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Accordi di collaborazione, il Mit pubblica le linee guida: regole operative e modello-tipo

Dopo il Correttivo arrivano le indicazioni su attivazione, contenuti e premi di accelerazione in attuazione di una milestone Pnrr. Obiettivo: velocizzare l’esecuzione

 

A un anno dall’entrata in vigore del correttivo appalti (Dlgs n. 209/2024), sono state pubblicate nel sito del ministero delle Infrastrutture le linee guida in materia di premio di accelerazione nei contratti pubblici (di cui all’art. 126 del d.lgs. n. 36/2023), in materia di accordi di collaborazione (ex art. 82 bis del d.lgs. n. 36/2023 e dell’All. 6 bis del medesimo decreto) e il Modello di accordo di collaborazione, in ottemperanza agli obiettivi del Pnrr. Il materiale pubblicato quindi comprende: le linee guida, la circolare e il modello di accordo.

Le linee guida, funzionali alla realizzazione della milestone M1C1-97 ter del Pnrr, intendono fornire indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in relazione al nuovo istituto degli «accordi di collaborazione» introdotto nel nostro codice dal correttivo, il Dlgs n. 204/2024, e sui premi di accelerazione. Lo strumento dell’ accordo di collaborazione è un nuovo strumento contrattuale, munito di una propria autonomia causale rispetto al contratto di appalto, privo di effetti sostitutivi e/o integrativi dello stesso, e ha la finalità di superare il paradigma conflittuale che caratterizza la fase di esecuzione dei contratti e di accelerare l’esecuzione dei contratti, specie se particolarmente complessi e, quindi, più esposti a rischio di ritardo.

L’accordo costituisce un’ulteriore declinazione dei principi di risultato e di fiducia, quale strumento finalizzato ad evitare i possibili rischi insiti nella fase esecutiva. Le linee guida si soffermano, tra l’altro, su quattro temi fondamentali:
a) per quali contratti è utile ricorrere allo strumento dell’accordo di collaborazione e quali valutazioni occorre fare per rispondere al quesito;
b) come attivare l’accordo di collaborazione;
c) quali sono i contenuti necessari e quelli eventuali dell’accordo di collaborazione;
d) quale rilievo e quale portata hanno i premi di accelerazione.

Rispetto al primo punto (per quali contratti è utile ricorrere allo strumento dell’accordo di collaborazione e quali valutazioni occorre fare) il Mit rimette alla discrezionalità della stazione appaltante il compito di valutare l’uso dell’accordo di collaborazione in considerazione della complessità dell’appalto e della sussistenza di aspetti di interrelazione tra le prestazioni dei vari soggetti. È opportuno il rispetto di requisiti soggettivi e oggettivi. Sotto il primo profilo, in ottemperanza all’art. 82 bis del d.lgs. n. 36/2023 che definisce l’accordo di collaborazione come “accordo plurilaterale”, risulta necessario che l’esecuzione dell’appalto coinvolga una pluralità di soggetti, ovvero appaltatore, i subappaltatori, fornitore e subfornitore. Il requisito oggettivo, invece, richiede che le prestazioni delle varie parti siano caratterizzate da particolari interazioni derivanti da elementi che richiedono la creazione di una rete in vista del raggiungimento di un certo risultato o di un’iniziativa particolarmente complessa.

Quanto al secondo punto (come attivare l’accordo di collaborazione) l’amministrazione dovrà inserire nei documenti di gara la dichiarazione di voler attivare l’accordo di collaborazione e lo schema di tale accordo. A tal fine le linee guida offrono delle indicazioni alle stazioni appaltanti in merito all’individuazione delle parti, l’adesione delle parti, l’individuazione dei soggetti di collaborazione.

Passando all’esame del terzo aspetto (quali sono i contenuti necessari e quelli eventuali dell’accordo di collaborazione) l’art. 82 bis del Dlgs n. 36/2023 prevede che l’accordo di collaborazione sia funzionale a regolare le forme, le modalità, gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio di risultato, mediante l’esame di contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti, finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell’esecuzione dell’accordo. Un’importante considerazione è che l’accordo non si sostituisce in alcun modo ai contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, in quanto esso ha la finalità di garantire la collaborazione delle varie parti che, come tali, non hanno neppure l’attitudine ad incidere sui contratti. Tra i contenuti necessari vi rientreranno l’oggetto, le modalità di verifica degli obiettivi di collaborazione, i meccanismi di di prevenzione e riduzione dei rischi di risoluzione delle possibili controversie, le responsabilità per l’esecuzione dell’accordo, le ventuali premialità, le funzioni, le attività delle parti e dei soggetti della collaborazione e le ipotesi e modalità di scioglimento dell’accordo.

L’ultimo punto da considerare è la portata dei premi di accelerazione. L’art. 126 del codice disciplina le penali per ritardo e il premio. In questo contesto il premio di accelerazione e le premialità dell’accordo di collaborazione consentono di raggiungere il medesimo obiettivo: incentivare la riduzione dei tempi contrattuali attraverso un modello regolatorio orienta l’esecuzione dei lavori verso risultati misurabili, verificabili e coerenti con la corretta gestione del contratto pubblico. Il premio economico previsto nell’accordo di collaborazione rappresenta una proiezione applicativa dell’art. 126 del codice, ampliandone il raggio operativo e adattandolo alle dinamiche negoziali e cooperative che caratterizzano l’accordo stesso. Alla stazione appaltante non resta che coordinare le due tipologie di premialità evitando sovrapposizioni e utilizzandole in modo complementare come indicato nelle linee guida in materia di accordi di collaborazione.

 

 

 

FONTI        Silvana Siddi         “Enti Locali & Edilizia”

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