Quando più versioni del disciplinare coesistono, quale vincola i concorrenti? Il TAR Lazio chiarisce il ruolo del RUP, la rilevanza della pubblicità degli atti e i limiti delle rettifiche tecniche nel nuovo Codice appalti
Quando esistono più versioni della documentazione di gara, quale deve realmente guidare i concorrenti? La pubblicazione all’Albo pretorio può incidere sull’affidamento degli operatori economici se gli atti di gara risultano diversi da quelli pubblicati sulla GUUE, sulla piattaforma di gara e nella Banca dati ANAC? E, soprattutto, fino a che punto il RUP può intervenire sugli atti già approvati, senza sconfinare in una modifica illegittima della lex specialis?
Sono interrogativi sui quali il nuovo Codice Appalti è intervenuto in modo netto, chiarendo che la decisione a contrarre non cristallizza ogni aspetto della gara. La coerenza tecnica degli atti e la loro concreta applicazione restano affidate al RUP, chiamato a garantire che la procedura si sviluppi secondo regole chiare e intelligibili per il mercato.
Proprio per questo sono legittime eventuali correzioni e rettifiche della documentazione di gara, quando si tratti di interventi fisiologici utili a eliminare incongruenze interne o a riallineare singole previsioni al disegno complessivo della lex specialis, purché resi conoscibili agli operatori economici attraverso le forme di pubblicità previste dalla legge.
A spiegarlo è il TAR Lazio con la sentenza del 22 dicembre 2025, n. 23542, evidenziando quali effetti produca una rettifica tecnica correttamente pubblicata sugli esiti della gara.
Errore nella documentazione di gara e ruolo del RUP: i chiarimenti del TAR
La vicenda nasce da una procedura indetta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, articolata in due lotti, per l’affidamento di un servizio da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Con la deliberazione di indizione della gara veniva approvato anche il disciplinare, inizialmente pubblicato all’Albo pretorio. Successivamente, la documentazione di gara era stata resa disponibile secondo le forme ordinarie previste dal Codice: GUUE, piattaforma di gara, Banca dati ANAC e sito istituzionale.
Solo dopo l’aggiudicazione, il secondo operatore in graduatoria rilevava una difformità tra la formula di attribuzione del punteggio economico contenuta nel disciplinare allegato alla deliberazione pubblicata all’Albo pretorio e quella riportata negli atti di gara pubblicati sulla GUUE e sulla piattaforma informatica.
Sulla base di tale presupposto veniva presentata un’istanza di autotutela, con cui si chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione e la rielaborazione della graduatoria applicando la diversa formula. L’istanza era stata però rigettata dal RUP, che motivava il diniego richiamando la coerenza della formula utilizzata con l’impianto complessivo della lex specialis e con gli atti di gara pubblicati nelle forme di legge.
Da qui il ricorso al giudice amministrativo, fondato sull’asserita illegittimità della “modifica” del disciplinare, sulla violazione della portata vincolante della lex specialis e sulla lesione dell’affidamento dell’operatore economico, in un contesto in cui il risultato della gara risultava determinato da un equilibrio estremamente fragile tra le offerte.
Quadro normativo di riferimento
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo da alcuni punti fermi del d.lgs. n. 36/2023.
Da un lato, vengono in rilievo le disposizioni sulla pubblicità legale degli atti di gara (artt. 84 e 85 del Codice), che individuano nelle forme di pubblicazione europea, nazionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici il momento da cui decorrono gli effetti giuridici degli atti di gara, attribuendo a tali pubblicazioni una funzione non meramente informativa, ma costitutiva.
Altro aspetto normativo particolarmente rilevante riguarda il ruolo del Responsabile unico del progetto, come definito dall’Allegato I.2 al Codice. In particolare, l’art. 6, comma 2, attribuisce al RUP competenze decisionali che non si esauriscono nella fase preparatoria, ma si estendono anche alle scelte tecniche necessarie a dare attuazione alla procedura, inclusi i profili relativi al criterio di aggiudicazione e alle sue modalità applicative.
Infine, vengono in rilievo i principi generali del Codice – in particolare quelli di trasparenza, parità di trattamento e affidamento – che fungono da parametro di legittimità tanto per l’azione della stazione appaltante quanto per il comportamento degli operatori economici.
I principi espressi dal TAR
Il TAR Lazio affronta la questione muovendo da un punto fermo: la difformità denunciata va letta alla luce dell’impianto complessivo della lex specialis e delle forme di pubblicità previste dal Codice.
In primo luogo, il Collegio chiarisce che l’intervento del RUP non ha introdotto una regola nuova, ma ha operato una correzione di una contraddizione interna, rendendo coerente la formula con quanto già stabilito nel disciplinare.
Un secondo principio centrale riguarda la rilevanza giuridica delle forme di pubblicazione. Ciò che assume valore determinante non è la mera pubblicazione all’Albo pretorio, ma quella effettuata nelle sedi espressamente individuate dal Codice. Gli atti di gara pubblicati su GUUE, piattaforma di gara e Banca dati ANAC costituiscono il riferimento effettivo per gli operatori economici.
In questa prospettiva, il TAR esclude che la versione del disciplinare pubblicata unicamente all’Albo pretorio possa aver ingenerato un affidamento giuridicamente tutelabile, posto che gli operatori hanno avuto come riferimento gli atti pubblicati secondo le forme di legge.
Particolarmente significativo è poi il passaggio dedicato al ruolo del RUP, cui competono decisioni anche sugli aspetti tecnici della procedura. Ne deriva che la correzione operata rientra pienamente nella sua sfera di competenza, trattandosi di una scelta funzionale a garantire coerenza e chiarezza della lex specialis.
Peraltro, nel caso di specie, tutte le offerte economiche erano state formulate in termini di ribasso percentuale rispetto alla base d’asta, a conferma che la regola applicata dalla Commissione era chiara per tutti e che non si è determinata alcuna disparità di trattamento.
Analisi tecnica
La pronuncia si segnala per almeno tre profili di particolare interesse operativo.
In primo luogo, viene chiarito che non ogni divergenza testuale equivale a una modifica sostanziale. Quando l’intervento del RUP elimina una contraddizione e riallinea il disciplinare alla sua ratio complessiva, si resta sul piano della rettifica tecnica, non dell’innovazione della regola di gara.
In secondo luogo, il TAR valorizza il principio di effettività della pubblicità legale: l’affidamento non può fondarsi su testi privi di effetti giuridici nei confronti della platea dei concorrenti.
Infine, assume rilievo il comportamento del concorrente, chiamato a intercettare tempestivamente eventuali discrasie mediante richieste di chiarimenti, e non a valorizzarle solo ex post, a gara conclusa.
Conclusioni
Il ricorso è stato respinto, con conferma della legittimità dell’aggiudicazione, avvenuta nel pieno rispetto delle regole previste dalla lex specialis.
La lex specialis vincolante è quella pubblicata secondo le forme previste dal Codice, non versioni isolate o non efficaci. Le rettifiche tecniche del RUP, quando eliminano contraddizioni interne e non alterano la sostanza delle regole di gara, non integrano violazioni della par condicio.
L’affidamento dell’operatore economico va valutato in concreto, anche alla luce del contenuto effettivo dell’offerta presentata, ed eventuali discrasie nei documenti di gara vanno intercettate tempestivamente, non utilizzate solo come strumento difensivo a posteriori per rimettere in discussione l’esito della gara.
FONTI “LavoriPubblici.it”
