Il 1° ottobre 2025 è scattato l’obbligo assicurativo contro eventi catastrofali anche per le imprese di medie dimensioni. Dal 31 dicembre 2025 l’obbligo sarà esteso anche alle piccole e microimprese. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
L’obbligo di stipulare polizze assicurative contro i rischi catastrofali, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2013, art. 1, commi 101-111), rappresenta una svolta epocale per il sistema imprenditoriale italiano. Il Decreto del MEF n. 18/2025 (Gazzetta Ufficiale 27/02/2025, n. 48) ha definito le modalità operative di questo nuovo sistema assicurativo, mentre il successivo D.L. n. 39/2025, convertito in Legge n. 78/2025, ha introdotto una gradualità temporale nell’applicazione dell’obbligo.
Chi deve assicurarsi e chi è escluso
L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle estere con stabile organizzazione nel territorio nazionale, purché iscritte al Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice Civile. Questo include società di capitali, società di persone, ditte individuali, artigiani iscritti alla Camera di Commercio e anche le società tra professionisti (STP e STA).
Di particolare rilevanza è l’esclusione delle imprese agricole, già coperte dal Fondo mutualistico nazionale, e soprattutto l’esclusione degli immobili gravati da abuso edilizio o costruiti senza le necessarie autorizzazioni. Quest’ultimo aspetto richiede particolare attenzione da parte delle imprese di costruzione e dei professionisti tecnici, che dovranno verificare la regolarità urbanistica degli immobili prima di procedere con la stipula.
Le scadenze differenziate
Il legislatore ha previsto un’applicazione graduale dell’obbligo, differenziata in base alle dimensioni aziendali secondo i criteri della direttiva UE 2023/2775:
- grandi imprese (oltre 250 dipendenti): obbligo dal 31 marzo 2025, con periodo transitorio fino al 30 giugno 2025 durante il quale non scatteranno penalizzazioni per l’accesso agli incentivi pubblici;
- medie imprese (50-249 dipendenti): scadenza fissata al 1° ottobre 2025;
- piccole e microimprese (sotto i 50 dipendenti): termine al 31 dicembre 2025;
- imprese della pesca e dell’acquacoltura: scadenza unificata al 31 dicembre 2025.
Eventi calamitosi e beni da assicurare
La copertura obbligatoria deve proteggere dai danni diretti causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni verificatisi sul territorio nazionale, compresi gli effetti secondari manifestati entro 72 ore dall’evento principale. È importante sottolineare che, secondo la relazione illustrativa del decreto attuativo, le cosiddette “bombe d’acqua” non rientrano tra gli eventi coperti.
I beni oggetto di copertura obbligatoria sono quelli indicati nell’art. 2424 del Codice Civile, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), ovvero:
- terreni e fabbricati utilizzati per l’attività d’impresa;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.
Sono espressamente esclusi i beni immobili in costruzione, le merci in giacenza e i veicoli iscritti al P.R.A. Un aspetto rilevante per le imprese edili riguarda i cantieri: i macchinari e le attrezzature utilizzate nei cantieri sono soggetti all’obbligo, mentre le opere in corso di realizzazione non lo sono.
Parametri tecnici e limiti di indennizzo
Il decreto stabilisce parametri specifici per scoperti e franchigie: per polizze fino a 30 milioni di euro, lo scoperto massimo consentito è del 15% del danno indennizzabile. Per importi superiori o per le grandi imprese, i parametri sono rimessi alla libera negoziazione tra le parti. I premi assicurativi dovranno essere proporzionali al rischio, considerando la localizzazione geografica e la vulnerabilità strutturale dei beni.
Conseguenze del mancato adempimento
Sebbene non siano previste sanzioni amministrative dirette, l’inadempimento comporta l’esclusione automatica da contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche. Il Decreto MIMIT del 18 giugno 2025 ha già individuato gli incentivi che richiederanno la verifica dell’adempimento assicurativo, sia in fase di domanda che di erogazione.
Per il settore delle costruzioni, questo significa che le imprese non assicurate non potranno accedere ai bonus edilizi, ai contributi per la riqualificazione energetica, agli incentivi per l’innovazione tecnologica e a qualsiasi forma di sostegno pubblico, inclusi quelli emergenziali post-calamità.
Opportunità e criticità per il settore
L’introduzione dell’obbligo assicurativo rappresenta un’opportunità di maggiore resilienza per il tessuto imprenditoriale, particolarmente importante in un Paese ad alto rischio sismico e idrogeologico come l’Italia. Tuttavia, emergono anche criticità: i costi stimati variano significativamente in base alla zona di rischio, con premi che potrebbero pesare sensibilmente sui bilanci delle PMI del settore edilizio.
Le imprese dovranno valutare attentamente le offerte del mercato assicurativo, considerando la possibilità di aderire a polizze collettive di categoria che potrebbero garantire condizioni più favorevoli. È fondamentale iniziare tempestivamente le valutazioni, verificando la conformità urbanistica degli immobili e analizzando l’esposizione al rischio dei propri asset aziendali.
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FONTI Giuseppe Di Fede “LavoriPubblici.it”
