Nell’aggiornamento del modello per le gare di servizi e forniture si apre a un ruolo nelle esclusioni anche per i collaboratori del Rup, in contrasto con gli orientamenti della giurisprudenza
Con il bando tipo n. 1/2023 aggiornato alle modifiche del decreto legislativo 209/2024, l’Anac ricalibra il procedimento di verifica della potenziale anomalia con un importante coinvolgimento del responsabile di fase (di affidamento) che, «prima facie», sembra non tener conto del ruolo (e della configurazione giuridica) di questa figura anche come chiarito nel parere n. 1463/2024 della commissione del Consiglio di Stato, espresso sullo schema del decreto correttivo citato.
Il pregresso bando tipo e il nuovo schema
Il pregresso bando tipo disciplinava (come nell’attuale) il sub-procedimento di verifica dell’anomalia nel paragrafo-sezione 23 in cui si leggeva (e si legge) che:
- la stazione appaltante deve indicare gli elementi/parametri specifici in base ai quali l’offerta potrebbe essere ritenuta potenzialmente anomala (come del resto prescrive l’articolo 110 del codice);
- rimane ferma la facoltà «di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa»;
- nel caso in cui la prima migliore offerta appaia normalmente bassa il Rup, ma anche il responsabile di fase, può avvalersi di vari collaboratori in particolare della commissione e della struttura di supporto già indicati nel pregresso bando per valutarne congruità/sostenibilità etc. La novità, pertanto, è una sorta di equiordinazione tra Rup e responsabile di fase che il parere sopra citato tende ad escludere (visto che solo il Rup ha poteri decisori e non può delegarli).
Nel caso in cui l’offerta risulti anomala si deve attivare l’obbligatorio contraddittorio con richiesta di spiegazioni (che possono essere anticipate già in fase di presentazione della domanda). Il termine, come già nel pregresso bando, non può essere superiore ai 15 giorni.
Anche con il nuovo schema di disciplinare si ipotizza il caso in cui le spiegazioni possano non essere sufficienti a dissipare i dubbi e quindi, non solo il Rup ma lo stesso responsabile di fase può procedere «anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro».
La parte totalmente inedita è quella relativa all’epilogo (e quindi alla eventuale esclusione). A differenza del pregresso bando in cui si evidenziava, condivisibilmente (e in coerenza con l’allegato I.2) che l’esclusione veniva sancita dal Ruo nell’attuale schema si cambia visto che nel passaggio si legge che «il RUP [o il Responsabile di fase] esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili».
Il ruolo del responsabile di fase
L’impostazione, oggettivamente, sembra diversa sia da quella sostenuta nel parere n. 1463/2024 della commissione del Consiglio di Stato, in cui si è chiarito che, non solo il responsabile di fase è un mero responsabile di procedimento, a differenza del Rup che è responsabile di un progetto, ma – soprattutto -, si è rimarcato che il responsabile di fase in quanto tale non ha alcun potere decisorio (né può essergli delegato).
I (limitati) poteri decisori competono al Rup che non può neppure delegarli visto che ai sensi dell’allegato I.2 potrà delegare solo compiti esecutivi.
Il provvedimento di esclusione, evidentemente, è un provvedimento che esprime una decisione e non può essere “catalogato” tra i compiti istruttori. Caso mai il responsabile di fase può istruire un provvedimento di esclusione la cui firma però, per effetto dell’allegato I.2, è di esclusiva competenza del Rup.
Un responsabile di procedimento non può mai adottare atti a valenza esterna (l’unica eccezione è prevista per il Rup – anche se non coincide con il dirigente/responsabile del servizio – per effetto delle chiare disposizioni dell’attuale codice che lo configura come una sorta di soggetto intermedio tra il citato ed il classico responsabile di procedimento).
È bene annotare che anche recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, n. 7065/2025) ritiene che dal Rup non si possa prescindere nell’adozione del provvedimento di esclusione rimarcando, pertanto, l’esclusiva competenza salvo che si dimostri che il Rup era a conoscenza del provvedimento (ed avrebbe potuto, se del caso, impedirne l’adozione)
Una simile impostazione – che emerge dal bando tipo – potrebbe avere anche implicazioni particolari nel caso di delega dell’appalto dove il Rup della stazione appaltante qualificata, a questo punto, potrebbe delegare il potere decisorio al responsabile di fase della stazione appaltante non qualificata.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
