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Ruolo del Rup, con un parere il Mit separa vecchio e nuovo regime degli affidamenti

Nelle gare soggette al codice 2016 resta la figura tradizionale; il Responsabile unico del progetto entra in scena solo per i procedimenti avviati sotto il Dlgs 36/2023

 

Con un quesito, riscontrato con un recente   parere del 5 febbraio 2026, n. 3984, l’ufficio di supporto del Mit viene chiamato ad esprimersi circa l’esatta declinazione del responsabile unico nell’ambito di attività contrattuali riconducibili al pregresso codice del 2016.

Ovvero se il riferimento corretto da utilizzare – «negli atti, decisione a contrarre e lettera invito» sia «Responsabile unico del procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016) o (..) Responsabile Unico del Progetto (art. 15 D. Lgs. 36/2023)».

L’istanza sembra essere sollecitata dalla diversa configurazione giuridica del Rup nel pregresso codice rispetto a quella attuale che considera il responsabile unico come un soggetto che ha pieni poteri a valenza esterna (si pensi ai provvedimenti di esclusione) e non meramente interni come il tradizionale responsabile di procedimento ex lege 241/90.

 

Premessa
In realtà l’attuale configurazione giuridica del Rup – come soggetto non solo responsabile di un procedimento ma di «procedimenti» che sostanziano una attività complessa come quella contrattuale -, ha trovato conferma in ampie statuizioni giurisprudenziali. In questo senso, ad esempio, tra le tante il Consiglio di Stato, sez. V, n. 1104/2020 e la stessa Anac con le pregresse linee guida n.3.

Le precisazioni, quindi, che emergono sia dal codice dei contratti sia nella relazione tecnica degli estensori, sostanziano e fanno emergere un ruolo complesso del responsabile unico già riscontrabile nella prassi pregressa. La puntualizzazione sulla configurazione giuridica in termini non di mero responsabile di procedimento con delle sole competenze istruttorie/propositive si deve, inoltre, alle indicazioni contenute nella legge delega 78/2022. Legge «quadro» con le direttive per la redazione del codice e, tra queste, l’esigenza che si valorizzasse la figura del Rup in termini più chiari e, probabilmente, più gratificanti del ruolo.

 

Il riscontro
Nel riscontro, in ogni caso, si afferma che atti/procedure riconducibili al pregresso codice (del 2016) vedono la partecipazione del Rup in termini di responsabile unico di procedimento. In questa sottolineatura non vengono esplicitate le ragioni visto che competenze/prerogative, in realtà, sono le stesse (già prima dell’attuale codice, come visto, il responsabile unico non poteva essere considerato un mero responsabile di procedimento ex lege 241/90).

Nel parere si chiarisce che «il nuovo Responsabile Unico del Progetto (art. 15, Dlgs 36/2023) subentra solo per gli affidamenti regolati interamente dal nuovo Codice», pertanto se la procedura è disciplinata ancora dal D. Lgs. 50/2016 (per effetto della clausola transitoria di cui all’articolo 226 del codice), «allora l’intero assetto normativo applicabile è quello del vecchio Codice, comprese le figure e le relative attribuzioni».

La conseguenza è che «negli atti si farà riferimento al Responsabile Unico del Procedimento (art. 31, D. Lgs. 50/2016). Il riferimento al nuovo Rup del D. Lgs. 36/2023 rileverà solo per i procedimenti integralmente soggetti al nuovo Codice, quindi avviati dopo il periodo transitorio».

 

 

 

 

FONTI    Stefano Usai    “Enti Locali & Edilizia”

 

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