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Opere pubbliche, in vigore dal 24 settembre il correttivo al Cam strade

Semplificazioni e chiarimenti tecnici. Raccordo con il Regolamento “End of waste”, rivista la soglia del materiale riciclato nel conglomerato bituminoso

 

Semplificazioni operative e chiarimenti tecnici per coordinare meglio i criteri ambientali minimi da prevedere negli appalti stradali al regolamento sull’ “End of waste”. È una delle novità contenute nel Dm 11 settembre 2025 con il quale il ministero dell’Ambiente ha aggiornato le regole sui Cam per le strade emanate con il Dm 2024. Le regole sono in vigore dal 24 settembre, il giorno dopo della pubblicazione in Gazzetta del testo del Mase. La novità è stata annunciata a metà luglio dalla viceministra Vannia Gava che in quell’occasione, ha riferito di aver accolto «le proposte di settore e delle stazioni appaltanti, per rafforzare l’efficacia di uno strumento centrale per l’economia circolare nelle infrastrutture». Le modifiche, aveva anticipato Gava, riguardavano «le soglie di materiale riciclato nei conglomerati bituminosi, il rinvio temporaneo di alcuni requisiti più impegnativi e nuove indicazioni sull’uso di fonti energetiche alternative negli impianti, valorizzando i biocarburanti», oltre a «un rinvio temporaneo per alcuni requisiti più complessi e nuove indicazioni sull’uso di fonti energetiche alternative (con attenzione ai biocarburanti), oltre a precisazioni sulla definizione di “prodotto da costruzione”».

Le nuove norme sono applicabili ai procedimenti in corso alla data dell’entrata in vigore. Il riferimento è agli appalti con bandi di lavori o progettazione o di appalto integrato già pubblicati, alle procedure senza bando con inviti già inviati, o avvisi di scelta del contraente già pubblicati. Applicazione anche nei casi di progettazione interna alla Pa con documento di indirizzo alla progettazione già approvato.

Il Dm prevede tuttavia una articolata serie di deroghe. Le norme possono essere disapplicate nei casi di «procedure e contratti aventi ad oggetto il servizio di progettazione esecutiva conseguente ad una progettazione di fattibilità tecnico-economica non soggetta all’applicazione del decreto ministeriale 5 agosto 2024, se il bando o l’avviso indittivo di scelta del contraente è pubblicato o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, se l’invito a presentare offerte è inviato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto». Deroghe possibile anche nel caso di «procedure e contratti aventi ad oggetto lavori e in caso di procedure e contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori, aventi a base di gara progetti non soggetti all’applicazione del decreto ministeriale 5 agosto 2024, se il bando o avviso indittivo di scelta del contraente è pubblicato o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, se l’invito a presentare offerte è inviato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

 

Il Dm 5 agosto 2024

Il Dm correttivo 11 settembre 2025

Il testo coordinato (non ufficiale)

 

 

 

FONTI     M.Fr.     “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News