L’8 gennaio è entrato in vigore il nuovo regolamento Ue che abroga in gran parte quello del 2011 ma l’impatto maggiore si avrà con l’emanazione delle specifiche tecniche armonizzate
L’8 gennaio 2026 ha iniziato a produrre effetti il nuovo regolamento europeo per la marcatura Ce dei prodotti da costruzione. Entrato in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta dell’Unione europea, ossia il 7 gennaio 2025, il regolamento 2024/3110 inizia ora ad avere efficacia. Sia avvia così la graduale transizione verso le nuove norme. Intanto è in gran parte abrogato il Regolamento Cpr 305 del 2011, mentre la maggior parte delle novità più importanti arriverà con l’emanazione delle specifiche tecniche armonizzate, che d’ora in poi dovranno seguire le regole del nuovo Cpr, e poi con gli atti delegati della Commissione che avvieranno il complesso sistema dei passaporti digitali dei prodotti da costruzione. Altra novità importante: con le specifiche tecniche e i documenti per la valutazione europea emanati in base al nuovo regolamento, i prodotti da costruzione ad essi soggetti dovranno esplicitare le prestazioni di sostenibilità ambientale seguendo un calendario con scadenze prefissate. Ogni Stato membro deve ora definire le sanzioni da applicare in caso di non conformità al regolamento e inviare il relativo testo alla Commissione europea entro l’8 dicembre 2026.
Abrogata gran parte del vecchio regolamento Cpr
Innanzitutto dall’8 gennaio 2026 è abrogato il vecchio regolamento sui prodotti da costruzione (regolamento Ue 305 del 2011) ad eccezione di alcuni articoli (quelli che regolano le dichiarazione di prestazione, l’apposizione della marcatura Ce, gli obblighi di fabbricanti, importatori e distributori, il processo di definizione delle norme armonizzate, la valutazione e la verifica della costanza della prestazione, i requisiti degli organismi di valutazione tecnica), che restano in vita per consentire il passaggio alle nuove regole. Difatti, gli articoli del vecchio regolamento Cpr non abrogati si applicano limitatamente ai prodotti coperti dalle norme armonizzate e dai documenti per la valutazione europea definiti secondo il vecchio regolamento.
Con le nuove norme armonizzate saranno rese esplicite le prestazioni di sostenibilità ambientale
Le norme armonizzate che saranno elaborate dovranno seguire le nuove regole, cui i produttori dovranno conformarsi entro un anno dalla data di adozione dell’atto di esecuzione che rende obbligatoria la norma, a meno che in tale atto non venga concesso più tempo per adeguarsi. In particolare, con le specifiche tecniche e con i documenti per la valutazione europea emanati in base al nuovo regolamento, i prodotti da costruzione ad essi soggetti dovranno esplicitare le prestazioni di sostenibilità ambientale e gli utilizzatori, ossia le imprese, saranno tenuti a confrontare le prestazioni con i requisiti richiesti per la realizzazione di un’opera.
Il nuovo regolamento introduce, infatti, l’obbligo, per i prodotti soggetti ad una specifica tecnica armonizzata o alla valutazione tecnica europea, di rendere disponibili informazioni che riguardano gli effetti sull’ambiente. Più nel dettaglio, le informazioni sulla sostenibilità ambientale del prodotto saranno contenute nella dichiarazione di prestazione e di conformità ossia nel documento che descrive le prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali cui il prodotto deve rispondere. Significa che la dichiarazione di conformità dovrà anche comprendere le prestazioni di sostenibilità ambientale del prodotto valutate in riferimento al ciclo di vita, che va dall’acquisizione delle materie prime allo smaltimento finale o dalla disinstallazione allo smaltimento finale per i prodotti usati.
Dunque, la dichiarazione di conformità, descrivendo la prestazione del prodotto in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente alle specifiche tecniche armonizzate o a un documento per la valutazione europea, dovrà preoccuparsi anche dei pertinenti effetti sull’ambiente e descriverli. In pratica, sulle dichiarazioni dovrà essere specificato il comportamento del prodotto rispetto ad una serie di indicatori, tra cui rientrano: gli effetti sul cambiamento climatico; sulla riduzione dello strato di ozono; l’eutrofizzazione delle acque; il potenziale di acidificazione, ossia la capacità di alcune sostanze di abbassare il Ph dell’acqua; il consumo di acqua e l’impoverimento delle risorse abiotiche, ossia quelle non viventi che includono combustibili fossili, metalli e minerali. Ci sono poi: gli effetti sulla salute umana, dovuti alle radiazioni ionizzanti; la tossicità per l’uomo, con riferimento anche agli effetti cancerogeni; infine, gli impatti legati all’uso del suolo.
Queste informazioni entreranno gradualmente nelle dichiarazioni di conformità che seguiranno le nuove specifiche armonizzate. A partire dall’8 gennaio 2026 le dichiarazioni di conformità dovranno dare indicazioni sull’impatto del prodotto sul clima per poi, col tempo andare, a valutare le altre caratteristiche essenziali. Dal 9 gennaio 2030, le valutazioni dovranno, dunque, allargarsi agli effetti sull’ozono, al potenziale di acidificazione, all’eutrofizzazione delle acque e terrestre, all’impoverimento abiotico, agli effetti sull’ozono e al consumo di acqua. Dal 9 gennaio 2032 dovranno essere considerati, tra gli altri, gli impatti legati all’uso del suolo, gli effetti sulla salute in relazione alle radiazioni ionizzanti e la tossicità sull’uomo. La prestazione di sostenibilità ambientale dovrà preoccuparsi anche dell’imballaggio che sarà usato e sarà calcolata usando un software messo a disposizione gratuitamente sul sito della Commissione. Il compito di convalidare i calcoli della sostenibilità ambientale eseguiti dal fabbricante spetta agli organismi notificati autorizzati a svolgere verifiche e valutazioni di parte terza, chiamati a valutare, tra l’altro, la prestazione e la conformità dei prodotti.
Nuovo requisito base per un minor impatto su acqua, suolo e aria
Un’altra novità importante è data dall’introduzione di un nuovo requisito base per le opere da costruzione. Si tratta del requisito numero sette (allegato I) che riguarda le “Emissioni nell’ambiente esterno delle opere di costruzione”. I requisiti base – va ricordato – servono per individuare le caratteristiche essenziali dei prodotti, per preparare le richieste di normazione e per elaborare le specifiche tecniche armonizzate e i documenti per la valutazione europea. Quindi un prodotto da costruzione, marcato Ce, conforme alle prestazioni dichiarate, consente all’opera in cui è incorporato di rispondere ai requisiti base.
Dunque, secondo il nuovo requisito, le opere di costruzione, e qualsiasi loro parte, devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e smantellate o demolite in modo da non presentare, per tutto il loro ciclo di vita, un rischio per l’ambiente esterno. Diversi i temi posti all’attenzione, quali: la dispersione di sostanze, microplastiche o radiazioni pericolose nell’aria, nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo; lo scarico scorretto di acque reflue, l’emissione di gas di combustione o la scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi nell’ambiente esterno. E poi: il rilascio di emissioni di gas a effetto serra nell’atmosfera, nonché i danni dovuti al trasporto di contaminanti presenti nell’acqua verso le fondamenta dell’edificio.
Restano in vigore le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea già pubblicati
Le vecchie norme armonizzate, i cui riferimenti sono già stati pubblicati sulla “Gazzetta europea” restano valide fino a quando non vengono ritirate dalla Commissione o abrogate. Restano in vita fino al 9 gennaio 2031 i documenti per la valutazione europea i cui riferimenti sono stati pubblicati entro l’8 gennaio 2026, fatto salvo il caso in cui siano scaduti per altri motivi. Dopo il 9 gennaio 2036, i prodotti non possono più essere immessi sul mercato sulla base delle valutazioni tecniche europee rilasciate in conformità di tali documenti per la valutazione europea. In sintesi, restano in commercio i prodotti marcati Ce secondo le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea elaborati seguendo il regolamento 305 del 2011.
Digitalizzazione delle informazioni anche via Web
Garantire l’accesso digitale a informazioni complete e affidabili sui prodotti da costruzione è, dunque, un obiettivo cardine del nuovo regolamento che, dà la possibilità ai fabbricanti di pubblicare la dichiarazione di conformità su un sito web purché venga soddisfatta una serie di condizioni elencate all’articolo 16. La dichiarazione deve essere in formato elettronico non modificabile e leggibile. Inoltre, il sito deve essere opportunamente sorvegliato in modo da garantire che le dichiarazioni siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione. Inoltre, dovrà essere fornito un collegamento tra il prodotto e la relativa dichiarazione di conformità attraverso il codice di identificazione unico del prodotto-tipo indicato con la marcatura Ce. Infine, le dichiarazioni di conformità e di prestazione dovranno essere tradotte nelle lingue degli Stati membri in cui si intende mettere a disposizione il prodotto. Se la dichiarazione di prestazione e conformità sarà disponibile sul Web conformemente ai precetti stabiliti dal nuovo regolamento, allora alcune delle informazioni che devono accompagnare la marcatura Ce, quali il codice di identificazione unico del prodotto-tipo e il codice di riferimento della dichiarazione di prestazione, potranno essere sostituite da un supporto dati, compreso un permalink che rimandi alla dichiarazione di conformità. Le stesse informazioni potranno non trovarsi a seguito della marcatura anche nel caso in cui ci sia un supporto dati collegato al passaporto del prodotto.
Verso il passaporto digitale del prodotto
Per avviare il sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione occorrono atti delegati della Commissione. Dopodiché entro i successivi sei mesi il sistema dovrà essere operativo. Entro 18 mesi dall’entrata in vigore degli atti delegati, il fabbricante dovrà mettere a disposizione il passaporto digitale del prodotto attraverso il sistema digitale dei prodotti da costruzione collegato ad un supporto dati che accompagnerà la marcatura Ce, permettendone la consultazione da parte degli operatori economici, di clienti, degli installatori e di tutti coloro che hanno necessità di consultare le informazioni sul prodotto da costruzione.
I passaporti dovranno essere interoperabili con altri passaporti digitali, come quello previsto dal Regolamento sull’ecodesign (2024/1781) e con i sistemi Bim. L’obiettivo è assicurare un accesso più immediato e semplice alle informazioni sui prodotti da costruzione, facilitare la verifica della compatibilità da parte delle autorità nazionali e migliorare la tracciabilità dei prodotti. Il Regolamento prevede, infatti, che ogni prodotto da esso disciplinato abbia un suo passaporto digitale, consultabile gratuitamente per via elettronica, che includa una serie di informazioni, facilmente consultabili, quali: la dichiarazione di conformità e di prestazione, le istruzioni per l’uso e le informazioni sulla sicurezza e tutta la documentazione tecnica che il fabbricante redige come base per la dichiarazione di prestazione, che comprende l’uso dichiarato, tutti gli elementi che sono serviti a dimostrare la prestazione e la conformità al regolamento, le procedure messe in atto affinché il prodotto mantenga la sua conformità e il calcolo delle caratteristiche ambientali essenziali.
Conterrà, inoltre, l’etichetta di sostenibilità ambientale e l’eventuale documentazione richiesta da altre normative Ue. Il passaporto dovrà essere collegato ad un supporto dati per l’acquisizione automatica delle informazioni, leggibile da un dispositivo elettronico e direttamente abbinato al codice di identificazione unico che identifica un tipo di prodotto e le prestazioni delle sue caratteristiche essenziali. Alcune caratteristiche del passaporto sono già descritte nel regolamento. In particolare, il sistema per la gestione dei passaporti digitali dovrà contenere informazioni per il riutilizzo e la rifabbricazione dei prodotti. Inoltre, il sistema dovrà essere accessibile per un periodo di 25 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultimo prodotto corrispondente al prodotto-tipo.
Appalti verdi
Il nuovo regolamento delega la Commissione europea a adottare atti delegati per definire i requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione da utilizzare nelle opere pubbliche. Quando un appalto richiede prestazioni ambientali minime, dovranno essere applicati i requisiti minimi stabiliti dalla Commissione relativamente ai prodotti coperti da una specifica tecnica armonizzata o da una valutazione tecnica europea. I requisiti minimi fissati dalla Commissione potranno assumere la forma di: specifiche tecniche, criteri di selezione, condizioni di esecuzione dell’appalto e criteri di aggiudicazione. Una volta in vigore i requisiti minimi, le stazioni appaltanti potranno non applicarli se il prodotto da costruzione richiesto può essere fornito solo da uno specifico produttore e non esistono alternative ragionevoli. Sarà possibile bypassare le future regole anche nel caso in cui non siano state presentate offerte o domande adeguate di partecipazione in risposta a una precedente procedura di appalto. Sarà possibile discostarsi dai requisiti minimi anche se i nuovi obblighi comporterebbero per l’amministrazione l’assunzione di costi sproporzionati o sarebbero causa di incompatibilità o di particolari difficoltà tecniche. I costi sono sproporzionati – afferma il nuovo regolamento – se comportano aumenti del valore stimato dell’appalto superiori al 10%. Il marchio Ecolabel dell’Unione potrà essere utilizzato per dimostrare la conformità ai requisiti minimi di sostenibilità ambientale stabiliti dalla Commissione.
Prodotti stampati
Il nuovo regolamento si applica anche ai prodotti realizzati tramite stampa 3d che entrano a pieno titolo nella definizione di prodotto da costruzione. Trattandosi di una tecnologia di produzione che coinvolge diversi attori che contribuiscono alla progettazione e alla fabbricazione, il regolamento si preoccupa di individuare la persona che assuma le responsabilità in esso previste. In particolare, viene considerato alla stregua del fabbricante, con tutti gli obblighi che ne derivano, il soggetto (persona fisica o giuridica) che fabbrica un prodotto utilizzando la stampa 3d.
Più informazioni sulla sicurezza
Per i prodotti coperti dalle specifiche tecniche armonizzate o dalle valutazioni tecniche europee elaborate ai sensi del nuovo regolamento Cpr devono essere fornite anche informazioni per l’uso e sulla sicurezza del prodotto che sono specificate nell’allegato IV. Vanno specificati, ad esempio, quali sono le condizioni d’uso, la durata della vita utile media e minima stimata, i principali materiali utilizzati, i rischi legati all’uso scorretto, le istruzioni per consentire il funzionamento e la manutenzione in condizioni di sicurezza, eventuali istruzioni per la formazione di installatori o operatori, la compatibilità con altri materiali e prodotti. Tra i contenuti devono esserci anche le istruzioni per mantenere le prestazioni del prodotto nel corso della sua durata di vita utile, come l’indicazione delle tipologie e della frequenza delle ispezioni e degli interventi di manutenzione utili a garantire la sicurezza e la durabilità, e le informazioni su eventuali parti soggette ad usura e sui relativi criteri di sostituzione.
Attenzione ai prodotti usati
Un’attenzione nuova è dedicata al riuso dei prodotti da costruzione. Tra l’altro il passaporto digitale sarà anche utile per gli operatori che si occupano della preparazione del prodotto finalizzata al suo riuso, che potranno trovarvi informazioni per l’uso e la sicurezza di un prodotto da riutilizzare. Inoltre, a richiesta della Commissione Ue, le specifiche tecniche armonizzate potranno occuparsi anche dei prodotti riciclati. Tra l’altro, indicazioni specifiche dovranno essere contenute nella marcatura Ce che sarà accompagnata dalle ultime due cifre dell’anno in cui il prodotto è stato disinstallato seguite dalle ultime due cifre dell’anno in cui la marcatura Ce è stata apposta sul prodotto usato.
Attenzione al riciclo
Per famiglie o categorie di prodotti coperti da norme armonizzate, la Commissione può adottare atti delegati per stabilire ulteriori requisiti conformemente all’allegato III del regolamento e può chiedere a uno o più organismi europei di normazione di elaborare delle norme volontarie che conferiscono presunzione di conformità ai requisiti stabiliti con tali atti delegati. Si tratta di un meccanismo che può incentivare, ad esempio, la riciclabilità e il recupero dei materiali durante le procedure di smantellamento e l’uso di prodotti che massimizzano il contenuto riutilizzato, riciclato e di sottoprodotto. Nel definire i requisiti dei prodotti in materia di ambiente, le specifiche tecniche armonizzate possono differenziarli in base alle classi di prestazione.
La Commissione può elaborare specifiche tecniche armonizzate
Il nuovo regolamento introduce un iter eccezionale per l’elaborazione delle specifiche tecniche armonizzate quando il procedimento ordinario si blocca. In sintesi, la Commissione Ue può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le caratteristiche essenziali di prodotti da costruzione e i metodi di valutazione delle prestazioni. Può farlo se ha già richiesto ad un organismo europeo di normazione di elaborare una norma armonizzata e la richiesta non è stata accettata oppure se la norma non è stata redatta nei termini fissati o non è conforme alla richiesta.
FONTI Mariagrazia Barletta “Enti Locali & Edilizia”
