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Gare, i costi della manodopera non possono trovare posto tra le spese generali

Lo ricorda il Tar Lazio bocciando il comportamento di un’impresa

 

I costi della manodopera non possono essere «allocati» tra le spese generali ed essere «svelati» solo in seguito alla verifica della potenziale anomalia. In questo senso la sentenza del Tar Lazio, III quater, n. 16369/2025.

 

Il caso
Con la censura avverso l’aggiudicazione – e con motivi aggiunti anche avverso la stessa legge di gara ritenuta illegittima -, il ricorrente si sofferma sul mancato scorporo dei costi della manodopera da parte dell’aggiudicatario che avrebbe dovuto condurre, invece, all’esclusione. La particolarità della vicenda è che, dalle giustificazioni dell’aggiudicatario, è emerso che parte (rilevante) dei costi della manodopera in realtà risultavano «allocati» tra le spese generali. Circostanza che ha indotto il giudice – che ha ritenuto fondato il ricorso –a rammentare l’orientamento giurisprudenziale in merito.

 

La sentenza
Il giudice premette come non vi sia concordanza in giurisprudenza circa la possibilità di allocare «almeno in parte, il costo della manodopera all’interno della voce di costo» destinata alle c.d. spese generali. In sostanza – secondo una sintesi utile ai Rup -, sono rinvenibili diversi orientamenti: uno particolarmente rigoroso e restrittivo secondo cui non è mai possibile allocare tra le «spese generali», «ancorché parzialmente, il costo della manodopera non esplicitamente e distintamente dichiarato con l’offerta presentata in sede di gara».

A tal riguardo, la giurisprudenza ha precisato che le spese generali esprimono «una voce di costo che comprende i costi di tutte le risorse – escluse quelle riconducibili alla manodopera e ad altre voci separatamente indicate – che l’operatore economico dichiara di impiegare per l’esecuzione della commessa».

Il costo in parola non deve neppur essere chiaramente esplicitato, salvo che la legge di gara non lo richieda espressamente (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 6786 del 3 novembre 2020).

L’orientamento giurisprudenziale, invece, possibilista prende spunto dal fatto che il giudizio di anomalia non deve essere inteso in senso vessatorio nei confronti dell’operatore economico ma come accertamento/acclaramento, da parte del Rup «della tenuta globale dell’offerta presentata dagli operatori economici in sede di gara (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 8303 del 4 dicembre 2019)».

Nell’ambito di questa cornice, pertanto, la voce di costo relativa alle «spese generali» è stata ritenuta «suscettibile di essere considerata anche ai fini della copertura» almeno di una parte dei costi della manodopera non distintamente indicati nella offerta economica.

Ad esempio, prosegue la sentenza, questo può valere per «i costi del personale con mansioni direttive, di coordinamento o di raccordo, prestate a beneficio di più contratti in corso di esecuzione nei confronti di differenti stazioni appaltanti (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 7135 del 21 ottobre 2019) e i costi della manodopera relativi ad «urgenze non prevedibili» (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 788 del 30 gennaio 2020)».

Altro indirizzo giurisprudenziale ammette la possibilità di utilizzare le spese generali nel caso in cui il costo del personale non sia perfettamente determinabile da parte dell’operatore economico ovvero nel caso in cui risultassero «non suscettibili di essere quantificati con esattezza ex ante, in quanto correlati ad urgenze non prevedibili e, in parte, connessi al costo di reperibilità dei lavoratori» (TAR Lazio, sez. III, 15 gennaio 2025, n. 666).

La decisione

Espletata la premessa il giudice ritiene non condivisibile l’utilizzo delle spese generali per «coprire» – tra l’altro in fase di verifica dell’anomalia –, il costo del personale per effetto della c.d. tutela rafforzata, che emerge dal codice, degli interessi dei lavoratori.

In questo senso, ad esempio, la sentenza del Tar Toscana, n. 705/2025, in cui si chiarisce che proprio la tutela rafforzata in argomento esige che i costi della manodopera (come i costi della sicurezza) vengano indicati chiaramente ed in modo separato nell’ambito dell’offerta economica con conseguente esclusione nel caso di «violazione di detto obbligo (come evincibile dagli artt. 41, comma 13, e 108, comma 9, del D.lgs. n. 36 del 2023)».

In questo senso, del resto, depone il comma 9 dell’articolo 108 che nel momento in cui prevede l’esclusione esprime una novità del nuovo codice rispetto al pregresso consentendo ai Rup «un controllo più incisivo sui costi della manodopera e sul rispetto sul rispetto del CCNL».

Nel caso in esame, «a fronte di un costo della mano d’opera indicato dall’Amministrazione pari ad euro 359.584,98 la controinteressata ha proposto nella sua offerta un costo pari ad euro 35.000» per poi compensare «sostenendo che questi erano ricompresi nelle spese generali». Modus operandi che in realtà ha sostanziato una modifica inaccettabile dell’offerta (per inammissibile rettifica, in modo rilevante, di elementi costitutivi ed essenziali dell’offerta, appunto il costo del personale).

 

 

 

FONTI       Stefano Usai       “Enti Locali & Edilizia”

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