In un parere il Mit ribadisce lo stop a soggetti terzi estranei all’intervento
Varianti corrette solo se valutate dal direttore dei lavori e decise dal Rup dell’intervento ma mai da soggetti terzi estranei, salvo che siano stati formalmente incaricati (in presenza di situazioni eccezionali). In questo senso si esprime il recente parere dell’ufficio di supporto del Mit n. 3892/2025.
Il quesito
L’ufficio di supporto del Mit viene investito della problematica se un soggetto terzo – ovvero un soggetto totalmente estraneo alla fase del lavoro sia in relazione alla progettazione sia in relazione alla direzione lavori -, diverso dal responsabile unico di progetto, dal progettista e dal direttore dei lavori possa (o meno) redigere perizie per varianti di un lavoro pubblico.
La problematica posta, come spiega l’ufficio di supporto, trova un chiaro riscontro nell’articolo 120 del codice – in tema di modificazioni del contratto in corso di esecuzione – con il comma 13. Il comma 13 – che riprende l’omologo comma 1 del pregresso articolo 106 del codice del 2016 -, rimarca che al netto del caso della rinegoziazione delle condizioni contrattuali (ex comma 8 per cui il Rup si “limita” a predisporre la proposta di accordo tra le parti per la firma del responsabile del sevizio), «le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal Rup con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante».
Il riscontro
Premesso quanto evidenziato, nel merito l’ufficio di supporto fornisce una risposta negativa visto che il codice ha chiaramente esplicitato «un iter procedurale preciso che coinvolge specifiche figure professionali». In questo iter il ruolo fondamentale – in particolare per le varianti – viene svolto dal direttore dei lavori che è il soggetto deputato a fornire, nei casi tassativi indicati nel comma 1, lett. c) dell’articolo 120, al responsabile unico del progetto «l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni» legittimanti predette «e propone al Rup le modifiche».
La valutazione, e la correlata responsabilità sulle varianti, si spiega nel parere, è una delle competenze del direttore dei lavori chiamato a valutare (e relazionare) «la necessità, l’adeguatezza delle modifiche e l’impatto complessivo sul progetto».
Il direttore lavori, quindi, rappresenta la figura centrale – nella dinamica esplicita anche nell’attuale codice – visto che si tratta di figura con la competenza tecnica specifica per proporre una variante «avendo seguito l’esecuzione dell’opera e conoscendo le problematiche emerse». Mentre il Rup è chiamato a svolte un ruolo di coordinamento dell’intero processo e ha, tradizionalmente, la responsabilità decisionale.
Tra gli altri soggetti, che non possono essere qualificati come terzi o estranei al processo in argomento, può essere interessato l’originario progettista che, in situazioni particolari, «può essere coinvolto per le variazioni che richiedono modifiche progettuali sostanziali».
La conclusione è che un soggetto terzo, pur professionista, che non abbia partecipato alle fasi precedenti (progettazione ed esecuzione) manca di quelle conoscenze immediate e dirette «del progetto e delle sue specifiche tecniche, consapevolezza delle problematiche emerse durante l’esecuzione, continuità tecnica e amministrativa necessaria per valutare l’opportunità e la correttezza delle modifiche da ultimo responsabilità procedurale prevista dal Codice».
Unica eccezione, conclude l’ufficio di supporto, che si pone evidentemente come assolutamente residuale il cui utilizzo/esperimento (pur nel silenzio del parere), in ultima analisi rimane nelle competenze e responsabilità del Rup, è un caso grave di «impedimento o sostituzione delle figure originarie».
Evidentemente, questo intervento si potrà verifica solo previo forma incarico da parte del responsabile di servizi su proposta del Rup. In questo caso, ovviamente, il soggetto in argomento cesserebbe di essere terzo estraneo assumendo, invece «le relative responsabilità procedurali» ripristinando quindi la dinamica procedura prevista nell’articolo 120 del codice.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
