Un parere del Mit spiega come intervenire dopo la validazione: servono prestazioni integrative a carico del professionista
L’errore progettuale rilevato in fase esecutiva apre una nuova fase, eccezionale, di rapporto con il progettista tenuto a prestazioni integrative/correttive. In questo senso, il parere dell’ufficio di supporto del Mit n. 3896/2025, chiarisce l’aspetto applicativo delle nuove norme introdotte dal decreto legislativo 209/2024.
Il quesito
Il quesito posto all’ufficio di supporto è finalizzato ad ottenere un chiarimento pratico circa la nuova previsione innestata nell’articolo 120, comma 15-bis, con l’articolo 42 del decreto legislativo 209/2024.
La previsione in argomento puntualizza che «fermo restando quanto previsto dall’articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato».
Il comma richiamato (8-bis dell’articolo 41 anch’esso introdotto dal decreto legislativo 209/2024con l’articolo 14) impone l’inserimento – nei contratti stipulati con progettisti esterni – di clausole per prestazioni reintegrative (a titolo transattivo a carico del progettista) nel caso di «errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione».
Nel quesito si chiede come si pongano queste previsioni rispetto all’attività «preliminare di verifica e validazione ex art. 42» e circa la sua applicazione «nel caso di affidamento della direzione dei lavori a soggetto diverso dal progettista che, in fase di esecuzione, veda la sua attività già conclusa e verosimilmente già liquidata a seguito della verifica, validazione e approvazione del progetto posto a base di gara».
Con la richiesta si pone, quindi, il problema pratico su come si strutturi un intervento ed una richiesta di correzioni “postumo” rispetto al progetto ormai validato.
Il riscontro
L’ufficio di supporto rileva il collegamento tra le due disposizioni richiamate sottolineando che l’eventuale errore impone delle prestazioni, a carico del progettista, integrative che, eventualmente, esigono la stipula di un nuovo contratto. Prestazioni integrative finalizzate ad individuare «soluzioni tempestive volte a risolvere le criticità connesse agli errori o omissioni progettuali accertate entro la fase esecutiva».
L’articolo 42 del codice, spiega l’ufficio di supporto, imponendo il rigoroso sistema di verifica e validazione del progetto dovrebbe consentire di intercettare eventuali errori «prima dell’approvazione e della messa a gara del progetto», pertanto l’errore individuato successivamente – visto che la norma (comma 8-bis art. 41) prevede la nullità di ogni patto che esclude o limita la responsabilità del progettista per errori o omissioni -, consentirà un intervento di «sanatoria straordinaria».
Sanatoria, per errori e omissioni, che:
a) non siano stati intercettati dalla verifica/validazione;
b) emergano solamente nella fase esecutiva;
c) necessitino di soluzione tempestiva per evitare interruzioni dell’opera.
Come detto, l’interpretazione sistematica delle disposizioni – si spiega nel parere -, presuppone “«comunque l’instaurazione di un nuovo rapporto contrattuale di natura transattiva con il progettista originario o con altro soggetto qualificato». Si tratta, quindi, di disposizioni di carattere eccezionale finalizzate ad assicurare la continuità progettuale e ciò giustifica una procedura straordinaria come quella sintetizzata.
Il parere conclude precisa come sia «necessario che vi sia prova documentale che dimostri adeguatamente l’impossibilità di soluzioni alternative, e garantire comunque il rispetto dei limiti quantitativi delle modifiche contrattuali».
FONTI Stefano usai “Enti Locali & Edilizia”
