Il Consiglio di Stato chiarisce che se la documentazione tecnica comprovante la sussistenza dei Criteri ambientali è richiesta a pena di esclusione, il controllo non può essere differito alla fase esecutiva
Il Consiglio di Stato, dopo aver ribadito di recente l’obbligatorietà dell’inserimento dei criteri ambientali minimi nei bandi di gara (vedi l’articolo pubblicato il 6 febbraio), affronta il tema del momento in cui la verifica del rispetto dei Cam deve essere condotta dalla stazione appaltante: se prima dell’aggiudicazione della gara o nella fase esecutiva del contratto. Con la sentenza della terza Sezione, 13 febbraio 2026, n. 1170, il CdS chiarisce che, qualora, sia il decreto ministeriale di settore, sia la lex specialis impongano l’allegazione, sin dalla fase di presentazione dell’offerta, delle schede tecniche o di altra documentazione tecnica idonea a comprovare la conformità ai Cam, la verifica di tale conformità deve essere integralmente compiuta in sede di gara e non può essere differita alla fase esecutiva del contratto.
La previsione da parte del decreto ministeriale che la conformità è verificata “anche” durante l’esecuzione contrattuale non attribuisce carattere alternativo alla verifica esecutiva, ma ne conferma la natura aggiuntiva rispetto al controllo in fase procedimentale. Ne consegue che la mancata produzione in gara della documentazione tecnica richiesta, ovvero la produzione di documentazione intrinsecamente contraddittoria o inidonea a comprovare i requisiti ambientali prescritti, integra causa di esclusione, non sanabile mediante soccorso istruttorio, ove incida sul contenuto dell’offerta tecnica.
La vicenda
La controversia riguarda una procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale, indetta da un’azienda sanitaria provinciale e articolata in cinque lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La gara era espressamente assoggettata ai criteri ambientali minimi approvati con il decreto del Ministro dell’ambiente 29 gennaio 2021, richiamati sia nel disciplinare di gara, sia nel capitolato tecnico
All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la stazione appaltante disponeva l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico risultato primo classificato. L’operatore secondo classificato impugnava l’aggiudicazione deducendo, tra l’altro, la non conformità ai Cam di talune macchine offerte dall’aggiudicatario.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo che la documentazione prodotta non consentisse di evincere in modo univoco la conformità ai Cam e che tale carenza integrasse violazione di una prescrizione della lex specialis espressamente sanzionata con l’esclusione.
Venivano quindi proposti appelli principali e incidentali, nei quali si sosteneva, per quanto qui d’interesse, che la normativa sui Cam non imporrebbe una specifica forma di prova in gara, potendo la conformità essere dimostrata anche mediante dichiarazioni dell’operatore;
che la verifica sostanziale dei requisiti ambientali sarebbe comunque demandata alla fase esecutiva, come emergerebbe dalla previsione ministeriale secondo cui la conformità è verificata “anche” durante l’esecuzione del contratto; che eventuali lacune documentali avrebbero potuto essere sanate mediante soccorso istruttorio o mediante integrazioni documentali prodotte in giudizio.
Il thema decidendum si concentrava, pertanto, sul momento della procedura nel quale deve essere verificato il rispetto dei Cam e sulla natura della documentazione richiesta a tal fine.
La decisione
Il Consiglio di Stato, riuniti gli appelli, ribadisce preliminarmente la natura cogente e inderogabile dei Cam, richiamando il quadro normativo che ne impone l’applicazione sia in via generale sia in relazione alla specifica procedura di gara, in quanto espressamente recepiti nella lex specialis
Il punto decisivo è individuato nell’interpretazione coordinata della previsione del decreto ministeriale 29 gennaio 2021, secondo cui l’operatore deve dichiarare l’eventuale utilizzo di macchine, indicandone tipologia e modello, e allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale, precisandosi che la conformità è verificata “anche” durante l’esecuzione contrattuale e del disciplinare di gara che imponeva, a pena di esclusione, l’allegazione della dichiarazione e delle schede tecniche o di altra documentazione tecnica idonea a comprovare la conformità delle macchine ai Cam; delle ulteriori clausole che qualificavano come irregolari, e quindi escludenti, le offerte non rispettose delle specifiche tecniche.
Il Collegio ritiene che, alla luce del tenore letterale delle prescrizioni disciplinari, la documentazione tecnica attestante la conformità ai Cam costituisse elemento essenziale dell’offerta tecnica, la cui mancanza o inidoneità comportava l’esclusione dalla procedura.
Significativa è l’interpretazione della congiunzione “anche” contenuta nel decreto ministeriale. Secondo il Consiglio di Stato, tale espressione non introduce un modello alternativo di verifica, (in fase procedimentale o di esecuzione del contratto), bensì configura un controllo aggiuntivo rispetto a quello da svolgersi in sede procedimentale. La verifica in esecuzione è dunque complementare, non sostitutiva.
Il controllo del rispetto dei Cam deve essere condotto in sede di gara ed è volto a verificare la completezza e l’idoneità della documentazione tecnica allegata e, quindi, la conformità dell’offerta ai requisiti ambientali; in sede esecutiva è volto ad accertare che la prestazione sia effettivamente resa secondo quanto dichiarato e documentato in gara, con eventuale attivazione dei rimedi contrattuali.
Sul piano probatorio, il Collegio esclude la fungibilità tra la dichiarazione dell’operatore economico e la documentazione tecnica del produttore. La dichiarazione del concorrente assolve alla funzione di indicare le macchine che intende utilizzare; le schede tecniche o altra documentazione equivalente hanno invece la funzione di dimostrare, in modo oggettivo, la conformità ai Cam. Ne consegue che la dichiarazione dell’operatore non può sostituire la documentazione tecnica richiesta dalla lex specialis.
il Collegio esclude l’applicabilità del soccorso istruttorio, sia in sede procedimentale sia in sede processuale, in quanto la carenza riguardava un elemento essenziale dell’offerta e non una mera irregolarità formale.
Conclusioni
I principi affermati nella sentenza del Consiglio di Stato, pur riguardando la disciplina dei Cam da parte del previgente codice dei contratti, è applicabile anche all’attuale, essendo rimasta immutata sul punto specifico. Il profilo di maggiore interesse è rappresentato dalla individuazione del momento procedimentale nel quale deve essere verificata la conformità ai Cam. Tale momento deve ricavarsi congiuntamente dalla specifica disciplina dettata dal decreto ministeriale di settore e dalla lex specialis, adottando quindi un approccio casistico.
Non viene affermato un principio generale secondo cui la verifica dei Cam debba sempre collocarsi nella fase di gara; al contrario, si riconosce che il modello può variare in funzione delle scelte operate dalla normativa secondaria e dalla lex specialis. Quando la documentazione tecnica comprovante la sussistenza dei Cam è richiesta a pena di esclusione, la verifica non può essere differita alla fase esecutiva. In tal caso, ad avviso del Collegio, ammettere una verifica sostanziale solo in fase esecutiva significherebbe consentire la presentazione di offerte non pienamente conformi, rimettendo a un momento successivo l’accertamento di requisiti che incidono direttamente sulla valutazione comparativa.
FONTI Filippo Bongiovanni “Enti Locali & Edilizia”
