L’analisi di Stefano Usai e Pier Luigi Girlando sull’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) tra prassi e giurisprudenza
Le procedure di affidamento sotto soglia, e in particolare l’istituto dell’affidamento diretto, continuano a rappresentare uno degli ambiti più complessi e dibattuti del Codice dei contratti pubblici, sia sul piano interpretativo sia su quello applicativo.
È in questo contesto che si inserisce l’analisi sviluppata da Stefano Usai e Pier Luigi Girlando sul quotidiano Le Autonomie Locali (La teoria dei tre affidamenti, 23 dicembre 2025), che propone una rilettura sistematica dell’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) alla luce della giurisprudenza più recente e della prassi amministrativa consolidata.
Il contributo dei due autori introduce la cosiddetta “teoria dei tre affidamenti”, una chiave interpretativa che consente di distinguere, all’interno della categoria dell’affidamento diretto, tre diverse modalità operative, differenziate in base al livello di procedimentalizzazione adottato dalla stazione appaltante.
L’affidamento diretto tra definizione normativa e prassi applicativa
Muovendo dalla definizione contenuta nell’Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023, Usai e Girlando osservano come l’affidamento diretto, pur qualificato dal legislatore come procedura “non comparativa”, venga in concreto declinato secondo schemi molto diversi tra loro.
Secondo la loro ricostruzione, l’art. 50 del Codice non descrive una figura unitaria, ma consente – di fatto – una tripartizione dell’affidamento senza gara, che varia in funzione dell’intensità dell’istruttoria e delle modalità di interazione con il mercato, fino ad arrivare, in alcune ipotesi, a una sostanziale sovrapposizione con la procedura negoziata senza bando.
La teoria dei tre affidamenti
L’elaborazione proposta da Usai e Girlando muove dall’osservazione di una prassi applicativa tutt’altro che uniforme, nella quale l’affidamento diretto viene utilizzato secondo modalità operative molto diverse tra loro, spesso difficilmente riconducibili a un unico schema concettuale.
Proprio per dare ordine a questa eterogeneità, gli autori individuano tre differenti declinazioni dell’affidamento diretto, distinguendole in base al grado di procedimentalizzazione adottato dalla stazione appaltante e al ruolo concretamente assunto dal RUP nel governo dell’istruttoria. Una distinzione che consente di comprendere quando si resta nell’alveo dell’affidamento diretto in senso proprio e quando, invece, la strutturazione della procedura conduce verso modelli sostanzialmente assimilabili a forme di confronto concorrenziale.
Affidamento diretto “puro”
La prima modalità individuata è quella dell’affidamento diretto puro, caratterizzato da una struttura minimale e sostanzialmente destrutturata. In questo schema, il RUP acquisisce le informazioni necessarie attraverso indagini esplorative che non richiedono un coinvolgimento attivo degli operatori economici.
L’istruttoria resta interamente governata dall’amministrazione, che individua l’operatore economico sulla base degli elementi raccolti e avvia la trattativa diretta – obbligatoriamente in forma digitale e tracciata – nel rispetto dell’art. 17 del Codice e all’interno di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata.
Affidamento diretto “procedimentalizzato debole”
Una seconda ipotesi è rappresentata dall’affidamento diretto procedimentalizzato debole, che si colloca in una zona intermedia tra la semplice esplorazione del mercato e una procedura strutturata.
In questo caso, l’amministrazione acquisisce due o più preventivi in modo asimmetrico, spesso al di fuori delle piattaforme di approvvigionamento digitale, senza definire una vera e propria comparazione tra operatori. La valutazione avviene singolarmente, mettendo in relazione ciascun preventivo con il fabbisogno espresso nella relazione progettuale semplificata.
Come precisano gli autori, non si è ancora in presenza di una procedura in senso proprio: non esistono regole per gli operatori economici, che non assumono la veste di partecipanti, ma solo regole interne per il RUP, chiamato a governare l’istruttoria secondo i canoni degli articoli 17 e 49 del Codice.
Affidamento procedimentalizzato “forte” (che non è più affidamento diretto)
La terza modalità individuata – ed è qui che l’analisi di Usai e Girlando assume un rilievo particolarmente incisivo – riguarda l’affidamento procedimentalizzato forte, che, pur talvolta qualificato formalmente come affidamento diretto, ne supera i confini sostanziali.
In questa ipotesi, l’amministrazione introduce regole tipiche della cosiddetta “piccola evidenza pubblica”, imponendo il rispetto dei principi che presidiano le procedure comparative: criteri predefiniti, assetto procedimentale strutturato, posizioni giuridiche differenziate in capo agli operatori economici.
Secondo gli autori, in tali casi non è più corretto parlare di affidamento diretto, poiché il RUP vede ridursi drasticamente la propria discrezionalità, salvo che questa non sia espressamente prevista e accettata ex ante dai partecipanti. Si configura, di fatto, una procedura di gara semplificata, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano delle garanzie procedimentali.
Considerazioni conclusive
La riflessione proposta da Usai e Girlando intercetta uno dei nodi centrali del sottosoglia: il difficile equilibrio tra esigenze di semplificazione, discrezionalità amministrativa e rispetto dei principi fondamentali dell’evidenza pubblica.
Dalla stagione del Codice “De Lise” fino al D.Lgs. n. 36/2023, l’affidamento diretto ha progressivamente ampliato il proprio spazio operativo. Proprio per questo, appare sempre più necessario distinguere con chiarezza i diversi modelli applicativi, evitando sovrapposizioni concettuali e forzature terminologiche che rischiano di tradursi in incertezze procedimentali.
La “teoria dei tre affidamenti” non elimina tutte le ambiguità interpretative, ma offre una chiave di lettura utile per orientare le stazioni appaltanti nella costruzione delle procedure sotto soglia, aiutandole a comprendere quando si resta nell’alveo dell’affidamento diretto in senso proprio e quando, invece, il livello di procedimentalizzazione adottato conduce verso modelli che richiedono coerenza, trasparenza e un pieno rispetto dei principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa.
FONTI “LavoriPubblici.it”
