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Supporto al Rup, competenza e compiti ad ampio spettro per la struttura ad hoc

Secondo di tre articoli di approfondimento sulle attività di supporto al Responsabile unico del progetto

 

La struttura di supporto – debitamente richiamata nel bando tipo Anac n. 1/2025 come “collaboratore” eventuale del Rup in relazione al sub-procedimento di verifica della potenziale anomalia – viene disciplinata nel comma 6 dell’art. 15 del codice. Disposizione in cui si chiarisce che «le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al Rup, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del Rup di incarichi di assistenza al medesimo». Previsione, oggettivamente, semplificata e più chiara della pregressa previsione contenuta nel codice 2016.

 

Le differenze rispetto alla pregressa disciplina
La pregressa disciplina (contenuta nel comma 9 dell’articolo 31 del codice del 2016) si caratterizzava per un eccessivo formalismo. Rispetto alla nuova previsione viene meno l’ovvio riferimento allo scopo per cui si può istituire una struttura di supporto (ovvero per «migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva») anche se questo scopo viene richiamato nell’all. I.2, art. 4). Altra espunzione riguarda il fatto che la struttura dovesse essere posta «anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento» e la richiesta caratteristica di “stabilità” (che invece viene richiamata sempre nell’allegato I.2). La nuova previsione, pertanto, sembra orientata a considerare la struttura/ufficio di supporto in modo “mobile” la cui decisione, circa l’istituzione, sembra essere condizionata dalla complessità dell’appalto. Nulla impedisce, naturalmente, che la struttura di supporto costituisca parte definitiva dell’organizzazione che si deve occupare di attività contrattuale con innesto in un particolare servizio/partizione organizzativa.

 

La composizione
Il comma 6 dell’articolo 15 nulla dispone – a differenza ad esempio del seggio di gara – circa la composizione inducendo a ritenere che, circa i componenti, la struttura rientri nella libera decisione dell’ente con composizione variegata di dipendenti dell’ente competenti in materia latamente amministrativa e nell’attività contrattuale. La struttura può essere composta anche da personale esterno – come anche chiarito dal MIT con il parere n.2956/2025 -, individuato con specifici affidamenti (per prestazioni di servizi specifici) il cui importo/valore degli affidamenti non può superare l’1% della base di gara. Il significato della previsione appena citata viene chiarito nell’allegato I.2 con l’articolo 4. Nell’art. si spiega che la stazione appaltante «può conferire, su proposta» del Rup, «incarichi per la migliore realizzazione dell’intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche».

La struttura può essere costituita anche in accordo da più enti. Il dettaglio contenuto nell’allegato I.2 appare utile per far emergere la sostanziale differenza tra struttura di supporto (e relativi incarichi a personale esterno) ed il più classico «supporto al Rup» (appalto di servizio). Nel secondo caso, il supporto al Rup, risultava e risulta caratterizzato dalla necessità di avere una figura in possesso dei requisiti nel caso in cui questi non siano rinvenibili tra il personale interno all’ente. La struttura di supporto, invece, e «la correlata conferibilità di incarichi esterni (….) rientrano tra le facoltà rimesse alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, a cui poter far ricorso, per una migliore realizzazione dell’intervento pubblico». In questo senso è il chiarimento fornito dalla Corte dei Conti, sez. Abruzzo parere n. 41/2024.

La previsione dell’allegato chiarisce anche che la nomina – di figure esterne ad hoc per la struttura di supporto -, è di competenza della stazione appaltante (e quindi del dirigente/responsabile di servizio), rimane prerogativa del Rup solo la richiesta (e il procedimento – affidamento diretto – da predisporre). Circa il compenso, altro discrimine, occorre ricordare che il personale interno verrà compensato solamente con gli incentivi. Si è indotti a ritenere che in caso di esigenze oggettive il cui costo superi l’importo richiamato dalla disposizione (importo limite dell’ 1% per gli incarichi specifici) occorra una motivazione rafforzata.

 

I compiti
La struttura di supporto viene espressamente richiamata nel bando tipo n. 1/2025 (come già nella precedente versione n. 1/2023) con riferimento al sub-procedimento di verifica della potenziale anomalia. In particolare, nel bando si legge che «nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Rup» o il responsabile di fase, possono avvalersi, tra gli altri, di una «struttura di supporto istituita ad hoc» per valutare «la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità» della proposta tecnico/economica (ipotesi espressamente prevista nella lettera b), co. 1 dell’art. 4 dell’allegato I.2 sia pur con riferimento all’appalto da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo). Nelle pregresse linee guida Anac n. 3, invece, la competenza della struttura poteva essere ben più ampia. Nel documento, infatti, si prevedeva la possibilità che su proposta del Rup, si potessero conferire alla struttura «incarichi a sostegno dell’intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche».

Si deve ritenere che la competenza/compiti, che possono essere affidati alla struttura siano piuttosto ampi riguardando la stessa scrittura della legge di gara, la redazione dello schema di contratto compreso, (o di singole clausole), proposta di atti relativi al procedimento/procedura, e/o l’impegno anche successivo nei vari sub-procedimenti dall’escussione formale della documentazione fino alla verifica dei requisiti. Sempre fermo restando – anche ai fini di assicurare l’unicità di funzione del Rup -, che il potere decisorio, del Rup, venga espresso su verbali/proposte redatte dalla struttura e/o dai singoli responsabile di procedimento, nel suo interno, individuati. In una eventuale organizzazione dell’attività contrattuale, infatti, se possono essere individuati vari collaboratori/responsabili di procedimento in ausilio al Rup, ciò che non può essere oggetto di modifica è la competenza decisoria quale attributo caratterizzante di quest’ultimo (non a caso responsabile unico di progetto ovvero per la realizzazione dell’intervento/obiettivo). Il Rup, pertanto, non può mai essere estromesso dal processo decisionale in tema di affidamento/aggiudicazione dell’appalto. In questo senso, ad esempio, il Consiglio di Stato, sez. V, n.7065/2025.

 

 

 

 

FONTI        Stefano Usai         “Enti Locali & Edilizia”

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