Il Tar Sicilia ricorda che l’allungamento del contratto è ammesso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova gara in caso di pregiudizio per l’interesse pubblico
La proroga tecnica si applica solo in casi eccezionali, nei quali risultano oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara possa determinare un grave danno all’interesse pubblico. La proroga deve essere disposta con un provvedimento, non essendo ammissibili accordi taciti o per fatti concludenti. Questo è quanto enunciato con sentenza del Tar per la Sicilia, Catania, sez. V. n. 41/2026. La sentenza riguarda un affidamento aggiudicato nel corso del vecchio codice ma la cui soluzione è applicabile anche sotto l’attuale codice.
Il fatto
Una stazione appaltante aveva disposto l’aggiudicazione a favore di un operatore economico dell’appalto di fornitura di materiale e dispositivi medici per la durata di tre anni prorogabili per ulteriori sei mesi. Prima della scadenza del contratto, con proprio provvedimento, l’ente ha disposto una proroga contrattuale semestrale come previsto nella lex specialis, nelle more di conclusione della nuova gara. Di fatto però l’impresa in campo si è trovata a fronteggiare ulteriori proroghe, per oltre un anno, sulla base di atti unilaterali della stazione appaltante mai formalmente accettati dall’aggiudicatario, il quale avrebbe richiesto anche una revisione dei prezzi mai accolta, e che avrebbe dato esecuzione a quei provvedimenti solo per non incorrere in responsabilità ex art. 355 cp. Di qui il ricorso al Tar.
La decisione
Il ricorso deve ritenersi fondato. Il previgente Dlgs n. 50/2016, all’art. 106, co. 11, prevedeva la possibilità per la stazione appaltante di fare ricorso all’istituto della proroga se contemplato negli atti di gara e per il tempo necessario per l’individuazione di un nuovo contraente. Secondo la giurisprudenza, in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici non vi è spazio per l’autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile per il quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità alla normativa europea, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, deve effettuare una nuova gara. La proroga dev’essere prevista ab origine e comunque entro termini determinati per l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente: una proroga oltre i limiti temporali consentiti dev’essere equiparata ad un affidamento senza gara. Anche il Dlgs n. 36/2023 richiama il carattere straordinario dell’istituto distinguendo la “proroga tecnica” e “l’opzione di proroga”: la prima si applica, anche senza una previsione espressa nella lex specialis, nei casi emergenziali sopra richiamati, mentre la seconda dev’essere prevista e regolata nei documenti iniziali di gara. Nel caso di specie non sussistono le ipotesi previste sia nel codice previgente che nell’attuale. Il Collegio, pertanto, ritiene insussistente l’obbligo per l’aggiudicatario di assicurare la fornitura agli stessi patti e condizioni dell’offerta dovendosi riconoscere che il rapporto è proseguito in via di mero fatto senza alcuna formale accettazione da parte della ricorrente.
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”
