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Gare, il Tar censura l’allungamento dei termini di verifica dell’anomalia

Per i giudici veneti l’eccessiva durata dei controlli di congruità dell’offerta inficia l’intera procedura

 

L’eccessiva durata del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta inficia la procedura di gara. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con il principio del risultato contemplato dall’articolo 1, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023 ( «Le stazioni appaltanti […] perseguono il risultato dell’affidamento del contratto […] con la massima tempestività […] Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale per l’individuazione della regola del caso concreto ») e con l’articolo 110, comma 2, dello stesso decreto che disciplina il subprocedimento di verifica dell’anomalia («[L]e stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’ operatore economico le spiegazioni necessarie, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni»). Lo ha stabilito il Tar Veneto con la sentenza n. 2387 del 2025.

 

L’antefatto
La controversia trae origine da una procedura di evidenza pubblica bandita da Trenitalia per l’affidamento del servizio di manutenzione di alcuni tratti della rete ferroviaria. All’esito della gara, l’impresa seconda classificata aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione lamentando la violazione dell’articolo 110 citato per l’irragionevole durata (tredici mesi) del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. Circostanza che, secondo l’impresa, aveva consentito all’aggiudicatario di frazionare in tre tranches l’invio dei documenti giustificativi del ribasso offerto.

 

La sentenza
Il Tar ha confermato l’orientamento secondo cui la dilatazione temporale del subprocedimento di verifica dell’anomalia introduce una irragionevole disparità di trattamento tra i concorrenti (Tar Lazio, sentenza 22 ottobre 2025, n. 18277) atteso che:

  • nessuna disposizione normativa impone al responsabile unico del procedimento di assegnare un ulteriore termine al concorrente per integrare o chiarire le deduzioni presentate, né per una eventuale convocazione (Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 7 agosto 2020, n. 4973);
  • spetta all’offerente fornire nell’ambito del contraddittorio procedimentale le prove documentali a supporto della asserita sostenibilità della sua offerta (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 28 giugno 2021 n. 4867; Cons. Stato, Sez. III, sentenza 20 ottobre 2025, n.8107);
  • «se si consentisse di produrre, oltre il termine assegnato, la documentazione richiesta con la nota che ha da dato vita alla verifica di anomalia, verrebbe meno la funzione acceleratoria del termine “massimo” di quindici giorni previsto dalla legge» (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 13 agosto 2024 n. 7114), fermo restando che la mancata o tardiva produzione delle giustificazioni dell’offerta «non può comportare l’automatica esclusione dell’offerta sospettata di anomalia» (Cons. Stato, Sez. III, sentenza 20 ottobre 2025,n. 8107).

Da qui la decisione del Tar: «La tempistica procedimentale stabilita dal legislatore prevede che il contraddittorio sia articolato in una sola richiesta istruttoria, con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per l’inoltro delle giustificazioni». Termine che – chiarisce il Collegio – «deve comunque essere congruo e ragionevole in relazione alla complessità delle spiegazioni richieste e delle altre esigenze che potranno venire in rilievo nel caso specifico».

 

 

 

FONTI          Pietro Verna         “Enti Locali & Edilizia”

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