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Prezzario nazionale e Osservatorio: la Manovra punta al coordinamento ma si rischia nuova complessità

La legge di Bilancio 2026 introduce un riferimento centrale per i costi dei lavori pubblici, ma lascia spazio a sovrapposizione e contenzioso: l’analisi delle novità

 

La legge di bilancio 2026 (30 dicembre 2025, n. 199) contiene, ai commi da 487 a 489 dell’articolo 1, disposizioni di carattere generale destinate a incidere sul meccanismo di adeguamento dei corrispettivi dei contratti di appalto per il futuro, sia pure condizionatamente all’emanazione di alcuni provvedimenti attuativi. Analogamente a quanto visto nel precedente articolo per le altre disposizioni relative agli appalti in corso, anche queste riguardano esclusivamente il settore dei lavori, con esclusione di servizi e forniture.

 

Il prezzario nazionale
L’impianto normativo introdotto si incentra sull’istituzione di un prezzario nazionale recante il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori. Il prezzario deve essere redatto utilizzando i medesimi criteri che l’Allegato I.14 del Dlgs 36/2023 indica per la redazione dei prezzari regionali e deve essere aggiornato con cadenza annuale.

La funzione fondamentale del prezzario nazionale è quella di fornire un supporto, in un’ottica di raccordo e coordinamento, nella definizione dei prezzari regionali e speciali attualmente previsti dal Dlgs 36.

Occorre infatti ricordare che ai sensi dell’articolo 41, comma 13 di tale Dlgs, per i contratti di lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome. In alternativa ai prezzari regionali, alcune stazioni appaltanti possono essere espressamente autorizzate dal ministero delle Infrastrutture, in base alla natura e all’oggetto dell’appalto, a utilizzare prezzari propri.

In sostanza, il prezzario nazionale non è destinato a sostituire i prezzari regionali o speciali, ma avrà il solo compito di costituire un riferimento per la redazione di tali ultimi prezzari, che continueranno a coesistere con il primo. Questa specifica funzione di coordinamento dovrebbe trovare la sua ragione in quanto indicato in apertura del comma 487, e cioè per garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull’intero territorio nazionale, promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilità dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo.

In questa logica, il prezzario nazionale indica, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell’oggetto dell’appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo. In sostanza, il prezzario nazionale non dovrà limitarsi a indicare i prezzi che costituiscono un riferimento in termini generali su tutto il territorio nazionale, ma dovrà disarticolare questi dati in funzione delle singole e distinte realtà territoriali.

I soggetti tenuti a redigere i prezzari regionali e quelli speciali – e cioè le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le stazioni appaltanti autorizzati all’adozione di prezzari speciali – dovranno motivare, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, eventuali scostamenti introdotti rispetto alle stime di prezzo e dalle soglie di variazione individuate dal prezzario nazionale. In definitiva, viene previsto – sia pure con qualche flessibilità – una sorta di obbligo di conformazione dei prezzari regionali e speciali rispetto alle indicazioni contenute nel prezzario nazionale. È possibile discostarsi da tali indicazioni, ma solo fornendo adeguata motivazione.

La disciplina introdotta solleva alcune perplessità. In primo luogo non è ben chiaro quale sia il valore aggiunto da attribuire al prezzario nazionale. L’esigenza di uniformità appare infatti attenuata dal fatto che lo stesso prezzario nazionale dovrà prevedere una diversa articolazione dei prezzi in funzione delle distinte realtà territoriali. Esigenza che appare peraltro del tutto ragionevole, se si considera che l’esecuzione dei lavori deve sopportare costi ben diversi a seconda della localizzazione degli stessi.

Ma se così è, viene da pensare che la disciplina introdotta sia indice di una sostanziale sfiducia nei confronti della capacità delle singole regioni di definire prezzari regionali attendibili e congrui, tanto da aver accentrato a livello di prezzario nazionale la definizione dei costi da applicare a livello territoriale.

Ciò pone peraltro un’altra questione. Come detto, le singole regioni possono discostarsi dai costi indicati nel prezzario nazionale, dandone adeguata motivazione. Il che apre una questione non banale sui contenuti – che non potranno che essere essenzialmente tecnici – di tale motivazione e soprattutto su un potenziale contenzioso che potrebbe aprirsi tra le regioni e l’autorità centrale, cui fa capo la titolarità del prezzario nazionale.

In definitiva, si pone il dubbio se si sentisse effettivamente l’esigenza di introdurre uno strumento regolatorio a livello centrale senza nel contempo portare questa scelta fino alle sue conseguenze ultime, e cioè abrogare i prezzari regionali (e anche quelli speciali).

L’aver accolto una soluzione mediana rischia di complicare ulteriormente un quadro regolatorio di una materia che invece, considerato il notevole interesse che riveste per stazioni appaltanti e imprese, avrebbe bisogno di disposizione semplici e di agevole applicazione.

 

La formazione del prezzario nazionale
La predisposizione del prezzario nazionale è demandata all’Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche, da istituire presso il Mit. L’Osservatorio, anche ai fine della predisposizione del prezzario nazionale, svolge attività di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi dei prodotti, attrezzature e lavorazioni. Inoltre, deve analizzare le dinamiche di mercato al fine di promuovere metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei prezzari. In verità queste ultima specificazione non è del tutto chiara, posto che – come visto – è lo stesso prezzario nazionale che rappresenta il riferimento per la redazione dei prezzari regionali e speciali, andando quindi oltre la semplice definizione delle metodologie di formazione di questi ultimi.

Infine all’Osservatorio è attribuita anche una funzione di monitoraggio sotto due profili:

  • verifica della coerenza e congruità delle clausole di revisione prezzi ai fini dell’adeguamento dei corrispettivi per gli appalti in corso di esecuzione, secondo quanto previsto dal comma 490 (vedi il primo articolo);
  • verifica della corretta applicazione dei prezzari ai suddetti appalti di importo superiore a 100 milioni di euro.

L’Osservatorio opera in coordinamento e con il supporto di una serie di strutture:

  • deve raccordarsi con il tavolo di coordinamento costituito, ai sensi dell’Allegato I.14 del Dlgs 36, presso il Mit, composto da cinque rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e da cinque rappresentanti dello stesso ministero;
  • può avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della Struttura tecnica di missione, della Ragioneria generale dello Stato, delle Regioni;
  • può stipulare convenzioni con università e istituti di formazione.

Anche sotto questo profilo si deve rilevare che le modalità di funzionamento dell’istituendo Osservatorio appaiono caratterizzate da un certo grado di complessità. In particolare, la necessità di raccordo tra l’Osservatorio e il tavolo di coordinamento già previsto dall’Allegato I.14 del Dlgs 36 nasce dal fatto che nella sostanza le funzioni attribuite a detto tavolo vengono a sovrapporsi alle funzioni demandate dalla nuova norma all’Osservatorio, essendo tutte finalizzate alla formazione dei prezzari.

In sostanza, il legislatore ha inteso introdurre un nuovo organismo, senza tuttavia incidere sulle competenze per molti versi sovrapponibili di organismi già esistenti, il che pone qualche dubbio sull’efficacia e funzionalità della scelta operata.

L’Osservatorio è istituito con Decreto del Mit, di concerto con il ministero dell’Economia, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle legge di bilancio (cioè entro il 2 marzo 2026, termine peraltro di natura ordinatoria).

Il Decreto istitutivo deve altresì definire:

  • la composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio;
  • le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, di verifica e di raccolta dati, nonché i criteri per la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio;
  • le modalità di sottoposizione all’Osservatorio, su proposta della stazione appaltante, di progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di opere pubbliche, non ricomprese in contratti di programma, da finanziare in tutto o in parte con contributi dello Stato o dell’Unione europea, al fine di acquisire un parere di congruità dei costi del progetto, di natura non vincolante. che può essere considerato anche ai fini della definizione delle priorità nell’accesso ai contributi.

L’Osservatorio è composto da un numero massimo di dieci esperti, con un compenso massimo annuo pari a euro 50.000.

 

 

 

FONTI      Roberto Mangani         “Enti Locali & Edilizia”

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