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Incompatibilità tra CSE e collaudatore statico: il chiarimento del MIT

Il MIT (parere n. 3687/2025) ribadisce l’incompatibilità tra vigilanza e collaudo alla luce dell’art. 116, comma 6, del Codice dei contratti pubblici

 

Può un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) essere successivamente nominato collaudatore statico della stessa opera pubblica? E fino a che punto l’attività di vigilanza svolta dal CSE incide sull’imparzialità richiesta al collaudatore?

 

Incompatibilità tra CSE e collaudatore statico: il parere del MIT
Sono quesiti tutt’altro che teorici, che si pongono quotidianamente nei cantieri pubblici, dove la carenza di personale tecnico e la necessità di ottimizzare le risorse spingono le amministrazioni a valutare sovrapposizioni di ruoli. Ha fornito una interessante oltre che puntuale risposta il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3687 del 2 ottobre 2025, è entrato nel merito della compatibilità tra le funzioni di CSE e quelle di collaudatore statico.

Il caso prende le mosse dall’applicazione combinata di due norme chiave:

  • da un lato, l’art. 7, comma 2, della legge n. 1086/1971, che vieta di affidare il collaudo a chi abbia preso parte alla progettazione, direzione o esecuzione dell’opera; ù
  • dall’altro, l’art. 116, comma 6, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti), che estende l’incompatibilità anche a chi abbia svolto funzioni di controllo, verifica, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.

Anticipiamolo subito, il MIT non ha dubbi: il CSE rientra tra le figure incompatibili, poiché esercita un’attività di vigilanza tecnica sull’esecuzione dell’appalto. Di conseguenza, anche in assenza di altri incarichi nel progetto, il coordinatore per la sicurezza non può essere nominato collaudatore statico della medesima opera.

 

Quadro normativo di riferimento
Per motivare la sua risposta, il Ministero ha ricostruito un quadro normativo complesso, ma coerente nel tempo, che tutela la terzietà e l’indipendenza del collaudatore.

Il punto di partenza è la legge n. 1086/1971, che già sanciva il divieto di cumulo tra collaudo e funzioni di progettazione o direzione lavori. Con il passaggio ai successivi codici degli appalti, questo principio si è ampliato fino a comprendere qualunque attività di vigilanza o controllo, proprio per evitare possibili interferenze tra chi verifica l’opera e chi ha partecipato alla sua esecuzione.

Oggi, l’art. 116, comma 6, lett. d), del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) ribadisce espressamente che l’incarico di collaudo non può essere conferito “a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare”.

Una formulazione ampia, che riprende integralmente la disciplina del precedente art. 102, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e trova radici ancora più profonde nell’art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e nella legge Merloni (n. 109/1994).

A rafforzare il principio di indipendenza interviene anche l’art. 16, comma 4, dello stesso Codice, che impone alle stazioni appaltanti di adottare misure efficaci per prevenire e risolvere ogni conflitto di interesse.

Il MIT sottolinea inoltre che, in base all’art. 14, comma 5, dell’allegato II.14, l’eventuale cumulo tra collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo è ammesso solo se il professionista possiede i requisiti specifici e non si trova in condizioni di incompatibilità.

La giurisprudenza penale, infine, contribuisce a definire il perimetro: la Corte di Cassazione (sez. IV, n. 24915/2021 e sez. III, n. 18040/2024) ha qualificato l’attività del CSE come “alta vigilanza” in materia di sicurezza, esercitata attraverso poteri di controllo e di sospensione delle lavorazioni.

È proprio questa natura di vigilanza tecnica a rendere il ruolo del CSE incompatibile con quello di collaudatore statico, che deve invece garantire imparzialità assoluta.

 

Analisi tecnica
Il parere ministeriale approfondisce due casi pratici, di grande interesse per le stazioni appaltanti e per i professionisti del settore.

Nel primo caso, quando il CSE coincide con il direttore dei lavori, l’incompatibilità è immediata e totale: il direttore dei lavori, infatti, rientra pacificamente tra le figure che esercitano direzione e controllo sull’esecuzione del contratto, e dunque non può in alcun modo svolgere il collaudo statico della stessa opera.

Più complessa è la seconda ipotesi, in cui il CSE opera come figura autonoma, distinta dal direttore dei lavori. Qui il MIT adotta un approccio più sfumato: pur riconoscendo che il CSE esercita una forma di vigilanza, invita la stazione appaltante a valutare in concreto l’effettiva incidenza di tale attività sull’esecuzione del contratto.

Ciò significa che, in teoria, l’incompatibilità non è automatica, ma la valutazione deve sempre essere condotta alla luce del principio di terzietà e indipendenza, che rappresenta il fondamento stesso dell’art. 116, comma 6, del Codice.

In pratica, il committente pubblico dovrà verificare se il CSE abbia svolto un ruolo che, anche indirettamente, possa influenzare il giudizio tecnico sul collaudo. Se così fosse, l’incarico non potrà essere conferito.

È quindi una valutazione sostanziale, non meramente formale, quella richiesta dalla norma e ribadita dal Ministero.

 

Conclusioni operative
L’importante e interessante parere del MIT consolida un principio chiaro e coerente con la logica del nuovo Codice dei contratti: chi vigila non può collaudare. Il collaudatore statico deve essere un soggetto terzo, libero da ogni condizionamento, anche solo potenziale, derivante da ruoli di vigilanza o controllo sull’esecuzione dei lavori.

Ciò significa che:

  • il CSE svolge attività di vigilanza e rientra quindi tra le figure incompatibili con il collaudo statico (art. 116, comma 6, lett. d, D.Lgs. 36/2023);
  • in caso di cumulo tra CSE e Direttore dei Lavori, l’incompatibilità è assoluta;
  • se il CSE opera in modo autonomo, la valutazione spetta alla stazione appaltante, che deve accertare concretamente l’assenza di interferenze o conflitti di interesse.

L’obiettivo finale è garantire l’imparzialità e la credibilità tecnica del collaudo, a tutela della sicurezza e della trasparenza nella realizzazione delle opere pubbliche.

 

 

 

FONTI      “LavoriPubblici.it”

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