Le stazioni appaltanti, dice il Tar Friuli V.G., devono assicurare l’accesso alle procedure di affidamento ed esecuzione in modalità digitale attraverso l’acquisizione diretta dei documenti
Il Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, con la sentenza n. 500/2025 precisa che l’accesso civico generalizzato (previsto nel comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013) non può essere utilizzato tradendo la sua vocazione “generale” di controllo sociale che lo differenzia dall’accesso documentale “proteso alla tutela di interessi conchiusi entro la sfera giuridica del soggetto richiedente” (Cons. Stato, Sez. III, 21 marzo 2022, n. 2019)» (Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2025, n. 8415).
Il caso
Nel caso di specie, rileva il giudice friulano, la società ricorrente lascia trapelare una richiesta di accesso civico da cui traspare che l’interesse conoscitivo “è, del tutto, sganciato dalle finalità tipiche dell’accesso civico generalizzato, sostanziantisi nello “arricchimento della dinamica democratica e partecipativa dei cittadini all’esercizio del potere pubblico [e la] garanzia del buon andamento della P.A.” (Cons. St., sez. III, n. 2019/2022), cui questo genus di accesso è finalisticamente orientato”.
In pratica non è possibile utilizzare l’istituto in commento in luogo di quello espressamente apprestato ovvero l’accesso documentale (previsto dalla legge 241/90) e, per gli appalti, oggi chiaramente declinato nel micro sistema normativo ex artt. 35 e 36.
La richiesta di ostensione, correlata all’accesso civico generalizzato non viene ritenuta persuasiva dal giudice stante la finalità unica diretta “ad ottenere documentazione che reputa utile alla tutela e salvaguardia dei suoi personalissimi interessi”.
La relazione tecnica al codice
Le precisazioni del giudice friulano risultano coerenti con le indicazioni degli estensori contenute nella relazione tecnica che accompagna l’impianto normativo.
In sede di commento dell’art. 35 (a pagina 51 della relazione) si chiarisce che le stazioni appaltanti devono assicurare l’accesso alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti in “modalità digitale” attraverso l’acquisizione diretta dei documenti inseriti nelle piattaforme, oltre alla legge 241/90 si richiamano espressamente gli “articoli 5 e 5 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.
La novità, spiegano gli estensori, “riguarda il riconoscimento per tutti i cittadini della possibilità di richiedere, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato, la documentazione di gara nei limiti consentiti e disciplinati dall’art. 5-bis del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33”. Il riferimento, pertanto, è ai cittadini e non agli operatori.
Possibilità/prerogativa pacificamente ammessa dal Consiglio di Stato, in A. P. n. 10/2020 con cui si è affermato che l’accesso civico generalizzato “si applica a tutte le fase dei contratti pubblici, chiarendo che il principio di trasparenza, che si esprime nella conoscibilità dei documenti amministrativi, rappresenta il fondamento della democrazia amministrativa in uno stato di diritto, assicurando anche il buon funzionamento della pubblica amministrazione attraverso l’intellegibilità dei processi decisionali e l’assenza di corruzione”.
Si tratta, prosegue la relazione, del riconoscimento (introduzione) di un diritto della persona di ricercare/avere “informazioni, quale diritto che consente la partecipazione al dibattito pubblico e di conoscere i dati e le decisioni delle amministrazioni al fine di rendere possibile quel controllo “democratico” che l’istituto intendere perseguire”.
Conoscenza, quindi, finalizzata non a “premiare” interessi personali ma a consentire “in conclusione, la partecipazione alla vita di una comunità, la vicinanza tra governanti e governati, il consapevole processo di responsabilizzazione (accountability) della classe politica e dirigente del Paese”.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
