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Affidamenti diretti e frazionamento artificioso: interviene ANAC

L’ANAC censura una SA per tre incarichi di progettazione affidati separatamente: categoria progettuale errata, verifiche carenti e violazione del divieto di frazionamento artificioso.

 

Quando la suddivisione di incarichi di progettazione può configurare un artificioso frazionamento dell’appalto? È legittimo ricorrere a più affidamenti diretti se gli interventi riguardano aree contigue e opere omogenee? E quali conseguenze derivano da una classificazione errata della categoria di progettazione?

 

Affidamenti diretti: no di ANAC al frazionamento artificioso degli incarichi
Sono diverse le criticità riscontrate da ANAC con l’Atto del Presidente del 9 settembre 2025 (fasc. n. 5613/2024), in relaziona alla gestione da parte di un Comune delle procedure di affidamento diretto di tre incarichi di progettazione per la riqualificazione del territorio comunale.

Gli incarichi, riguardanti tre diverse aree della cittadina, sono stati affidati con tre determine contestuali, ognuna del valore di poco superiore ai 110.000 euro, ricadendo così sotto la soglia di 139mila euro prevista per l’affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020 (oggi art. 50, co. 1, lett. b, d.lgs. 36/2023).

 

Le osservazioni dell’Autorità
Dall’analisi dell’Autorità emergono in particolare tre criticità:

  • categoria di progettazione incongrua;
  • verifica approssimativa dei requisiti;
  • frazionamento artificioso dell’appalto.

 

Categoria di progettazione incongrua
ANAC ha rilevato che la categoria E.19 (“Parchi urbani, giardini, opere di arredo urbano”) non rispecchiava la reale natura delle opere, che consistevano prevalentemente in interventi stradali e di regimazione delle acque superficiali, riconducibili invece alle categorie V.01 e D.04 del D.M. 17 giugno 2016.

Tale errata classificazione ha inciso sulla stima del corrispettivo e sulla qualificazione professionale richiesta, trattandosi di opere di competenza ingegneristica, non architettonica.

 

Verifica approssimativa dei requisiti
Allo stesso modo, l’Autorità ha evidenziato lacune documentali nelle verifiche sul possesso dei requisiti generali e tecnico-professionali dei progettisti ex art. 100 del Codice Appalti. Il Comune si è limitato ad acquisire curricula e dichiarazioni sostitutive, senza riscontri oggettivi sulle “pregresse e documentate esperienze analoghe”, come richiesto dall’art. 1, co. 2, lett. a), L. 120/2020 (oggi art. 50, co. 1, lett. b, d.lgs. 36/2023).

 

Frazionamento artificioso dell’appalto
Inoltre, la suddivisione in tre incarichi distinti è stata ritenuta ingiustificata. Secondo ANAC, le progettazioni presentavano identica categoria, pari complessità e carattere unitario, riferendosi a un territorio comunale di dimensioni particolarmente ridotte (270 abitanti).

L’operazione ha determinato una violazione del divieto di artificioso frazionamento (art. 35, co. 6, d.lgs. 50/2016, ora art. 14, co. 6, d.lgs. 36/2023), consentendo di eludere l’obbligo di gara sopra soglia.

La stessa Autorità ha ricordato che il calcolo del valore dell’appalto deve essere unitario, comprendendo l’insieme dei servizi di progettazione funzionalmente connessi (delibere ANAC n. 976/2019 e n. 149/2024; Comunicato del Presidente 10 luglio 2024).

 

Analisi tecnica
Come spiega ANAC, le tre violazioni evidenziate – errata categorizzazione, mancanza di verifica sostanziale dei requisiti e frammentazione artificiosa – hanno prodotto una distorsione complessiva dell’affidamento diretto, riducendo la concorrenza e alterando il corretto equilibrio tra semplificazione e tutela della trasparenza.

Dal punto di vista tecnico:

  • la classificazione E.19 ha determinato una sottostima dei compensi rispetto alla reale complessità delle opere;
  • la mancata verifica delle esperienze analoghe ha indebolito il controllo sulla capacità tecnica dei progettisti, violando l’art. 100 del Codice dei contratti;
  • il frazionamento ha consentito di restare sotto soglia, in contrasto con il principio di unicità del progetto e con l’art. 37, d.lgs. 36/2023 (programmazione e coerenza funzionale).

L’Autorità richiama infine la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 luglio 2021, n. 5510; TAR Lazio, n. 13057/2024), secondo cui le opere stradali e idrauliche rientrano nella competenza professionale dell’ingegnere, a meno che non emergano aspetti artistici prevalenti.

Nel caso in esame, tali aspetti erano marginali, confermando la scelta non congrua dei progettisti.

 

Conclusioni operative
Il procedimento si è concluso con una nota di definizione negativa, in cui ANAC ha accertato la non conformità dell’operato del Comune rispetto alla normativa sui contratti pubblici.

L’Autorità ha segnalato in particolare:

  • la violazione del divieto di artificioso frazionamento;
  • la scorretta individuazione della categoria di progettazione;
  • la mancanza di adeguata verifica documentale dei requisiti dei professionisti.

Quello di ANAC è quindi un invito a uso responsabile e non elusivo dell’affidamento diretto, strumento di semplificazione che non può tradursi in un indebolimento dei principi di concorrenza, trasparenza e competenza tecnica.

 

 

 

FONTI     “LavoriPubblici.it”

Categorized: News