Il chiarimento del Mit in risposta al quesito di una stazione appaltante sulla validità del documento in uno scambio di lettere
Con il parere n. 4097 del 2 marzo 2026, l’ufficio legale di supporto del Mit si sofferma sul «verbale di somma urgenza» e se, come da istanza dell’ente interessato, lo stesso, una volta trasmesso all’affidatario via Pec possa considerarsi come «scambio delle lettere commerciali» producendo/generando gli effetti di cui all’articolo 18, comma 1, del codice e quindi gli effetti del contratto.
L’analisi
Il comma 1 dell’articolo 18 del codice, ricorda che «il contratto è stipulato, a pena di nullità, (…), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata».
Il secondo periodo, come adeguato dal decreto legislativo 209/2024, puntualizza che «in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto».
Da notare che il Tar Calabria, sez. I, con la sentenza n. 1637/2025 – in relazione all’ultimo periodo citato –, ha statuito che la «corrispondenza commerciale» sussiste solo quando effettivamente le parti reciprocamente si scambiano documenti «in cui è raccolta la volontà unilaterale di un solo contraente» in modo da concretizzare l’incontro delle volontà (ex art. 1326 del codice civile).
Il riscontro
L’ufficio di supporto esclude che l’invio del verbale di somma urgenza possa essere equiparato allo scambio della corrispondenza con gli effetti classici – e specifici – del contratto stipulato. Nel parere si giunge a questo riscontro dopo la ricostruzione della natura/funzione del verbale di somma urgenza e delle operazioni necessarie per giungere alla (corretta) stipula del contratto.
Nel dettaglio, si chiarisce che ai sensi dell’articolo 140 del codice – che consente in circostanza di somma urgenza di agire senza indugio, «al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi» –, è possibile disporre, a cura del RUP o del tecnico che per primo si trovasse sul luogo, «l’immediata esecuzione dei lavori provvedendo contemporaneamente alla redazione di un verbale in loco nel quale sono contenuti la descrizione della specifica circostanza di somma urgenza, le cause che l’hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla».
Il quarto comma dell’articolo precisa che nei «successivi dieci giorni dall’ordine di esecuzione il Rup (o altro tecnico dell’amministrazione competente) deve provvedere alla redazione di una perizia giustificativa delle prestazioni richieste».
Il verbale dell’intervento in «somma urgenza» e la successiva perizia devono essere trasmessi all’affidatario che è tenuto a sottoscriverli per accettazione.
Questo invio, chiariscono gli esperti, o meglio questi documenti non tengono luogo del contratto visto che si tratta di una trasmissione che «costituisce solo un necessario atto propedeutico alla vera e propria stipula del contratto ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 36/2023 e non producono, pertanto, effetti contrattuali».
La restituzione degli atti da parte dell’affidatario (che li abbia sottoscritti per accettazione) consente la fase della copertura finanziaria ed acquisizione del Cig. Solo dopo questa fase si può procedere alla stipula del contratto anche se la prestazione è già stata eseguita. Il contratto potrà essere stipulato anche nella forma della scrittura privata ed anche attraverso «apposito scambio di lettere contenenti il contenuto essenziale della prestazione e le clausole contrattuali». Il pagamento delle prestazioni, evidentemente, esige il previo controllo ed esito positivo.
L’articolo 140 – secondo periodo del comma 4 -, precisa che se l’amministrazione interessata è un ente locale «la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
Ovvero con la sottoposizione – secondo proposta giuntale – al Consiglio del provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi della lettera e), comma 1 dell’art. 194 del testo unico («acquisizione di beni e servizi») da approvarsi entro 30 giorni dalla presentazione della proposta e «se a tale data non sia scaduto il predetto termine», in ogni caso, entro il 31 dicembre.
Il Rup curerà quindi «la comunicazione al terzo interessato (…) contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare».
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
