica e successiva verifica di anomalia – aveva praticato un ribasso del 100% sulle spese ed oneri accessori ribassabili, riuscendo così di fatto ad erodere indirettamente anche la quota di compenso professionale teoricamente intangibile. Il Tar competente aveva inizialmente annullato l’esclusione disposta dalla stazione appaltante, ritenendo non provato che il ribasso sulle spese incidesse sull’equo compenso, ma tale decisione era stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato. Nel giudizio di appello il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso, ha riformato la pronuncia di primo grado e annullato gli atti impugnati, con ciò riconoscendo la legittimità dell’azione della Stazione Appaltante volta a tutelare l’equo compenso nel caso di specie».
La sentenza – premettono gli ingegneri – conferma la non applicabilità della legge n.49/2023 sull’equo compenso alle procedure di affidamento dei contratti pubblici (in quanto disciplina speciale e autosufficiente in materia di determinazione dei compensi professionali negli appalti). Ne discende che «le regole della legge n.49/2023 non possono essere automaticamente invocate per modificare o integrare le disposizioni di gara». Nel caso specifico il Consiglio di Stato non sbarrato la strada «all’esclusione di un concorrente di una gara pubblica direttamente in applicazione della legge n.49/2023, se la lex specialis (il bando di gara) non prevede espressamente tale causa di esclusione».
Tuttavia – e qui il Cni sottolinea la «portata innovativa e chiarificatrice della sentenza» – Palazzo Spada afferma che «che nulla vieta alla stazione appaltante di introdurre nei documenti di gara clausole finalizzate a garantire il principio dell’equo compenso professionale; ad esempio, prevedendo la non ribassabilità (in tutto o in parte) del corrispettivo posto a base d’asta». Si aggiunge che «questa facoltà – esercitabile in via discrezionale dalla P.A. entro i margini consentiti – è anzi pienamente coerente con il quadro normativo vigente».
FONTI M.Fr. “Enti Locali & Edilizia”
