Consiglio di Stato: fuori dalle rigorose condizioni previste dalle norme sè in presenza di un rinnovo contrattuale in contrasto con i principi di evidenza pubblica
Con la recente sentenza n. 8082/2025, il Consiglio di Stato, sez. V, chiarisce in quali casi la «proroga tecnica» ex comma 11 dell’articolo 120 del codice può ritenersi legittima.
La vicenda
Nel caso trattato, a seguito di una articolata vicenda circa una gara per la gestione di tributi per la quale non si è giunti ad una definitiva aggiudicazione, la stazione appaltante ricorreva con l’istituto della «proroga tecnica» del contratto. Proroga che seguiva ad una precedente. Insorge il ricorrente – soccombente in primo grado, Tar Lazio, sez. I, n. 6043/2025 -, e la stazione appaltante evidenziando la natura di mera «prosecuzione» della proroga disposta.
La sentenza
Il giudice non ha condiviso le ragioni (anche) della stazione appaltante secondo cui la proroga tecnica doveva essere configurata in termini di mera «reviviscenza» del pregresso rapporto con attente considerazioni. In primo luogo, anche per la proroga, evidentemente, occorre tener conto del dato normativo vigente al momento della decisione e, nel caso di specie, evidentemente il decreto legislativo 36/2023.
Il codice, ai commi 10 e 11, dell’articolo 120, prevede espressamente due fattispecie rispettivamente della proroga programmata (nell’ipotesi non utilizzabile visto che risultava già utilizzata) e la nuova fattispecie della c.d. «proroga tecnica» che risulta ancorata ad oggettive condizioni ed in particolare presume un caso «eccezionale» e rigorose condizioni.
In particolare devono risultare «oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto» non imputabili alla stazione appaltante; può essere disposta limitatamente al «tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura».
Solo in questo modo è possibile «prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare».
In questo caso, ricorda il giudice «il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto».
Stante la natura eccezionale e straordinaria dello strumento in parola, la scelta/decisione del Rup deve essere concretamente vagliata non potendo operare con «meccanismi automatici (come la «mera prosecuzione» o la «reviviscenza» secca) idonei ad autorizzare, per qualsivoglia ragione, la proroga stessa pur se in precedenza già concessa».
Sotto il profilo pratico, si legge ancora nella sentenza «allorché si decida di prorogare per più volte un contratto preesistente non è sufficiente operare sic et simpliciter riferimento alle precedenti proroghe ma occorre, ogni volta, valutare la costante sussistenza dei presupposti ovvero «tale proroga tecnica avrebbe dovuto:
a) avere natura strettamente temporanea;
b) essere strettamente preordinata all’espletamento di una gara successiva (la cui immediata indizione deve risultare impossibile);
c) essere disposta alle stesse condizioni del contratto originario;
d) rispondere a ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione: il ritardo nella indizione della gara, in altre parole, non deve essere imputabile alla PAa(cfr., sul punto specifico dei presupposti della proroga tecnica: Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2024, n. 10549)».
Fuori da queste condizioni, spiega il giudice, non si può parlare di proroga ma di un «rinnovo contrattuale (…) in evidente contrasto con i principi della evidenza pubblica» anche considerato che «sono stati tuttavia praticati più favorevoli prezzi» in palese violazione di quanto disposto dal comma 11 dell’art. 120 che ammette la proroga tecnica ma solamente agli stessi «prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto».
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
