Il Consiglio nazionale mette in guardia gli ingegneri sulle responsabilità civili e penali per l’utilizzo non trasparente dell’intelligenza artificiale. In casi estremi, possibile nullità del contratto
Anche se non è (ancora) un obbligo, è «fortemente consigliato» aggiornare le polizze assicurative. Questo il suggerimento del Consiglio nazionale degli ingegneri che si legge in un documento inviato a tutti gli iscritti all’Ordine con le prime indicazioni a valle dell’entrata in vigore, il 10 ottobre scorso, della legge sull’intelligenza artificiale (n.132/2025). «Se l’uso dell’IA diventa parte rilevante dell’attività ingegneristica – spiega il documento – sarà opportuno adeguare le coperture assicurative, per evitare contestazioni in caso di sinistro».
In attesa che il mondo assicurativo si muova, si suggerisce di giocare d’anticipo. «Gli ingegneri – recita il documento – dovrebbero: informare la compagnia assicurativa se utilizzano regolarmente strumenti di IA per attività professionale; verificare se la polizza contiene esclusioni generiche per nuove tecnologie; chiedere un’integrazione o aggiornamento della copertura per essere certi che l’uso di IA sia esplicitamente compreso». E questo, ovviamente, allo scopo di cautelarsi.
L’aspetto della responsabilità professionale – di carattere civile, disciplinare e penale – a fronte di eventuali danni e contestazioni sul servizio svolto dal professionista con l’ausilio di strumenti IA attraversa l’intero documento. «Se l’ingegnere non dichiara l’uso dell’IA al cliente (violando l’art. 13 della legge) – ricorda infatti il documento del Cni – l’assicuratore potrebbe sostenere che: il comportamento è contrario alla legge e al codice deontologico, quindi si tratta di colpa grave o violazione di obblighi informativi, potenzialmente esclusi dalla copertura».
Sotto il profilo penale, il professionista è esposto perché «la legge ribadisce che la decisione deve sempre rimanere umana: quindi l’ingegnere è garante dell’esito del lavoro» e «in casi gravi (crolli, lesioni, incidenti), l’uso scorretto o non dichiarato di IA non esonera dalla responsabilità penale del professionista».
Sotto il profilo della responsabilità civile, «l’assicurazione professionale potrebbe non coprire il danno se si dimostra l’uso negligente o non dichiarato di IA» perché, «se l’IA produce errori (es. calcolo strutturale sbagliato, simulazione energetica falsata) e il professionista non ha vigilato, resta responsabile in sede civile per danni al cliente o a terzi». Tenere nascosto ai clienti l’utilizzo di strumenti di Ai, potrebbe infine avere conseguenze rilevanti per violazioni contrattuali, con possibile dichiarazione di nullità del contratto. «Non informare il cliente sull’uso di IA – avverte il Cni – viola il principio di trasparenza contrattuale» e potrebbe portare a: «contestazione dell’incarico», «richieste di risarcimento» e anche alla «nullità della clausola contrattuale o dell’incarico stesso, se si prova un vizio del consenso».
FONTI M.Fr. “Enti Locali & Edilizia”
