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Accesso agli atti, oscuramento dell’offerta solo dopo la valutazione motivata e autonoma del Rup

Tar Veneto: no all’appiattimento sulle richieste degli operatori economici

 

La decisione di oscurare dei dati/informazioni delle offerte – a tutela di affermati segreti tecnici/commerciali -, deve essere conseguenza di una autonoma valutazione da parte del Rup che è tenuto ad esplicitarne i motivi. In questo senso il Tar Veneto, Venezia, sez. I, sentenza n. 64/2026

 

La vicenda
Il ricorrente, secondo classificato in una procedura di gara finalizzata alla stipulazione di un accordo quadro «avente ad oggetto la fornitura di contatori smart» contesta il fatto di aver ricevuto la documentazione di gara «oscurata» senza alcuna indicazione delle motivazioni.

Nel dettaglio, la contestazione verte sulle non corrette applicazioni delle disposizioni di cui agli articoli 36 e 36 e dello stesso impianto normativo, art. 22 e segg., della legge 241/90 e, precisamente, per l’illegittima limitazione del diritto di accesso visto che la stazione appaltante accoglieva «acriticamente le istanze di oscuramento presentate» dall’aggiudicatario «e da altri concorrenti, senza operare un adeguato bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e quelle di riservatezza tecnico-commerciale».

In questo modo – si tratta di censura evidentemente accolta dal giudice – l’operatore economico interessato visto che si classificava al secondo posto, risultava sostanzialmente impossibilitato di far valere le proprie ragioni.

 

La sentenza

Il Collegio condivide la censura ricordando – anche per precedenti della stessa sezione come l’ordinanza n. 1416/2025 -, che l’art. 36 del codice dopo aver imposto alla stazione appaltante (primo comma) la «comunicazione digitale dell’aggiudicazione di cui all’art. 90», di rendere disponibili, mediante la piattaforma utilizzata per la gara «l’offerta dell’aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione» a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi, introduce (comma 2) un obbligo di assicurare reciproca conoscenza (ai primi cinque in graduatoria) delle rispettive offerte.

In pratica, spiega il giudice, il comma 2 appena citato, riconosce «agli operatori collocatisi nei primi cinque posti un diritto di ostensione più ampio (nda rispetto agli altri operatori), giacché a costoro sono rese reciprocamente disponibili, via piattaforma, anche le rispettive offerte (ivi incluse quelle del secondo, terzo, quarto e quinto classificato)». Il successivo comma 3 dell’art. 36 – come anche spiegato nel recente bando tipo Anac n. 1/2025 -, affronta poi la questione delle richieste di oscuramento di parti delle offerte per la presenza di segreti tecnici/commerciali.

L’oscuramento, si legge in sentenza, presuppone ed esige una richiesta dell’offerente interessato corredata da una dichiarazione «motivata e comprovata» (art. 35, comma 4, lett. a).

La decisione sugli oscuramenti «è impugnabile con rito ex art. 116 c.p.a. (art. 36, comma 4), fermo restando che «ai sensi dell’art. 35, comma 5, che l’accesso alle parti oscurate è comunque consentito quando sia indispensabile ai fini della difesa in giudizio sempre dimostrato dal soggetto interessato».

Nel caso di specie – e qui la contestazione del ricorrente – le motivazioni sulla decisione dell’oscuramento (che è decisione del Rup) non sono state esplicitate. Il giudice precisa che proprio dalla configurazione in termini di eccezionalità della mancata ostensione emerge l’esigenza/necessità che le ragioni vengano chiaramente esplicitate.

Nell’ambito dell’evidenza pubblica, si rimarca in sentenza, i «limiti all’ostensione hanno carattere eccezionale e di stretta interpretazione», pertanto «l’oscuramento è ammissibile unicamente per le parti dell’offerta che integrino effettivi segreti tecnici o commerciali, secondo la definizione contenuta nell’art. 98 del codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005), che richiede, tra l’altro, la sussistenza di informazioni aventi valore economico in quanto segrete e protette con misure ragionevolmente adeguate».

Il diritto di difesa, in effetti, non può trasformarsi in una «probatio diabolica» risultando sufficiente «che la richiesta sia, secondo l’id quod plerumque accidit, funzionale e potenzialmente rilevante per l’accertamento giudiziale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, ord. 6 febbraio 2023, n. 1231; Sez. III, 3 novembre 2022, n. 9588; Sez. V, 22 luglio 2022, n. 6448)».

Sotto il profilo pratico-operativo, la stazione appaltante (per il tramite del Rup) non può appiattirsi sulle indicazioni del soggetto interessato che si limita ad affermare l’esistenza di segreti tecnici/commerciali, visto che queste non possono ritenersi vincolanti.

Non a caso, anche la giurisprudenza unionale «ha chiarito che l’amministrazione aggiudicatrice deve esigere la prova del carattere effettivamente riservato dei contenuti che si intendono sottrarre alla conoscibilità (Corte di Giustizia, 7 settembre 2021, C-927/19, e 17 novembre 2022, C-54/21)».

In sostanza, con la decisione di oscurare dei dati – su richiesta dei soggetti interessati -, il Rup deve svolgere un proprio indipendente esame (magari anche attraverso i propri collaboratori) dando conto «di avere svolto un’autonoma valutazione, esplicitando le ragioni dell’oscuramento con specifico riferimento ai requisiti dell’art. 98 del codice della proprietà industriale e al principio di trasparenza».

 

 

 

 

FONTI       Stefano Usai       “Enti Locali & Edilizia”

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