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PFTE e affidamento diretto: quando si configura il frazionamento artificioso nei servizi di progettazione

Il parere MIT n. 4139/2026 chiarisce quando il progetto di fattibilità tecnico-economica può essere affidato separatamente e quando, invece, PFTE, progettazione esecutiva e direzione lavori devono essere considerati come un unico servizio ai fini del calcolo della soglia di gara.

 

È possibile affidare direttamente il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) quando il valore complessivo dei servizi di progettazione supera la soglia europea? Oppure una scelta di questo tipo rischia di trasformarsi in un frazionamento artificioso dell’appalto?

Domande legittime, soprattutto se si considera che nella pratica delle stazioni appaltanti capita spesso che il progetto di fattibilità tecnico-economica venga affidato per primo, rinviando a una fase successiva la progettazione esecutiva e la direzione lavori.

Su questo punto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito un chiarimento con il parere n. 4139 del 2 marzo 2026, che affronta proprio il rapporto tra affidamento diretto del PFTE e divieto di frazionamento degli incarichi tecnici.

Il parere arriva in un contesto interpretativo che negli ultimi mesi ha iniziato a prendere una direzione piuttosto chiara, anche grazie alle indicazioni fornite dall’ANAC sul calcolo del valore dei servizi di ingegneria e architettura.

 

Affidamento PFTE sotto soglia e gara successiva per progettazione esecutiva e direzione lavori: il quesito posto al MIT
Il quesito sottoposto al MIT nasce da una situazione che nella pratica amministrativa si presenta con una certa frequenza.

Una stazione appaltante chiede se sia possibile affidare direttamente il solo progetto di fattibilità tecnico-economica, quando:

  • il valore del PFTE, considerato isolatamente, rientra nella soglia prevista per l’affidamento diretto
  • mentre il valore complessivo dei servizi tecnici, sommando PFTE, progettazione esecutiva e direzione lavori, supera la soglia eurounitaria

In altre parole, il problema nasce dal fatto che il PFTE è sotto soglia, ma l’insieme delle prestazioni tecniche necessarie alla realizzazione dell’intervento supera la soglia europea.

L’impostazione ipotizzata è piuttosto semplice.
Prima viene affidato il PFTE con affidamento diretto, perché l’importo rientra nella soglia prevista dal Codice. Successivamente viene bandita una gara competitiva per la progettazione esecutiva e per la direzione lavori.

Il punto da chiarire è quindi questo.
Una soluzione di questo tipo è compatibile con il Codice oppure rischia di configurare un frazionamento artificioso del servizio di progettazione?

 

Calcolo del valore dell’appalto e divieto di frazionamento nei servizi di ingegneria e architettura: il quadro normativo
Per comprendere la risposta del MIT è utile partire dal quadro normativo di riferimento e dalle regole che il Codice dei contratti stabilisce in materia di calcolo del valore dell’appalto.

Il primo riferimento è l’  art. 14 del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina il calcolo del valore stimato dell’appalto. La norma stabilisce che l’importo deve essere determinato sulla base dell’importo totale pagabile per le prestazioni previste.

Lo stesso articolo contiene anche un principio fondamentale. La scelta del metodo di calcolo non può essere utilizzata per evitare l’applicazione delle disposizioni del Codice, né è consentito frazionare un appalto con questa finalità, salvo che ricorrano ragioni oggettive.

Nel campo dei servizi tecnici assume poi particolare rilievo la disciplina della progettazione, che il Codice configura come un processo unitario articolato in diversi livelli progettuali.

Accanto alla normativa primaria si collocano anche le indicazioni dell’ANAC.

Con   il Comunicato del 10 luglio 2024 l’Autorità ha fornito alcune indicazioni sulle corrette modalità di calcolo del valore dei servizi di ingegneria e architettura, richiamando la necessità di evitare operazioni che possano determinare un artificioso frazionamento degli incarichi tecnici.

Lo stesso comunicato richiama inoltre un orientamento consolidato anche nella giurisprudenza amministrativa. Il frazionamento dell’appalto è ammissibile solo quando ciascuna parte presenta una propria autonomia funzionale, cioè quando può essere utilizzata in modo compiuto anche senza il completamento delle altre.

Sul tema si è espressa anche l’ANAC con il provvedimento del Presidente del 22 gennaio 2025 (Fasc. 4283/2024), che ha affrontato un caso di frazionamento degli incarichi tecnici relativi alla progettazione di un intervento unitario, richiamando la necessità di stimare in modo complessivo il valore dei servizi di ingegneria e architettura.

 

Frazionamento degli incarichi tecnici e soglie europee: i principi espressi dal MIT
Alla luce di questo quadro normativo, il MIT richiama le indicazioni già fornite dall’ANAC in materia di calcolo del valore dei servizi di ingegneria e architettura.

Secondo tali indicazioni, le stazioni appaltanti devono evitare di suddividere artificiosamente gli incarichi tecnici relativi alla realizzazione di un’opera e devono invece dare priorità all’affidamento unitario delle prestazioni di progettazione e degli altri servizi tecnici collegati all’intervento.

Il Ministero ricorda inoltre che la suddivisione di un appalto in più parti è ammissibile solo quando ciascuna frazione presenta una propria autonomia funzionale. Il frazionamento non è invece consentito quando le diverse prestazioni fanno parte di un’attività che assume utilità solo se considerata nel suo insieme.

Nel caso prospettato nel quesito, il MIT osserva che:

  • il PFTE, la progettazione esecutiva e la direzione lavori sono prestazioni riferite alla medesima opera
  • il valore complessivo di tali servizi, se considerato unitariamente, supera la soglia eurounitaria

In una situazione di questo tipo, secondo il MIT, non è possibile procedere con l’affidamento diretto del solo PFTE, perché ciò determinerebbe una separazione artificiosa di prestazioni che appartengono allo stesso servizio di progettazione.

Il punto centrale della questione riguarda il modo in cui deve essere stimato il valore dei servizi tecnici quando più prestazioni concorrono alla realizzazione della stessa opera.

Nel sistema del Codice dei contratti la progettazione è configurata come un processo unitario articolato in più livelli. In questo quadro il progetto di fattibilità tecnico-economica rappresenta, ai sensi dell’art. 6 dell’Allegato I.7, lo sviluppo progettuale della soluzione individuata e costituisce il primo livello della progettazione dell’intervento.

PFTE, progettazione esecutiva e direzione lavori sono quindi prestazioni distinte sotto il profilo operativo, ma risultano strettamente collegate dal punto di vista funzionale quando l’amministrazione ha già individuato l’opera da realizzare e ha definito il percorso tecnico necessario alla sua attuazione.

Da questo punto di vista, il problema non riguarda tanto la possibilità di affidare separatamente le singole prestazioni, quanto il momento in cui viene determinato il valore complessivo del servizio.

Se la stazione appaltante conosce fin dall’inizio l’insieme delle attività tecniche necessarie alla realizzazione dell’intervento, la stima del valore non può essere limitata alla singola prestazione da affidare in quel momento, ma deve tenere conto dell’intero servizio di progettazione.

Separare il PFTE dagli altri livelli progettuali con il solo effetto di mantenere l’importo entro la soglia dell’affidamento diretto rischia quindi di alterare il presupposto su cui si fonda il calcolo del valore dell’appalto, cioè la considerazione unitaria delle prestazioni tecniche necessarie alla realizzazione dell’opera.

Nel sistema del Codice, infatti, la valutazione delle alternative e la scelta della soluzione da sviluppare avvengono nella fase di programmazione disciplinata dall’art. 37, attraverso il documento di fattibilità delle alternative progettuali. Il PFTE interviene invece in una fase successiva, quando la soluzione progettuale è già stata individuata e deve essere sviluppata sotto il profilo tecnico ed economico.

Il parere del MIT si colloca proprio in questa prospettiva. Quando l’intervento è già definito sul piano programmatorio e la sequenza PFTE, progettazione esecutiva e direzione lavori costituisce parte di un unico percorso tecnico finalizzato alla realizzazione dell’opera, l’affidamento diretto del solo PFTE rischia di tradursi in una separazione artificiosa di prestazioni che appartengono a un unico servizio di progettazione.

 

Servizi di progettazione e affidamenti sotto soglia: le conclusioni operative per le stazioni appaltanti
Il parere del MIT contribuisce a chiarire un punto che nella pratica amministrativa continua a generare dubbi. Quando più prestazioni tecniche sono funzionalmente collegate alla realizzazione della stessa opera, il valore dei servizi di progettazione non può essere valutato separatamente per ciascun incarico, ma deve essere considerato nel suo insieme.

In questa prospettiva, quando PFTE, progettazione esecutiva e direzione lavori riguardano il medesimo intervento, la stazione appaltante deve:

  • considerare unitariamente il valore complessivo dei servizi tecnici
  • individuare la procedura di affidamento sulla base dell’importo complessivo stimato
  • evitare affidamenti separati che possano determinare un frazionamento artificioso dell’appalto

Se il valore complessivo dei servizi supera la soglia eurounitaria, l’affidamento diretto del solo PFTE non risulta quindi coerente con il quadro normativo del Codice dei contratti.

Il parere richiama un profilo che nella pratica assume un ruolo decisivo. Una corretta programmazione degli interventi consente di individuare fin dall’inizio l’insieme delle prestazioni tecniche necessarie alla realizzazione dell’opera e di determinare in modo unitario il valore dei servizi di progettazione, evitando soluzioni che possano determinare un frazionamento artificioso degli incarichi tecnici.

 

 

 

FONTI       “LavoriPubblici.it”

Categorized: News