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RUP non tecnico nei servizi di ingegneria: quando la gara è legittima

Nei servizi di ingegneria e architettura il RUP deve essere un tecnico? Il TAR chiarisce quando la carenza formale non invalida la procedura di gara

 

Il RUP deve essere necessariamente un tecnico quando la gara riguarda servizi di ingegneria e architettura? La mancanza di una laurea tecnica è sufficiente, da sola, a rendere illegittima l’intera procedura di affidamento? E fino a che punto le carenze formali nella qualificazione del RUP possono incidere sull’esito della gara, se le competenze tecniche risultano comunque presidiate?

Sono domande che assumono un peso rilevante, ancora maggiore quando la procedura coinvolge stazioni appaltanti non qualificate e centrali di committenza. In questi casi, il tema delle competenze del RUP si intreccia con quello dei modelli organizzativi e del corretto riparto delle funzioni tra i diversi soggetti coinvolti.

L’allegato I.2 al Codice, pur rafforzando il principio della professionalità della funzione, ha introdotto soluzioni che non sempre si prestano a letture lineari. Il rischio è che il confronto si sposti dal piano della sostanza a quello del formalismo, con censure che prescindono dagli effetti concreti della scelta organizzativa adottata.

È in questo contesto che si colloca la sentenza del TAR Liguria, sez. Genova, 4 agosto 2025, n. 944, con cui il giudice amministrativo ha chiarito se e a quali condizioni la nomina di un RUP privo di formazione tecnica possa dirsi compatibile con il quadro normativo vigente, soprattutto quando la procedura è strutturata con il supporto di professionalità specialistiche e con il coinvolgimento di una centrale di committenza.

 

RUP non tecnico e servizi di ingegneria: quando il formalismo non basta a invalidare la gara
La controversia trae origine dall’esclusione di un operatore economico da una procedura di gara avente ad oggetto servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura.

Tra i motivi di ricorso, assumeva rilievo centrale la censura relativa alla nomina del RUP della stazione appaltante beneficiaria, ritenuto privo delle competenze tecniche richieste dalla disciplina di settore.

In particolare, il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 2 e 4 dell’allegato I.2 al d.lgs. n. 36/2023, sostenendo che, trattandosi di servizi di ingegneria e architettura, il RUP avrebbe dovuto necessariamente essere un tecnico.

Secondo il ricorrente, la stazione appaltante disponeva al proprio interno di professionalità tecniche idonee ma, senza fornire alcuna specifica motivazione, aveva comunque individuato quale RUP il direttore generale, con conseguente illegittimità degli atti di gara e dell’esclusione disposta.

A tale profilo si affiancava un’ulteriore censura, relativa al riparto delle competenze tra stazione appaltante non qualificata e centrale di committenza regionale. Poiché l’ente beneficiario non era qualificato per l’importo stimato dell’appalto, la procedura era stata condotta con il supporto della S.U.A.R. Da ciò il ricorrente faceva discendere l’assunto secondo cui la nomina del RUP avrebbe dovuto competere esclusivamente alla centrale di committenza, con conseguente incompetenza dell’organo che aveva svolto l’istruttoria e proposto l’esclusione.

Su queste basi, veniva chiesto l’annullamento degli atti di gara, contestando non solo la legittimità della nomina del RUP, ma anche l’intero modello di raccordo procedimentale adottato tra i due soggetti pubblici coinvolti.

 

Quadro normativo di riferimento
Il contenzioso si innesta su un insieme di disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 che disciplinano, da un lato, i requisiti e le funzioni del RUP e, dall’altro, i rapporti tra stazione appaltante beneficiaria e centrale di committenza.

Il primo riferimento è rappresentato dall’  allegato I.2 al Codice dei contratti, che ha ridefinito in modo puntuale il profilo professionale del responsabile unico del progetto. In particolare, l’art. 2, comma 3, stabilisce che il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico e che, per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, tale figura deve essere un tecnico.

La stessa disposizione, tuttavia, contempla ipotesi derogatorie, prevedendo che, in assenza di un tecnico, le competenze possano essere attribuite al dirigente o al responsabile del servizio competente e che, in caso di carenze, la stazione appaltante possa avvalersi di attività di supporto, affidate a dipendenti o a soggetti esterni in possesso delle competenze richieste.

Accanto a questa disciplina, rileva l’  art. 15 del Codice, che pur ribadendo il principio dell’unicità del RUP, ammette espressamente, al comma 4, l’adozione di modelli organizzativi articolati, con la nomina di responsabili di procedimento per le singole fasi. In tali ipotesi, le responsabilità sono ripartite in base ai compiti effettivamente svolti, ferma restando la funzione di supervisione e coordinamento del RUP.

Il quadro normativo si completa con l’art. 62, comma 13, dedicato alle centrali di committenza e alle stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza ausiliaria. La disposizione prevede che tali soggetti siano direttamente responsabili delle attività di centralizzazione svolte e che nominino un proprio RUP, incaricato di curare i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria.

Nel loro insieme, queste norme delineano un sistema che, pur fondato sull’unitarietà della funzione del RUP, ammette forme di integrazione delle competenze e di ripartizione funzionale delle attività, senza fornire indicazioni rigidamente precettive sul piano organizzativo. È proprio su questo spazio interpretativo che si innesta il ragionamento sviluppato dal giudice amministrativo.

 

L’analisi del TAR
Il giudice amministrativo affronta la censura sulla competenza tecnica del RUP muovendo da una premessa metodologica rilevante: il dato letterale dell’art. 2, comma 3, dell’allegato I.2 non consente di ricavare un significato univoco in ordine all’assoluta inderogabilità del requisito tecnico del RUP nei servizi di ingegneria e architettura.

La disposizione, osserva il Collegio, è costruita per periodi successivi che introducono regole, eccezioni e correttivi organizzativi, rendendo necessaria una lettura sistematica e non atomistica. In questo quadro, il TAR individua alcuni punti fermi.

In primo luogo, la norma ammette che, in assenza di un tecnico, la stazione appaltante possa comunque procedere, attribuendo le competenze al dirigente o al responsabile del servizio competente. In secondo luogo – ed è il passaggio decisivo – il Codice consente espressamente di compensare eventuali carenze del RUP mediante il ricorso a strutture di supporto, interne o esterne, dotate delle competenze professionali mancanti.

Nel caso in esame, la stazione appaltante aveva documentato la costituzione di una struttura di supporto al RUP, all’interno della quale operavano due architetti: un assetto che, secondo il TAR, consente di ritenere effettivamente presidiate le competenze tecniche richieste per la gestione della procedura.

Il giudice chiarisce così un punto di particolare rilievo operativo: il requisito della competenza tecnica non va inteso come una qualità meramente soggettiva del RUP, ma come un presidio funzionale dell’amministrazione, assicurabile anche attraverso modelli organizzativi complessi.

Strettamente collegato è il secondo profilo della controversia, relativo al riparto di competenze tra stazione appaltante non qualificata e centrale di committenza. Sul punto, il Collegio prende atto che l’art. 62, comma 13, non fornisce indicazioni puntuali sulla distribuzione delle funzioni, lasciando spazio alla prassi applicativa.

In questo contesto, il modello di raccordo adottato viene ritenuto coerente con la cornice normativa complessiva, pur in presenza di alcune imprecisioni terminologiche negli atti di gara. La centrale di committenza aveva nominato un proprio dirigente, che aveva di fatto svolto le funzioni riconducibili al responsabile della fase di affidamento, mentre alla stazione appaltante beneficiaria erano rimaste le attività di propria pertinenza.

Il Collegio ha valorizzato, a tal proposito, anche l’art. 15, comma 4, che ammette la possibilità di una limitata frammentazione funzionale delle attribuzioni del RUP, purché restino ferme le funzioni di indirizzo, coordinamento e supervisione. In questa prospettiva, le attività istruttorie svolte dal responsabile interno della stazione appaltante vengono ricondotte alle competenze che l’ordinamento consente di mantenere in capo all’ente beneficiario, anche quando la procedura è gestita con il supporto di una centrale di committenza.

Nel complesso, il TAR ha riaffermato la centralità della funzione del RUP e delle competenze tecniche nei servizi di ingegneria e architettura, escludendo però che il mancato allineamento formale tra qualifica soggettiva del RUP e oggetto dell’appalto sia, di per sé, sufficiente a determinare l’illegittimità della procedura, se l’assetto organizzativo adottato garantisce il presidio sostanziale delle competenze richieste.

 

Conclusioni
Il ricorso è stato respinto, con conferma della legittimità della procedura di gara. La decisione chiarisce che la mancanza di una laurea tecnica in capo al RUP non determina automaticamente l’illegittimità dell’affidamento: il requisito della competenza tecnica va letto come esigenza funzionale dell’amministrazione, soddisfabile anche attraverso strutture di supporto qualificate.

Con riferimento ai rapporti tra stazione appaltante non qualificata e centrale di committenza, la pronuncia conferma che il Codice ammette modelli di raccordo flessibili, purché coerenti con le disposizioni degli artt. 15 e 62 del d.lgs. n. 36/2023.

Nel complesso, la decisione si inserisce in una linea interpretativa che, senza indebolire il ruolo del RUP, richiama le stazioni appaltanti a una lettura non burocratica del Codice, più attenta alla funzione e agli effetti concreti delle scelte organizzative che alla sola etichetta dei ruoli.

 

 

 

FONTI    “LavoriPubblici.it”

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