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Imprese non edili operanti in cantiere e DURC: FINCO sull’iscrizione alle Casse Edili

Dopo il chiarimento del Ministero del Lavoro sul non obbligo di iscrizione, la Federazione ribadisce che serve un sistema pubblico e digitale per il DURC di congruità

 

“Un chiarimento opportuno e necessario”, alla luce di prassi sempre più estensive da parte di molte Casse Edili.

Così ha commentato FINCO il recente Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2025, n. 4 in relazione alla questione sull’obbligo di iscrizione alle Casse Edili per imprese non appartenenti al settore edile.

Il Ministero ha ribadito che per tali imprese non sussiste alcun obbligo di iscrizione, ma solo quello di richiedere il DURC di congruità nei casi in cui esse eseguano lavori edili nell’ambito del cantiere.

Una posizione che conferma la linea già tracciata dagli interpelli n. 56/2008 e n. 18/2012, e che la Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni ha accolto con favore.

 

Imprese non edili e obbligo iscrizione a Casse Edili: FINCO sul DURC
Nel comunicato diffuso dalla Federazione, si sottolinea come il nuovo interpello rappresenti un passaggio importante per arginare una “ingiustificata e invasiva interpretazione” che, nel tempo, alcune Casse Edili avrebbero adottato in modo strumentale, arrivando di fatto a esercitare funzioni pubbliche in regime di monopolio.

La posizione ministeriale, evidenzia FINCO, è perfettamente coerente con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l’obbligo di iscrizione sussiste solo per le imprese che “in concreto si occupano prevalentemente di edilizia”.

Il principio di fondo, già espresso negli interpelli precedenti, è che la Cassa Edile è un istituto di natura contrattuale, che trova applicazione solo nel perimetro del settore edile e non può estendersi, per via interpretativa, ad ambiti produttivi diversi.

 

Il DURC di congruità: obbligatorio, ma senza vincolo di iscrizione
Il Ministero conferma dunque che le Casse Edili e le Edilcasse competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità anche alle imprese non iscritte, senza imporre loro l’adesione forzata al sistema. Resta fermo, naturalmente, l’obbligo di coprire i costi del servizio di rilascio del DURC, per le attività edili eventualmente svolte in cantiere.

FINCO accoglie con favore questa interpretazione, ma rilancia: serve una riforma strutturale del sistema di verifica della congruità della manodopera. “Sarebbe doveroso prevedere che anche soggetti diversi dalle Casse Edili possano rilasciare il DURC di congruità – a partire da INPS ed INAIL – con un sistema pubblico digitale e trasparente, soprattutto nel caso in cui vengano applicati contratti pertinenti all’attività svolte in cantiere, ma diversi da quelli dell’edilizia”.

L’intervento ministeriale non solo ribadisce principi consolidati, ma offre quindi l’occasione per aprire un dibattito più ampio sulla trasparenza del sistema di congruità, in un momento in cui il settore delle costruzioni è attraversato da riforme normative e nuovi strumenti di qualificazione (come la patente a crediti nei cantieri), che rendono essenziale l’equilibrio tra legalità, concorrenza e semplificazione.

 

 

 

FONTI       “LavoriPubblici.it”

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