Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri valorizza una recente sentenza del Consiglio di Stato e invita Ordini territoriali e SA a tutelare il compenso minimo dei professionisti con clausole di non ribassabilità nei bandi
È estremamente favorevole il giudizio che, con la Circolare del 16 settembre 2025, n. 332, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha riservato alla sentenza del Consiglio di Stato del 3 luglio 2025, n. 5741, sulla quale ha fornito un interessante approfondimento, con il duplice obiettivo di diffonderne i contenuti presso gli ordini territoriali e favorirne l’applicazione da parte delle Stazioni appaltanti.
Equo compenso negli appalti: la Circolare CNI sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 5471/2025
Questa sentenza, spiega il CNI, è destinata a costituire un importante precedente, intervenendo nel dibattito sull’inderogabilità del compenso professionale minimo nell’ambito delle gare pubbliche, confermando l’orientamento che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha da sempre sostenuto in materia di equo compenso nei servizi di ingegneria e architettura.
La controversia era nata da una gara bandita per la progettazione di opere. Il disciplinare prevedeva la non ribassabilità del compenso professionale, calcolato con i parametri del DM 17 giugno 2016, ammettendo la competizione solo sulle spese e sugli oneri accessori.
Un operatore economico aveva applicato un ribasso del 100% su tali spese, cercando così di comprimere indirettamente anche la quota del compenso intangibile. Mentre il TAR aveva inizialmente accolto il ricorso, il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione, confermando la legittimità dell’esclusione e sancendo principi di grande rilievo per la tutela dell’equo compenso.
Vediamo cosa ha comportato questa decisione e i passaggi che il CNI ha inteso valorizzare.
Il quadro normativo di riferimento
Per comprendere appieno la portata della sentenza, è utile richiamare il quadro normativo oggi vigente in materia di equo compenso negli appalti di servizi tecnici:
l’art. 41 del d.lgs. n. 36/2023, rubricato “Livelli e contenuti della progettazione”, stabilisce al comma 15 che le stazioni appaltanti debbano determinare i compensi a base di gara utilizzando i parametri del DM MIT 17 giugno 2016.
l’Allegato I.13 al Codice definisce puntualmente le modalità di calcolo dei corrispettivi per le diverse prestazioni progettuali, garantendo che le basi d’asta siano congrue e proporzionate alla complessità della prestazione.
Questo meccanismo costituisce la prima garanzia di equità, poiché impedisce la fissazione di importi irrisori e tutela il professionista da ribassi che ridurrebbero il compenso al di sotto di soglie minime adeguate.
Le incertezze interpretative emerse nelle prime applicazioni del Codice sono state superate dal correttivo n. 209/2024, che ha introdotto i commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, chiarendo i limiti e le modalità di applicazione del principio dell’equo compenso negli affidamenti pubblici.
Ed è qui che si innesta la sentenza n. 5741/2025: secondo Palazzo Spada, tra Codice Appalti e legge n. 49/2023 non vi è alcun conflitto, ma piuttosto una relazione di complementarità: il Codice disciplina le procedure di gara come lex specialis, mentre la legge sull’equo compenso regola il rapporto contrattuale che ne deriva. Entrambi gli strumenti perseguono lo stesso obiettivo – garantire compensi giusti e proporzionati – attraverso modalità applicative differenti e coordinate.
Gli Ordini professionali, quindi, possono legittimamente richiamare l’art. 41 e i parametri ministeriali nella fase di predisposizione dei bandi e nei pareri di congruità, riservando l’applicazione diretta della legge n. 49/2023 alla fase esecutiva del contratto.
I principi affermati dal Consiglio di Stato
Tra i principi più significativi affermati dal Consiglio di Stato, il CNI ha segnalato:
- la legge n. 49/2023 non si applica automaticamente alle gare pubbliche, regolate da una disciplina speciale e autosufficiente (Codice dei contratti, d.lgs. 36/2023);
- tuttavia, le stazioni appaltanti possono inserire clausole di non ribassabilità per tutelare il compenso professionale minimo, in coerenza con l’art. 108, comma 5, del Codice;
- tali clausole non violano i principi di concorrenza, ma rafforzano la qualità delle prestazioni, in linea con l’art. 8, comma 2, e con i nuovi commi 15-bis e 15-quater dell’art. 41 introdotti dal correttivo n. 209/2024;
- il principio di equo compenso non è estraneo al sistema degli appalti pubblici, ma vi trova concreta attuazione attraverso i parametri ministeriali, i limiti ai ribassi e le verifiche di anomalia;
- le clausole di salvaguardia del compenso professionale, inserite nel bando, devono essere rispettate dagli offerenti e fatte rigorosamente rispettare dalle stazioni appaltanti, pena altrimenti la violazione dei principi posti a tutela della dignità della Professione.
Le indicazioni della Circolare CNI
Una pronuncia accolta con favore dal CNI in quanto avvalora la posizione da sempre sostenuta dalle rappresentanze istituzionali degli Ingegneri in tema di equo compenso negli appalti pubblici.
Sin dall’entrata in vigore della normativa sull’equo compenso, il Consiglio Nazionale ha ribadito la necessità che, anche nelle procedure di gara per servizi di ingegneria e di architettura, si assicurino compensi proporzionati e dignitosi, attraverso l’adozione dei parametri ministeriali e la limitazione dei ribassi eccessivi.
Questa decisione conferma quindi in modo autorevole tale impostazione di principio, riconoscendo che la tutela dell’equo compenso non è affatto estranea al sistema degli appalti pubblici, ma al contrario vi trova spazio nel rispetto delle regole concorrenziali e a beneficio della qualità delle prestazioni rese alla P.A.
Proprio per questo la Circolare oltre a commentare la pronuncia fornisce precisi inviti agli Ordini territoriali:
- diffondere i contenuti della sentenza tra gli iscritti, evidenziando il valore della pronuncia come precedente a tutela dell’equo compenso negli appalti pubblici;
- sensibilizzare le stazioni appaltanti affinché inseriscano nei bandi clausole conformi all’art. 41 del Codice e ai principi dell’equo compenso, ricordando che il Consiglio di Stato ne ha riconosciuto la piena legittimità;
- vigilare sulle procedure di gara, segnalando al CNI eventuali bandi che prevedano compensi al di sotto dei parametri ministeriali, prestazioni gratuite o ribassi indiscriminati, e supportando i professionisti in eventuali contenziosi;
- promuovere l’azione di monitoraggio, affinché l’equo compenso diventi un criterio effettivo di qualità delle prestazioni e di tutela del decoro professionale.
L’equo compenso si conferma così non un vincolo burocratico, ma una garanzia di qualità per la collettività e per la stessa Pubblica Amministrazione, chiamata a valorizzare il lavoro intellettuale dei professionisti come fattore essenziale per la buona riuscita degli appalti pubblici.
FONTI “LavoriPubblici.it”
