Il MIT (parere n. 3705/2025) chiarisce i limiti temporali per la rettifica degli errori materiali e il coordinamento con il Bando tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato al correttivo
Cosa significa, ai fini del soccorso istruttorio correttivo, la locuzione “fino al giorno fissato per la loro apertura” prevista al comma 4, art. 101 del D.Lgs. n. 101/2023 (Codice dei contratti)? Bisogna riferirsi alla data della prima seduta di gara oppure al momento dell’apertura delle offerte tecniche o economiche? E quali sono i limiti entro cui un errore materiale può essere effettivamente corretto senza trasformarsi in una modifica sostanziale dell’offerta?
Soccorso istruttorio correttivo: il parere del MIT
Il soccorso istruttorio resta uno degli istituti più delicati nell’ambito delle procedure di gara. È pensato per garantire massima partecipazione, evitando esclusioni eccessivamente punitive per meri errori formali, ma al tempo stesso deve preservare la par condicio e l’immodificabilità dell’offerta.
Con il parere n. 3705 del 2 ottobre 2025, il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto per chiarire una questione che aveva suscitato più di un dubbio operativo, fornendo un’interpretazione utile a operatori economici e stazioni appaltanti.
Viene chiesto al MIT:
“In riferimento all’art. 101, comma 4, d. Lgs. n. 36/2023, si chiede come intendere la locuzione “Fino al giorno fissato per la loro apertura”, che si trova in apertura del comma 4, e cioè se intendere il giorno della prima seduta di apertura della gara oppure il giorno di apertura della singola offerta tecnica oppure della singola offerta economica del singolo concorrente che ha chiesto la rettifica dell’errore di cui si sia accorto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.”
Il MIT ha confermato che il soccorso correttivo può riguardare soltanto errori materiali contenuti nell’offerta tecnica o economica, come refusi o meri errori di trascrizione, e che non è mai ammessa la modifica sostanziale dell’offerta.
Per quanto riguarda il termine entro cui è possibile intervenire, la lettura ministeriale è chiara: il limite non coincide con la prima seduta della gara, ma con il momento effettivo in cui la singola offerta viene aperta. Ciò significa che l’operatore, fino a quel momento, può richiedere la rettifica, purché la piattaforma di gara lo consenta e sia sempre rispettato l’anonimato.
Il parere richiama anche le regole del Bando tipo ANAC n. 1/2023, che impongono alle piattaforme di indicare con precisione modalità e tempi delle rettifiche, garantendo trasparenza e uniformità di trattamento.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 individua quattro ipotesi di soccorso istruttorio:
- integrativo o completivo, per la documentazione mancante;
- sanante, per inesattezze o irregolarità della domanda;
- in senso stretto, per chiarimenti sui contenuti dell’offerta senza possibilità di modifica;
- correttivo, che consente la rettifica di errori materiali fino all’apertura delle offerte.
Quest’ultima novità si inserisce in un contesto segnato dalla piena digitalizzazione delle procedure e dall’uso del fascicolo virtuale dell’operatore economico. In questo scenario, il coordinamento con il Bando tipo ANAC n. 1/2023, aggiornato al correttivo (D.Lgs. n. 209/2024) risulta essere decisivo. La delibera n. 365 del 16 settembre 2025 ha precisato che la gestione telematica deve assicurare tracciabilità, anonimato e certezza dei tempi
A rafforzare questo quadro si aggiunge la giurisprudenza, come la sentenza del Consiglio di Stato n. 7870/2023, che ha ribadito la distinzione tra le diverse forme di soccorso istruttorio, confermando che quello correttivo non può mai sostituire o rimodulare l’offerta.
Analisi tecnica
L’interpretazione ministeriale scioglie un nodo pratico importante. Se il limite temporale fosse stato fissato genericamente alla prima seduta di gara, l’istituto avrebbe avuto una portata molto ridotta, penalizzando l’operatore che si accorge di un errore materiale solo dopo la presentazione dell’offerta.
Con la lettura fornita dal MIT, invece, il meccanismo acquista concretezza: l’operatore mantiene la possibilità di intervenire fino al momento dell’apertura della propria offerta tecnica o economica, ma non oltre.
L’approccio appare coerente con la logica del nuovo Codice, che intende semplificare e garantire il principio del risultato (art. 1), senza però compromettere trasparenza e par condicio. Fondamentale, in questa prospettiva, è il ruolo delle piattaforme telematiche, che non solo devono consentire la rettifica, ma devono farlo in modo anonimo e tracciato, secondo i modelli e le prescrizioni del Bando tipo aggiornato.
In questo modo si preserva un equilibrio delicato: da una parte si evita l’esclusione per errori meramente formali, dall’altra si chiude la porta a qualsiasi tentativo di rielaborazione sostanziale delle offerte.
Conclusioni operative
Dall’analisi del parere MIT n. 3705/2025 emergono alcune utili indicazioni:
- il termine ultimo per chiedere la rettifica di un errore materiale coincide con l’apertura della specifica offerta tecnica o economica, non con la prima seduta della gara;
- le piattaforme digitali devono essere adeguate a consentire la correzione in forma anonima e tracciata;
- gli operatori economici possono correggere soltanto errori materiali, senza modificare l’impegno contrattuale;
- l’applicazione del Bando tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato diventa imprescindibile per garantire uniformità e legalità delle procedure.
In definitiva, il soccorso correttivo si conferma uno strumento utile e innovativo, ma da applicare con cautela. Solo così potrà realmente coniugare apertura del mercato e tutela della par condicio, rafforzando l’effettività del principio del risultato che ispira l’intero Codice dei contratti pubblici.
FONTI “LavoriPubblici.it”
