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Gare, obbligo dichiarativo senza sconti per le imprese

Tar Sardegna: vanno comunicati anche carichi fiscali pendenti, spetta alla Pa valutare l’affidabilità

 

Il Codice dei contratti pone a carico dell’operatore economico un «obbligo generale e permanente» di comunicazione alla stazione appaltante di fatti e provvedimenti «potenzialmente» idonei a integrare delle cause di esclusione. Pertanto, l’obbligo dichiarativo di esistenze di carichi fiscali e non, anche solo pendenti, ha natura etero-determinata e l’operatore economico non detiene alcun potere di scelta in merito alla comunicazione alla stazione appaltante. È solo quest’ultima, nell’ambito del suo potere di discrezionalità tecnica, a dover valutare se il fatto sia astrattamente idoneo a incidere sull’affidabilità dello stesso. Tale obbligo dichiarativo discende dal principio di buona fede, ex art. 5 del Dlgs n. 36/2023, per il quale le stazioni appaltanti e gli operatori economici devono comportarsi reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento. Questo è quanto enunciato con sentenza dal Tar Sardegna, sez. I, n. 111/2026.

 

Il fatto
La questione riguarda un accordo quadro per l’affidamento di lavori nella quale, in fase di verifica dei requisiti, l’amministrazione ha rilevato una posizione irregolare fiscale in capo a un operatore economico, ai sensi dell’art. 94, co. 6, del Dlgs n. 36/2023. La stazione appaltante chiedeva così chiarimenti a quest’ultimo il quale, in suo riscontro, evidenziava che non sussisteva alcuna violazione definitivamente accertata, in quanto la pendenza si riferiva alla cartella di pagamento notificata successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, avverso la quale aveva già proposto ricorso insieme a un’istanza di rateizzazione all’Agenzia delle entrate. La stazione appaltante escludeva così l’operatore economico in quanto l’istanza di rateizzazione era stata presentata dopo la presentazione delle offerte, al tempo del quale la società era già gravata da una sanzione definitivamente accertata, non dichiarata in fase di partecipazione alla procedura selettiva e come tale idonea a integrare la fattispecie del grave illecito professionale. Il concorrente escluso presenta ricorso al Tar.

 

La decisione
Il ricorso viene giudicato infondato. Ai fini dell’integrazione della fattispecie del grave illecito professionale, di cui all’art. 98, co. 3 lett. b), del Dlgs. n. 36/2023, l’elemento rilevante non è la qualificazione giuridica definitiva della pendenza tributaria, bensì l’omissione informativa in quanto tale, idonea a incidere sul processo decisionale della stazione appaltante, a prescindere dal fatto che la pretesa fiscale fosse o meno consolidata. L’art. 96, co. 14, del codice appalti pone a carico dell’operatore economico un «obbligo generale e permanente» di comunicazione alla stazione appaltante di fatti e provvedimenti «potenzialmente» idonei a integrare cause di esclusione.

La scelta dell’amministrazione di escludere l’impresa si è basata, non solo sull’esistenza di una pendenza tributaria, ma anche all’esito di una valutazione discrezionale incentrata sul «comportamento tenuto complessivamente» dal concorrente nella fase di gara, con riguardo alla violazione degli obblighi di leale collaborazione e trasparenza informativa. L’obbligo dichiarativo fiscale si estende, inoltre, non solo alle violazioni fiscali definitivamente accertate, ma anche a tutte le pendenze fiscali che siano in grado di incidere sulla valutazione di affidabilità e integrità dell’operatore economico.

Il Collegio, richiamando l’art. 5 del Dlgs n. 36/2023, afferma che le stazioni appaltanti e gli operatori economici devono comportarsi reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento che rappresentano un «rapporto di tipo orizzontale tre cittadini e pubblica amministrazione» che genera in capo alla seconda dei doveri di protezione o, secondo taluni, obblighi correlate a diritti soggettivi e, allo stesso tempo, comporta una responsabilità più mancata degli operatori economici. Oggetto dell’obbligo dichiarativo è, pertanto «qualunque fatto suscettibile di essere qualificato come grave illecito professionale, sì da permettere alla stazione appaltante di valutare se il comportamento pregresso assuma una qualificazione oggettiva in grado di incrinare l’affidabilità e l’integrità dell’operatore nei rapporti con l’amministrazione». In fase di gara, il concorrente deve pertanto presentare un comportamento trasparente che consenta alla stazione appaltante di valutare l’affidabilità nella prospettiva dell’eventuale affidamento della commessa pubblica.

Nel caso di specie, alla data di presentazione dell’offerta la ricorrente era a conoscenza dell’esistenza della significativa pendenza tributaria e non ne ha portato a conoscenza la stazione appaltante. L’esclusione, dunque, risulta legittima «in forza del deficit informativo» imputabile alla ricorrente che, come tale, è idoneo a integrare un grave illecito professionale di cui all’art. 98 del Dlgs n. 36/2023.

 

 

 

FONTI      Silvana Siddi     “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News

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